Sentenza del 23/01/2023 n. 138 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Per la prova della notificazione della cartella esattoriale è sufficiente produrre la relata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della decisione della CTP che aveva annullato il preavviso di fermo amministrativo e le cartelle di pagamento; questioni principali: (i) sufficienza probatoria della relata/avvisi di ricevimento prodotti in copia per dimostrare la notifica delle cartelle esattoriali (art. 26 DPR 602/73); (ii) vizio di motivazione ed errata valutazione delle prove documentali; (iii) corretto svolgimento della procedura di iscrizione del fermo ai sensi dell'art. 86 comma 2 DPR 602/73 e valutazione della prova della strumentalità dell'autovettura al lavoro del contribuente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello di Equitalia, riformando la sentenza della CTP e rigettando l'opposizione del contribuente. Il Collegio ha ritenuto che la produzione delle copie della relata/avvisi di ricevimento fosse sufficiente a provare la notifica delle cartelle (non sussiste obbligo di depositare l'originale o la copia integrale) e che il disconoscimento generico del contribuente non fosse idoneo a sfatare tale prova. Quanto al fermo del veicolo, il contribuente non ha provato la strumentalità entro i 30 giorni previsti dall'art.86, comma 2, DPR 602/73; perciò il fermo è stato ritenuto legittimo. Condanna alle spese: primo grado €1.200,00; grado d'appello €1.500,00 oltre accessori. Importo originario dei ruoli: €13.153,27.
Norme richiamate
La relata o gli avvisi di ricevimento conservati dall'agente della riscossione, se redatti secondo il modello ministeriale, sono idonei a dimostrare la specifica identità e il contenuto della cartella di pagamento; non sussiste un obbligo normativo di depositare l'originale della cartella in giudizio.
La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.
La notifica della comunicazione preventiva avvia il termine di 30 giorni entro i quali il debitore deve provare la strumentalità del bene; l'assenza di tale prova nel termine comporta legittimità dell'iscrizione del fermo.
Richiamata in relazione al disconoscimento della conformità delle copie: anche in presenza di disconoscimento, il giudice non può limitarsi a escludere a priori l'efficacia probatoria delle copie ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, comprese le presunzioni.
Citato per chiarire che il disconoscimento di mera conformità non produce automaticamente gli effetti più favorevoli al disconoscente (ossia non comporta necessariamente l'esclusione della prova), e che il giudice può avvalersi di altri mezzi probatori.
art. 53, 57 e 59 d.lgs. 546/1992
Richiamati per i profili processuali: limiti e contenuto dell'appello tributario (devolutività, necessità di specifica impugnazione delle questioni) e rimedi del giudice d'appello in caso di carenze motivazionali del primo giudice.
Massime di principio
- Per provare la notifica di una cartella esattoriale la produzione della relata o dell'avviso di ricevimento, compilati secondo il modello ministeriale e recanti gli estremi identificativi (numero cartella, raccomandata, data, firma, timbro), è normalmente sufficiente; non esiste obbligo di depositare l'originale della cartella in giudizio.
- Il disconoscimento generico della conformità delle copie prodotte dal concessionario non è sufficiente: il contribuente deve indicare specifiche difformità o fornire elementi concreti; in mancanza, il giudice può ritenere le copie conformi sulla base di altri elementi e presunzioni.
- Il giudice, anche quando ricorra il disconoscimento, è tenuto a valutare le contestazioni alla luce degli elementi istruttori disponibili e può utilizzare presunzioni e altri mezzi di prova per accertare la regolarità della notifica.
- Relativamente al fermo di beni mobili registrati, il debitore deve provare la strumentalità del bene entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione preventiva ai sensi dell'art.86 comma 2 DPR 602/73; l'omessa prova nel termine rende legittima l'iscrizione del fermo.
- Le carenze di motivazione del primo giudice non comportano automaticamente la remissione al primo grado: il giudice d'appello deve, se del caso, colmare il vizio decidendo nel merito, purché le questioni siano state adeguatamente devolute.
- Le spese seguono la soccombenza: in ipotesi di rigetto dell'opposizione del contribuente, questi può essere condannato al rimborso delle spese di entrambi i gradi.
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