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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19477/2021 del 08/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite trae origine da avvisi di accertamento emessi dall'Amministrazione finanziaria nei confronti di una società di persone e dei due soci, per maggiori redditi societari relativi ad annualità pregresse, imputati ai soci per trasparenza; ai soci erano state inoltre irrogate sanzioni per infedele dichiarazione. Il socio destinatario dell'ordinanza aveva impugnato il proprio avviso, e la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio con doppia motivazione: da un lato, ritenendo non specifici i motivi di gravame perché contenenti un generico rinvio alla sentenza di altro giudizio; dall'altro, svolgendo considerazioni di merito sulla carenza di motivazione/documentazione dell'avviso e sulla cessazione della materia del contendere per una annualità. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo: (1) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'appello conteneva motivi sufficientemente specifici e critici rispetto alla sentenza di primo grado; (2) violazione dell'art. 46 d.P.R. 600/1973 ratione temporis, sostenendo che il socio che non indichi nella propria dichiarazione i maggiori redditi accertati in capo alla società incorre nella sanzione per infedele dichiarazione. Il contribuente è rimasto intimato.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso dell'Agenzia e dichiara inammissibile il secondo. Ritenuto fondato il rilievo sulla specificità dell'appello nel processo tributario, la sentenza della CTR viene cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile perché la CTR, avendo già definito l'appello come inammissibile per ragioni di rito, non aveva più potestas iudicandi sul merito; le ulteriori affermazioni sul merito erano quindi svolte ad abundantiam.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. 917/1986

    i redditi della società di persone sono imputati ai soci per trasparenza

  • art. 46 d.P.R. 600/1973

    ratione temporis applicabile

    richiamato quale base della sanzione per infedele dichiarazione contestata ai soci

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    nel processo tributario l'onere di specificità dei motivi di appello è semplificato; è sufficiente anche la riproposizione delle ragioni già svolte in primo grado, purché il gravame consenta di comprendere con chiarezza le censure

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato come parametro rispetto al quale l'art. 53 d.lgs. 546/1992 opera come norma speciale più elastica

  • art. 112 c.p.c.

    citato nel richiamo alla precedente cassazione per omessa pronuncia del giudice di merito

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    norma processuale invocata a sostegno della censura di nullità della sentenza per violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello soddisfa il requisito della specificità anche quando l'Ufficio riproduca o ribadisca le ragioni già poste a base del proprio operato in primo grado, purché dall'atto sia comprensibile la critica alla decisione impugnata; l'art. 53 d.lgs. 546/1992 ha natura speciale rispetto all'art. 342 c.p.c.
  • Quando il giudice dichiara inammissibile un'impugnazione per ragioni di rito, si spoglia della potestas iudicandi sul merito: eventuali considerazioni ulteriori sul merito sono svolte ad abundantiam e non possono sorreggere autonomamente la decisione.
  • La formazione del giudicato su un avviso di accertamento relativo alla società può impedire la concreta attuazione del litisconsorzio processuale nelle controversie dei soci, se essi hanno già partecipato al giudizio definito con sentenza passata in giudicato.
  • L'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità non può essere accolta quando l'atto di gravame consenta di individuare con chiarezza la censura mossa alla sentenza di primo grado, anche se sviluppata in forma sintetica o mediante richiamo a precedenti atti o decisioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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