Sentenza del 22/11/2023 n. 32445 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sull'ottemperanza di una sentenza tributaria che riconosceva a favore della compagnia assicurativa un rimborso IRPEG relativo all'anno 1990. Il credito era stato originariamente vantato da CIDAS e trasferito, con la cessione del ramo d'azienda (31/12/1992), a POLARIS (poi incorporata in La Fondiaria e quindi nelle società succedute fino a UNIPOLSAI). L'Amministrazione aveva pagato la somma al cedente originario anziché al cessionario; la questione centrale è stata se tale pagamento fosse efficacemente liberatorio nei confronti dell'Amministrazione nonostante l'avvenuta cessione del ramo d'azienda e la tempestiva pubblicità/notifica della stessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di UNIPOLSAI, ritenendo errata la decisione del giudice dell'ottemperanza che aveva riconosciuto efficacia liberatoria al pagamento eseguito dall'Amministrazione al cedente originario. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nelle cessioni di azienda o di ramo d'azienda, i crediti relativi all'azienda si trasferiscono per effetto di legge (art. 2559 c.c.) e producono efficacia nei confronti dei terzi con l'iscrizione nel registro delle imprese; quindi non è necessario un autonomo atto di cessione o una notifica ai sensi del R.D. n. 2440/1923 per rendere opponibile alla Pubblica Amministrazione il trasferimento del credito d'imposta. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte tributaria di primo grado di Roma in diversa composizione per nuovo esame e statuizione anche sulle spese.
Norme richiamate
Codice Civile, art. 2559
La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta avviene per effetto della cessione d'azienda e produce effetti nei confronti dei terzi dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese; pertanto i crediti d'imposta inclusi nel ramo d'azienda si trasferiscono automaticamente e sono opponibili all'Amministrazione fiscale tramite la pubblicità camerale
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 43-bis
Disposizione che rinvia, per le cessioni dei crediti d'imposta, agli articoli del R.D. n. 2440/1923 in tema di requisiti formali e notifica; tuttavia la giurisprudenza distingue tra cessione 'autonoma' del credito (sottoposta a tali limiti) e trasferimento quale effetto della cessione d'azienda, cui si applica l'art. 2559 c.c., non richiedendo la notifica separata per l'opponibilità
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69
Prevede formalità di notifica per la cessione di crediti verso la Pubblica Amministrazione; la Corte ha chiarito che tali formalità sono pertinenti per cessioni autonome di crediti, ma non impediscono l'efficacia del trasferimento derivante dalla cessione del ramo d'azienda pubblicizzato secondo l'art. 2559 c.c.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70
Norma processuale tributaria richiamata nel contesto dei limiti di impugnazione delle sentenze di ottemperanza; la Corte ha comunque ritenuto che la censura per violazione di legge (art. 111 Cost.) resta deducibile in Cassazione
Codice Civile, art. 1264
Richiamato dalla ricorrente nella contestazione relativa all'efficacia liberatoria del pagamento; la Corte ha comunque fondato la decisione sui principi derivanti dall'art. 2559 c.c. e dalla disciplina tributaria specifica
Costituzione, art. 111
Richiamato come parametro di deducibilità in Cassazione per violazione di legge anche nei giudizi di ottemperanza tributaria
Massime di principio
- Se un credito d'imposta è trasferito come effetto della cessione di un'azienda o di un ramo d'azienda, il trasferimento si perfeziona per effetto di legge e produce efficacia verso i terzi dall'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2559 c.c.); la Pubblica Amministrazione deve tenerne conto prima di considerare liberatorio un pagamento al precedente titolare
- La normativa che disciplina la cessione dei crediti d'imposta (D.P.R. n. 602/1973, art. 43-bis e R.D. n. 2440/1923) si applica alle cessioni autonome di crediti; non impedisce invece che il trasferimento dei crediti avvenga automaticamente come effetto della cessione d'azienda
- La notifica della cessione al debitore (Amministrazione) è utile e prova la conoscenza del trasferimento, ma non è sempre necessaria per l'opponibilità se il trasferimento è avvenuto per cessione d'azienda e risulta dalla pubblicità nel registro delle imprese
- In sede di ottemperanza il giudice deve correttamente interpretare il giudicato e determinare il 'quomodo' dell'attuazione: se il titolo attribuisce il diritto al cessionario, il pagamento a diverso soggetto non può essere considerato liberatorio
- La parte che invoca il trasferimento del credito deve produrre elementi di prova idonei (atto di cessione, iscrizione nel registro delle imprese, eventuali notifiche) per rendere opponibile il trasferimento all'Amministrazione e scongiurare che un pagamento al cedente produca effetti liberatori
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