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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18753/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'istituto previdenziale ha chiesto la condanna di un'università pubblica e di un'azienda ospedaliera universitaria al versamento di contributi previdenziali asseritamente omessi in relazione ad alcuni medici c.d. "gettonati", per il periodo 1980-1997. La domanda contributiva era fondata sul presupposto che i rapporti intercorsi con tali medici fossero in realtà rapporti di lavoro subordinato, da accertare in via incidentale, mentre le amministrazioni sostenevano che la giurisdizione spettasse al giudice amministrativo. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto prescritti i crediti; in appello, invece, è stata accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Con il ricorso per cassazione l'istituto ha denunciato violazione degli artt. 1 e 34 c.p.c. e dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che l'accertamento della subordinazione era solo incidentale rispetto alla domanda di pagamento dei contributi e che, quindi, non operasse la devoluzione al giudice amministrativo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la declaratoria di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto infondata la censura dell'istituto perché la domanda contributiva era consequenziale e accessoria rispetto all'accertamento della natura subordinata del rapporto, accertamento mai promosso autonomamente ma destinato a spiegare effetti di giudicato; inoltre, poiché i rapporti e le prestazioni dedotte si collocavano in epoca anteriore al 30 giugno 1998, trova applicazione il criterio transitorio dell'art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, che mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo per i diritti maturati fino a tale data. La Corte ha compensato le spese per la particolarità della questione e ha dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 34 c.p.c. e all'art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001 come norma evocata dal ricorrente per sostenere la giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 34 c.p.c.

    L'accertamento della natura subordinata del rapporto è stato ritenuto, nel caso concreto, questione avente valore determinante e destinata a formare giudicato, quindi non meramente incidentale.

  • art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001

    Il criterio transitorio sulla giurisdizione nei rapporti di pubblico impiego si applica anche alle domande di contribuzione fondate su prestazioni di fatto in regime di subordinazione anteriori al 30 giugno 1998, devolvendo la controversia al giudice amministrativo.

  • art. 2126 c.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello nel descrivere gli obblighi contributivi dell'ente pubblico anche in caso di rapporto nullo ma eseguito di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base del contributo unificato cui è rapportato l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a rapporti di pubblico impiego anteriori al 30 giugno 1998, la domanda di pagamento dei contributi previdenziali fondata sull'allegazione di un rapporto subordinato di fatto resta attratta alla giurisdizione del giudice amministrativo quando l'accertamento della subordinazione costituisce il presupposto sostanziale della pretesa.
  • L'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 opera come criterio transitorio speciale di riparto della giurisdizione e non viene eluso dal solo fatto che la domanda sia formalmente proposta come azione contributiva dell'ente previdenziale.
  • Quando l'accertamento della natura del rapporto di lavoro è logicamente e giuridicamente indispensabile per la pretesa contributiva, esso non è meramente incidentale, ma integra il petitum sostanziale e può produrre giudicato ai sensi dell'art. 34 c.p.c.
  • Per individuare la giurisdizione occorre guardare alla sostanza della domanda e al fatto costitutivo del diritto azionato, non alla sola qualificazione formale delle conclusioni svolte in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiGiudicato

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