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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20409/2021 del 16/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un atto di riscossione relativo alla tassa automobilistica regionale per l'anno 2005. La Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'ente ritenendo provata la notifica della richiesta di pagamento emessa dal concessionario della riscossione. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle eccezioni di disconoscimento delle fotocopie degli avvisi di ricevimento postale e delle sottoscrizioni ivi apposte; 2) violazione dell'art. 2719 c.c. per avere attribuito efficacia probatoria a copie fotostatiche disconosciute; 3) nullità per omessa pronuncia sulla mancata produzione degli avvisi di accertamento presupposti della cartella; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere valutato come provata la notifica degli atti presupposti senza che fossero prodotti gli atti stessi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi è omessa pronuncia quando la motivazione adotta una soluzione incompatibile con la tesi della parte, implicandone il rigetto; inoltre ha osservato che, in tema di notifica della cartella mediante raccomandata diretta del concessionario ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973, si applicano le regole del servizio postale ordinario e le contestazioni sulla riferibilità della firma possono farsi valere solo con querela di falso. Quanto al disconoscimento delle copie, ha rilevato che la contestazione della conformità all'originale deve essere specifica e circostanziata, non potendo essere formulata in modo generico. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il terzo motivo è stato rigettato perché, una volta ritenuta rituale la notifica degli avvisi presupposti, non era necessaria la loro allegazione o produzione in giudizio. Il quarto motivo è stato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia se la motivazione della sentenza è incompatibile con la tesi della parte, implicandone il rigetto.

  • art. 2719 c.c.

    La copia fotostatica può essere contestata solo con disconoscimento specifico e circostanziato della difformità rispetto all'originale.

  • art. 115 c.p.c.

    Non risulta violato quando il giudice valuta prove ritenute idonee alla dimostrazione della notifica.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sulla valutazione della prova è infondata se il giudice di merito ha apprezzato gli elementi probatori secondo il proprio prudente convincimento.

  • art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973

    La notifica della cartella può avvenire mediante invio diretto da parte del concessionario con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso si applicano le norme del servizio postale ordinario.

  • L. n. 890 del 1982

    Non si applica alla notifica diretta della cartella eseguita tramite raccomandata dal concessionario ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione del giudice di merito, pur senza confutare analiticamente ogni deduzione, è logicamente incompatibile con la tesi della parte e ne comporta il rigetto implicito.
  • Nel giudizio sulla notifica della cartella eseguita direttamente dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento, si applicano le regole del servizio postale ordinario; le contestazioni sulla riferibilità della firma non possono essere risolte con semplici contestazioni documentali, ma richiedono gli strumenti di querela di falso ove si metta in discussione l'autenticità della sottoscrizione.
  • Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale deve essere specifico, chiaro e circostanziato, indicando il documento contestato e le difformità dedotte; contestazioni generiche o di stile sono inefficaci.
  • Una volta ritenuta rituale la notifica degli atti presupposti, la loro ulteriore produzione o allegazione non è necessaria per fondare la validità dell'atto successivo impugnato.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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