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Sentenza

Sentenza del 22/11/2023 n. 32462 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

A.A. impugna l'avviso di accertamento relativo a riprese operate nei confronti della società di persone F.lli B.B. Snc (di cui era socio) e contesta, in primo luogo, la nullità del giudizio di primo grado per mancato rispetto del litisconsorzio originario sostanziale: l'accertamento, essendo unitario per società di persone e soci, avrebbe dovuto coinvolgere la società e tutti i soci come parti necessarie. In appello e in cassazione sono altresì dedotti altri vizi (violazioni formali relative alla notifica e sottoscrizione dell'avviso ai sensi del DPR 600/1973, contestazioni sulla valutazione probatoria di dichiarazioni di terzi e rilievi relativi al redditometro), ma l'eccezione principale ed efficace riguarda l'omessa riunione delle cause tra società e soci.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, richiamando il principio di unitarietà dell'accertamento per le società di persone: il ricorso relativo a un avviso che incide su società e soci riguarda inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo questioni personali sollevate. Non risultando prospettate questioni personali da A.A. e non essendosi proceduto con il necessario litisconsorzio, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e dichiarato la nullità dell'intero giudizio. La causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti per la riassunzione del giudizio tra tutte le parti necessarie, riservando al giudice del rinvio la decisione sulle spese. Gli ulteriori motivi di doglianza sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente per censurare la mancata riunione dei giudizi; la Corte utilizza la normativa procedurale tributaria insieme alla giurisprudenza per affermare l'obbligo del litisconsorzio originario sostanziale nei casi di accertamento unitario su società di persone e soci.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Invocato dal ricorrente per dedurre la illegittimità dell'avviso di accertamento per violazioni formali nella procedura di accertamento; la Corte non decide nel merito su questo vizio in quanto ha ritenuto decisiva la questione del litisconsorzio.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato con riferimento alla sottoscrizione dell'avviso; il ricorrente lamenta la nullità per assenza di sottoscrizione, ma la questione è stata assorbita dopo l'accoglimento del primo motivo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato in relazione alla sottoscrizione della relata di notifica come possibile vizio formale dell'atto; non è stato deciso nel merito dalla Corte di cassazione a causa della declaratoria di nullità del giudizio per difetto di litisconsorzio.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato dal ricorrente in tema di valutazione delle prove (declarazioni di terzi contrarie alla rettifica induttiva); la Corte ha assorbito questo motivo senza decidere nel merito, rinviando la valutazione probatoria al giudice di rinvio.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dalla Corte quale fondamento del principio di unitarietà dell'accertamento per le societa' di persone: la rettifica operata alla dichiarazione societaria si imputa ai soci e comporta l'inscindibilità dell'impugnazione salvo questioni personali.

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., comma 1 (motivi di cassazione)

    Articolata come base formale del ricorso in cassazione per violazione di norme processuali e di diritto sostanziale; la Corte ha ritenuto fondato il motivo 1 ai sensi di questa norma (n.4) e ha assorbito gli altri motivi.

Massime di principio

  • Se un accertamento tributario opera correzioni con effetto sia sulla societa' di persone sia sui soci (accertamento unitario ai sensi dell'art. 5 TUIR), il giudizio di impugnazione deve comprendere come parti necessarie la societa' e tutti i soci, salvo che i singoli soci prospettino questioni personali.
  • La mancata riunione delle parti necessarie (litisconsorzio originario sostanziale) determina la nullita' dell'intero giudizio e impone la rinotifica o la riassunzione del processo con tutte le parti coinvolte.
  • Vizi formali dell'avviso di accertamento (mancata sottoscrizione, difetti della relata di notifica) sono rilevabili come motivi di impugnazione, ma non possono sanare il difetto di litisconsorzio: quest'ultimo è prioritario e può determinare l'annullamento procedurale prima che il merito venga esaminato.
  • In casi analoghi è opportuno che il contribuente (o il difensore) verifichi tempestivamente la presenza di tutti i soggetti necessari nel giudizio e, se del caso, sollevi immediatamente l'eccezione di litisconsorzio per evitare il rischio di nullita' e di rinnovo del processo.
  • Quando la Cassazione rinvia per difetto di litisconsorzio, il nuovo giudice di primo grado deve riassumere il giudizio con tutte le parti necessarie e potrà valutare ex novo le questioni di merito e la valutazione probatoria, ivi incluse le formalità di notifica e la prova contraria al ricorso dell'Amministrazione.

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