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Sentenza

Sentenza del 22/11/2023 n. 32436 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva accolto l'appello della contribuente contro un avviso di accertamento ICI per il 2009 relativo a terreni utilizzati a fini estrattivi. Il Comune deduceva violazioni di norme tributarie e urbanistiche: la CTR avrebbe errato nel considerare agricoli terreni inseriti nel Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) e nel non riconoscere la loro qualifica, ai fini ICI, come aree fabbricabili; contestava inoltre la rideterminazione dei valori delle aree da parte della CTR, la mancata applicazione corretta dei criteri di valutazione del valore venale di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, e l'uso di elementi di fatto notori e acquisizioni tecniche non pertinenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla CTR in diversa composizione per nuovo esame. La Corte ha stabilito che l'inclusione dei terreni nel PRAE e le autorizzazioni comunali per l'attivita estrattiva sono fatti-indice idonei a qualificare fiscalmente le aree come fabbricabili ai fini ICI, indipendentemente dalla loro classificazione cartografica nel PRG come zona E agricola. Ha inoltre rilevato che la CTR non ha adeguatamente valutato la congruità dei valori adottati dal Comune (Delib. comunale n. 23/2007) alla luce dei criteri di legge (art. 5, comma 5 D.Lgs. 504/1992) e delle prove documentali depositate; ha pertanto ordinato il riesame secondo i criteri di legge. Il ricorso incidentale della contribuente e' stato dichiarato inammissibile. Spese rinviate al giudizio di merito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (ICI) art. 1 comma 2

    Definisce il presupposto dell'imposta come il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli; la Corte ricorda che la qualificazione fiscale incide sui criteri di determinazione della base imponibile.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 art. 2 lett. b

    Definizione di area fabbricabile; interpretata estensivamente in combinato disposto con norme di interpretazione autentica e giurisprudenza: l'edificabilita ai fini fiscali puo derivare dallo strumento urbanistico adottato o dalle possibilita effettive di edificazione (criterio ex indennita esproprio).

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 art. 5 comma 5

    Criteri per la determinazione del valore delle aree fabbricabili (valore venale in comune commercio all'1 gennaio dell'anno di imposizione tenendo conto di zona, indice edificabilita, destinazione d'uso, oneri e prezzi medi). La Corte ordina che il riesame si effettui attenendosi a questi criteri.

  • D.Lgs. 31 maggio 1999, n. 167 / D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 art. 37

    Richiamati i criteri di esproprio e la possibilita' di usare le valutazioni ex indennita' espropriativa quale parametro sussidiario per la valutazione dell'edificabilita di fatto.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1997, n. 446 art. 59

    Consente ai Comuni di determinare periodicamente, con deliberazione, i valori delle aree fabbricabili per zone omogenee; tali delibere producono presunzioni che possono essere contestate con prove specifiche.

  • L.R. Lazio n. 17/2004 art. 9 e art. 13 comma 2

    Il PRAE è strumento regionale di programmazione settoriale che integra il PTRG e prevale sugli strumenti urbanistici previgenti; la Corte attribuisce rilievo al PRAE quale fatto-indice rilevante ai fini della qualificazione fiscale delle aree.

  • D.L. 30 settembre 2005, n. 203 art. 11 quaterdecies comma 16 e D.L. 4 luglio 2006, n. 223 art. 36 comma 2 (convertiti)

    Disposizioni di interpretazione autentica su quale strumento urbanistico rileva per stabilire l'edificabilita' fiscale (strumento generale adottato dal Comune anche se non approvato dalla Regione o attuato). La Corte le riafferma come principio consolidato.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 41/2008 (giurisprudenza costituzionale richiamata)

    Conferma la possibilita' di considerare edificabile, ai fini fiscali, un terreno qualificato in strumenti urbanistici anche non definitivamente approvati, per la determinazione del valore venale ai fini tributari.

Massime di principio

  • L'inclusione di un'area nel piano regionale delle attività estrattive (PRAE) e il rilascio di autorizzazioni estrattive rappresentano fatti-indice che possono giustificare la qualificazione fiscale dell'area come fabbricabile ai fini ICI, anche se il PRG la classifica come zona agricola.
  • La nozione fiscale di edificabilità è ampia e volta a cogliere la potenziale capacita' edificatoria come indice di capacità contributiva; perciò non coincide necessariamente con lo jus aedificandi urbanistico formale.
  • Le delibere comunali che determinano valori zonali (art. 59 D.Lgs. 446/1997) producono presunzioni di valore venale: sono utilizzabili dall'ente ma sono superabili dalla prova contraria della contribuente con elementi specifici e confrontabili.
  • La determinazione del valore venale delle aree fabbricabili deve rispettare i criteri tassativi dell'art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 (zona, indice edificabilita', destinazione d'uso, oneri, prezzi medi), e il giudice deve verificare concretamente la coerenza dei valori adottati all'1 gennaio dell'anno d'imposizione.
  • Il semplice uso attuale come cava non trasforma automaticamente un terreno in agricolo ai fini tributari: per beneficiare di regimi agevolati agricoli è richiesta anche la condizione soggettiva e l'utilizzazione effettiva prevista dalla norma (es. coltivatore diretto/impresa agricola).
  • In presenza di aree con zonizzazione mista (parte agricola e parte industriale/estrattiva) va effettuata una valutazione integrata e proporzionale in base alla reale destinazione e alle previsioni di piano, tenendo conto delle limitazioni di edificabilità eventualmente presenti.
  • Ricorsi incidentali che ripropongono questioni assorbite in grado di merito possono risultare inammissibili in Cassazione; le questioni assorbite possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio.

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