Cassazione Civile, Ordinanza n. 13703/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda una lavoratrice che aveva prestato attività presso gli uffici della questura di Milano con mansioni di sportelleria, in forza di una serie di contratti a tempo determinato e relative proroghe, dopo che una precedente pronuncia aveva già dichiarato illegittimi i contratti di somministrazione e di lavoro a termine stipulati in precedenza tra le parti. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittimi i termini apposti alle proroghe successive al 31.12.2013, pur considerando legittima l'originaria costituzione del rapporto a termine per l'esigenza di garantire l'operatività dello Sportello Unico per l'Immigrazione, e aveva condannato l'Amministrazione al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 36 d.lgs. n. 165/2001, 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001 e 32, comma 5, l. n. 183/2010, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare l'effetto di "cancellazione dell'illecito" derivante dalla prevista stabilizzazione della lavoratrice, che a suo dire avrebbe escluso il risarcimento; il ricorrente ha anche sostenuto che la stabilizzazione già avvenuta dovrebbe essere equiparata a quella soltanto programmata. La resistente non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, osservando che la mancata stabilizzazione della lavoratrice escludeva in concreto la possibilità di considerare realizzata la condizione, rilevante secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, di "cancellazione dell'illecito" tramite trasformazione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato. La stabilità dell'impiego è stata considerata l'elemento centrale della tutela, sicché solo la stabilizzazione effettiva può soddisfare il bene della vita perseguito in giudizio. Inoltre, anche l'eventuale inclusione della lavoratrice nel contingente da stabilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2019, secondo un D.M. sopravvenuto, è stata ritenuta un fatto successivo alla decisione d'appello e quindi non deducibile in cassazione. Il ricorso è stato rigettato senza liquidazione delle spese, in difetto di attività difensiva della parte intimata; è stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma, limitandosi a respingere la censura per infondatezza del motivo.
Norma richiamata per contestare l'illegittimità dei contratti a termine nella P.A.; la sentenza ribadisce che l'uso di rapporti a termine è legittimo solo se rispondente a esigenze temporanee ed eccezionali, ma nel caso in esame il motivo di ricorso verteva sul risarcimento e sulla stabilizzazione.
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001
Richiamato dal ricorrente e dalla Corte territoriale; nel caso concreto è menzionato per il superamento del termine triennale e per il collegamento con la pretesa risarcitoria, ma la Corte di cassazione non ne offre un'interpretazione distinta.
art. 32, comma 5, l. n. 183/2010
È il criterio di liquidazione del danno richiamato per il risarcimento conseguente all'illegittima reiterazione dei contratti a termine; la Corte conferma la condanna risarcitoria già pronunciata in appello.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Richiamato per aderire alla motivazione di precedente arresto di legittimità e per ritenere non deducibile in cassazione il fatto sopravvenuto prospettato dal ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti delle amministrazioni dello Stato, soggette al meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- La mera previsione di una futura stabilizzazione del lavoratore non equivale alla stabilizzazione effettiva e non determina, da sola, la cancellazione dell'illecito derivante dall'abuso del contratto a termine.
- Nel contenzioso sul lavoro a termine pubblico, la tutela risarcitoria può permanere anche quando il rapporto sia stato utilizzato in violazione di norme imperative, e la sua esclusione richiede l'effettiva trasformazione del rapporto in tempo indeterminato o altro risultato concretamente satisfattivo.
- In cassazione non possono essere valorizzati fatti sopravvenuti rispetto alla decisione impugnata, se non dedotti nei modi consentiti; la valutazione della legittimità della sentenza deve avvenire sulla base del materiale processuale già acquisito.
- La stabilità dell'impiego costituisce il parametro decisivo per verificare se il lavoratore abbia ottenuto il bene della vita perseguito, sicché solo la stabilizzazione concreta può incidere sul diritto al risarcimento conseguente all'illegittima reiterazione dei rapporti a termine.
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