Sentenza del 22/11/2023 n. 32492 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso della differenza di credito IRPEG derivante dall'omessa variazione in diminuzione del reddito imponibile per la svalutazione di una partecipazione, divenuta deducibile nell'anno interessato. L'Ufficio aveva eccepito l'inammissibilità del rimborso alla luce di una conciliazione giudiziale intervenuta su accertamenti riferiti ad altri periodi d'imposta. La questione centrale è se l'efficacia novativa e preclusiva della conciliazione ricada anche sul credito reclamato per l'anno specifico, dipendendo ciò dall'oggetto e dal contenuto effettivo dell'accordo conciliativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso per nullità della sentenza impugnata, ritenendo che la Commissione regionale non abbia eseguito l'accertamento di fatto richiesto dalla precedente pronuncia della Corte (sent. n. 16159/2016) circa l'oggetto e il contenuto della conciliazione. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia tributaria del Lazio in diversa composizione perché verifichi concretamente quali elementi della dichiarazione fossero stati oggetto della conciliazione e se la specifica variazione in diminuzione (che generava il maggior credito) fosse stata accettata nella conciliazione, con conseguente esclusione o meno del diritto al rimborso. Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Disciplina la procedura e i termini per il rimborso tributario; nella vicenda è la norma richiamata per l'istanza di rimborso del credito IRPEG.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Stabilisce le regole di deducibilità delle svalutazioni di partecipazioni; qui rileva per definire il momento in cui la svalutazione è divenuta deducibile e quindi il credito spettante.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norme richiamate in relazione agli effetti dell'accettazione del quantum dovuto nella conciliazione; utilizzate dalla CTR per sostenere che l'accordo aveva previsto l'accettazione nella misura indicata.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Riconosce la natura novativa della conciliazione nel contenzioso tributario: l'effetto estintivo/preclusivo opera però solo rispetto a quanto effettivamente transatto e quindi deve essere verificato l'oggetto e il contenuto dell'accordo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in tema di motivazione e impugnazioni nel processo tributario; utilizzato dalla ricorrente nel contestare la motivazione della sentenza impugnata.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5; art. 384 c.p.c.; art. 132 c.p.c.; art. 378 c.p.c.
Gli articoli invocati disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, omesso esame di fatto decisivo e nullità per violazione di disposizioni che impongono specifici accertamenti), nonché le regole procedurali sulla motivazione e memorie; la Corte ha accolto il ricorso per violazione dell'obbligo di compiere l'accertamento di fatto richiesto.
Massime di principio
- La conciliazione giudiziale nel contenzioso tributario ha carattere novativo ed estintivo solo nei confronti di quanto è effettivamente oggetto di transazione: per valutare l'effetto preclusivo occorre verificare l'oggetto e il contenuto del verbale di conciliazione.
- Se un contribuente reclama un rimborso relativo a voci di reddito o variazioni dichiarative, l'Ufficio deve dimostrare che quelle specifiche voci siano state comprese e accettate nella conciliazione per poter opporre preclusione.
- Le Corti di merito, in sede di rinvio da parte della Cassazione, sono obbligate a eseguire gli accertamenti di fatto cui la Suprema Corte le ha demandate e devono motivare puntualmente in ordine agli elementi richiesti; l'inosservanza integra vizio di motivazione e può determinare cassazione.
- Nel giudizio sul rimborso tributario il giudice deve esaminare documenti e verbali conciliativi con attenzione fattuale: la mera asserzione che 'l'accordo ha previsto l'accettazione del quantum' senza verificare se la specifica variazione dichiarativa era oggetto di transazione non è sufficiente.
- Proceduralmente, il contribuente che vanta un credito deve documentare la nascita e la misura del credito; l'Amministrazione può opporsi per esistenza di conciliazione ma incombe sull'Ufficio l'onere di provare che la conciliazione abbia effettivamente escluso il diritto al rimborso.
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