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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30107/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo a seguito della soppressione di un reparto produttivo e della sua esternalizzazione. La corte d'appello aveva confermato il rigetto della sua impugnazione, ritenendo provata la riorganizzazione aziendale, la soppressione della posizione e l'assenza di nuove assunzioni per le stesse mansioni, nonché l'irrilevanza di successive assunzioni a termine per attività diverse. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della l. n. 604/1966 e degli artt. 1173 e 1175 c.c., sostenendo che il datore non avesse provato adeguatamente le ragioni del recesso, che non fosse emersa l'effettività della soppressione del posto, che il repêchage non fosse stato correttamente valutato, anche alla luce della ricollocazione di altro dipendente, e che il giudice di merito avesse omesso di considerare la dedotta natura solo apparente del giustificato motivo oggettivo in una ristrutturazione selettiva di reparto.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure sul licenziamento: ha ritenuto il ricorso inammissibile perché formulato con un unico motivo che mescolava profili di fatto e di diritto eterogenei, riferibili indistintamente a diverse ipotesi di vizio ex art. 360 c.p.c., senza consentire di individuare con chiarezza censure autonome e specifiche. Ha richiamato il principio di specificità dei motivi di ricorso e la necessità che la dedotta violazione di legge sia illustrata con argomentazioni intelligibili e pertinenti. Per tale ragione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 l. n. 604/1966

    richiamato dal ricorrente per contestare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento; la Corte non ne ha esaminato il merito per inammissibilità del ricorso

  • art. 5 l. n. 604/1966

    richiamato per il riparto dell'onere della prova in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo; la Corte non ha affrontato la censura nel merito

  • art. 1173 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso, senza specifica elaborazione nel decisum

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso, senza specifica elaborazione nel decisum

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte richiama la necessità che i motivi di ricorso siano specifici e riconducibili a una precisa ipotesi di censura

  • art. 366 c.p.c.

    la commistione e mescolanza di doglianze eterogenee comporta inammissibilità del ricorso per difetto di specificità

  • art. 380bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale e la riserva della motivazione

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere strutturato con motivi specifici, autonomi e chiaramente riconducibili a una sola e determinata ipotesi di vizio; la commistione di censure eterogenee di fatto e di diritto in un unico motivo rende il ricorso inammissibile.
  • La deduzione della violazione di legge non può limitarsi alla mera indicazione delle norme asseritamente violate, ma deve contenere argomentazioni puntuali e intelligibili che spieghino in che modo la decisione impugnata si ponga in contrasto con le norme invocate o con la giurisprudenza di legittimità.
  • Quando il motivo di ricorso non consente di distinguere e valutare separatamente le singole censure, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza esaminare il merito della controversia sostanziale.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso, il giudice di legittimità provvede alla condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiustificato motivo
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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