Cassazione Civile, Ordinanza n. 28189/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, perché il ricorrente ha depositato atto di rinuncia all’impugnazione in cassazione, ritualmente accettato dal controricorrente. Di conseguenza ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione, senza provvedere sulle spese e senza applicare l’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (ente professionale)
La controversia
Il notaio aveva chiesto l’annullamento dell’avviso di liquidazione della tassa collegiale per l’anno 2016 e della delibera del collegio notarile che aveva fissato i criteri di calcolo del tributo. Deduceva che la tassa era stata calcolata in misura progressiva per scaglioni sull’onorario repertoriale, mentre la disciplina di riferimento imporrebbe una tassazione proporzionale sull’ammontare degli onorari repertoriali. La Commissione provinciale aveva accolto il ricorso annullando il solo avviso; in appello, invece, la decisione era stata riformata sul rilievo che l’impugnazione delle delibere presupposte avrebbe dovuto essere proposta davanti al giudice amministrativo. Con il ricorso per cassazione venivano proposti sei motivi: 1) violazione dell’art. 2 d.lgs. 546/1992 per avere la giurisdizione tributaria ricomprendere anche gli atti che fissano aliquote e criteri di calcolo, incidendo direttamente sul rapporto d’imposta; 2) nullità per motivazione apparente o adesiva della sentenza d’appello; 3) omesso esame della mancata partecipazione del ricorrente alla riunione e della mancata notifica della delibera, fatti ritenuti decisivi ai fini della tempestività dell’azione davanti al giudice amministrativo; 4) violazione delle norme sulla giurisdizione tributaria e sul potere di disapplicazione degli atti illegittimi; 5) violazione dei termini di impugnazione, contestando la tardività dell’azione amministrativa; 6) violazione delle norme processuali per avere ritenuto inammissibile la contestuale impugnazione dell’avviso e delle delibere presupposte.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere l’ampiezza della giurisdizione tributaria anche sugli atti che determinano aliquote o criteri di calcolo del tributo, ma la Corte non si pronuncia nel merito per effetto della rinuncia.
art. 93 L. 89/1913
indicata dal ricorrente come norma che prevederebbe una tassazione proporzionale sugli onorari repertoriali.
art. 14 R.D.L. 1324/1923
indicata dal ricorrente come norma che imporrebbe una tassazione proporzionale sull’ammontare degli onorari repertoriali.
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
richiamato come vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
richiamato per sostenere il potere del giudice tributario di disapplicare atti illegittimi.
art. 5 All. E, L. 2248/1865
richiamato per sostenere la disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi incidenti sul rapporto tributario.
richiamato per contestare il rilievo di tardività dell’impugnazione.
richiamato per contestare il termine di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo.
art. 1, comma secondo, d.lgs. 546/1992
richiamato insieme alle norme sulla litispendenza/riunione per sostenere la proponibilità congiunta delle impugnazioni.
richiamato per sostenere la congiunta impugnazione dell’avviso e degli atti presupposti.
richiamato in relazione alla dedotta ammissibilità dell’impugnazione congiunta.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per l’effetto dell’estinzione in seguito a rinuncia: nessuna statuizione sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato per difetto dei presupposti processuali conseguenti alla rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità, precludendo ogni esame dei motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese se così disposto dalla norma richiamata e non applica l’ulteriore contributo unificato quando manchino i relativi presupposti processuali.
- Le questioni di giurisdizione, di motivazione e di ammissibilità delle impugnazioni restano assorbite quando il giudizio si estingue per rinuncia validamente perfezionata.
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