Cassazione Civile, Ordinanza n. 21862/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Nel giudizio di merito un avvocato aveva chiesto al proprio assistito il pagamento dei compensi per l’attività difensiva svolta in suo favore nel giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo da lui ottenuto nei confronti di un terzo. Il tribunale aveva accolto la domanda e condannato il cliente al pagamento di euro 25.336,80. Il cliente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di circostanze fattuali decisive, sostenendo che il tribunale non avrebbe valutato che il mandato professionale era stato conferito solo a un diverso avvocato e che l’avvocata resistente sarebbe stata coinvolta solo per ragioni di opportunità, in considerazione di un conflitto di interessi del primo difensore; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 83 c.p.c., 1703 e 2230 c.c. e dell’art. 14, comma 1, L. 247/2012, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente desunto l’esistenza di un contratto di patrocinio dalla sola procura alle liti, senza distinguere tra procura e contratto di mandato professionale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non denunciava un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma tendeva a sollecitare una nuova valutazione degli elementi istruttori e delle difese già esaminate dal giudice di merito. Ha ritenuto infondato il secondo motivo affermando che il rapporto di prestazione d’opera professionale richiede un incarico conferito al professionista in forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà del cliente di avvalersi della sua opera; la procura alle liti è distinta dal contratto di patrocinio, ma l’accettazione del mandato può desumersi dal concreto esercizio della rappresentanza giudiziale e dalla sottoscrizione dell’atto difensivo, salvo che vi sia un disallineamento tra chi rilascia la procura e chi conferisce l’incarico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. al pagamento di somme in favore della resistente e della Cassa delle ammende, nonché al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
a pena di improcedibilità
La mancata produzione della copia notificata del provvedimento impugnato è causa di improcedibilità, ma nel caso concreto l’improcedibilità è stata esclusa perché il ricorso era stato notificato entro il termine breve e ciò consentiva la verifica del tempestivo perfezionamento della notificazione.
Il termine breve per impugnare è stato richiamato per verificare la tempestività della notificazione del ricorso in relazione alla data di pubblicazione del provvedimento impugnato.
È stato richiamato il procedimento di definizione anticipata e, in caso di decisione conforme alla proposta del consigliere, il meccanismo che consente la condanna aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
termine di dieci giorni prima dell'adunanza
La memoria della controricorrente è stata ritenuta tardiva perché depositata oltre il termine previsto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare il mero erroneo apprezzamento di prove o documenti.
La procura alle liti è negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza in giudizio; l’accettazione del mandato può desumersi dal concreto esercizio della difesa e dalla sottoscrizione dell’atto.
Richiamato insieme alle norme sul contratto d’opera professionale per sostenere la distinzione tra mandato e patrocinio.
Il rapporto di prestazione d’opera intellettuale richiede il conferimento dell’incarico professionale, che deve risultare da comportamenti inequivoci del cliente e del professionista.
Richiamato dal ricorrente per contestare la sussistenza del contratto di patrocinio; la Corte ha però ritenuto corretta la valorizzazione della procura e della successiva attività difensiva quale indice dell’incarico.
La conformità tra proposta di definizione anticipata e decisione finale integra una valutazione legale tipica di abuso del processo e giustifica la condanna aggravata in favore della controparte.
In presenza di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata disposta anche una somma ulteriore a favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
In ragione dell’esito del ricorso, è stato dichiarato il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o per contestare la diversa lettura di documenti e difese compiuta dal giudice di merito.
- La procura alle liti e il contratto di patrocinio sono piani distinti: la prima è atto unilaterale di conferimento della rappresentanza processuale, il secondo è il rapporto contrattuale di prestazione d’opera professionale; tuttavia l’esistenza dell’incarico può essere desunta anche da comportamenti concludenti, come la sottoscrizione e il concreto esercizio della difesa, quando non vi sia disallineamento tra soggetto che rilascia la procura e soggetto che conferisce l’incarico.
- In caso di decisione conforme alla proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., il legislatore ricollega una valutazione tipica di abuso del processo, che può legittimare la condanna aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
- La mancata produzione della copia notificata del provvedimento impugnato non comporta necessariamente improcedibilità se dagli atti del ricorso è possibile verificare tempestivamente la notificazione dell’impugnazione entro il termine breve.
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