Cassazione Civile, Ordinanza n. 37291/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato alla curatela fallimentare un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, con recupero di IRES, IVA e IRAP e irrogazione di sanzioni. L'accertamento era stato emesso dopo invito ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e si fondava sull'inattendibilità della contabilità, ritenuta derivante anche dalla mancata esibizione delle distinte di magazzino relative alle rimanenze finali. L'Ufficio aveva proceduto in via induttiva ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, applicando il metodo del costo del venduto e una percentuale di ricarico media del triennio 2006-2008. La CTP aveva accolto il ricorso della curatela; la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo non attendibile la ricostruzione induttiva e valorizzando anche il reddito dichiarato per il 2008. L'Agenzia ha quindi proposto cinque motivi: omesso esame di fatto decisivo; motivazione apparente o mancante; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulle presunzioni; violazione delle norme processuali tributarie per il mancato esercizio del potere di rideterminare il reddito in sede di impugnazione-merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili il primo e il quarto motivo, infondati il secondo e il terzo, e fondato il quinto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, per un nuovo esame nel merito della rettifica del reddito e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che, nel processo tributario, una volta riconosciuta l'inattendibilità delle scritture e la necessità di rettifica induttiva, il giudice d'appello non può limitarsi ad annullare l'atto, ma deve procedere alla rideterminazione del reddito sulla base degli elementi disponibili.
Norme richiamate
richiamato come base dell'invito a fornire documentazione nel controllo fiscale
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
richiamato quale fondamento dell'accertamento induttivo puro in presenza di contabilità inattendibile
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo che denuncia omesso esame di fatto decisivo è dichiarato inammissibile perché le doglianze riguardano questioni di sussunzione e non fatti storici
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di violazione di legge e nullità della sentenza
art. 111, comma 6, Cost.
invocato in relazione al vizio di motivazione della sentenza tributaria
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente
invocato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza
artt. 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54 d.lgs. n. 546/1992
richiamati in relazione ai requisiti della sentenza tributaria e del giudizio di appello
invocato per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamati con riferimento al valore delle presunzioni nell'accertamento tributario
applicato al processo tributario per la proroga del termine scadente di sabato al lunedì successivo
artt. 1, 2 e 7 d.lgs. n. 546/1992
richiamati per sostenere che il giudice tributario, in un giudizio di impugnazione-merito, deve rideterminare il reddito
richiamato implicitamente per la possibilità di usare presunzioni anche supersemplici nell'accertamento induttivo
Massime di principio
- Nel processo tributario di impugnazione-merito, se il giudice riconosce l'inattendibilità della contabilità e la necessità di una rettifica induttiva, non può arrestarsi al solo annullamento dell'avviso, ma deve procedere alla rideterminazione della pretesa fiscale sulla base degli elementi acquisiti.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando, sotto l'apparenza dell'omesso esame di un fatto decisivo, si censura in realtà la corretta sussunzione giuridica della fattispecie nella norma applicata.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere la ratio decidendi; tuttavia può ritenersi implicita se la decisione, pur scarna, affronta sostanzialmente la questione decisa e rende percepibile il percorso logico seguito dal giudice.
- In presenza di contabilità inattendibile e di documentazione di magazzino non esibita, l'accertamento induttivo può essere legittimamente fondato su elementi presuntivi anche di larga approssimazione, restando poi al giudice tributario il compito di verificare e, se del caso, correggere la concreta quantificazione della base imponibile.
- Nel giudizio tributario, quando la parte che contesta l'accertamento non propone impugnazione incidentale su un punto deciso in suo favore, su tale punto può formarsi giudicato interno.
- La censura sulla quantificazione del reddito deve investire specificamente il profilo motivazionale o la concreta ricostruzione induttiva, non essendo sufficiente una doglianza generica sull'erroneità del risultato economico finale.
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