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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05869/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

Una società che gestiva un presidio ospedaliero convenzionato e accreditato per attività di pronto soccorso e S.U.E.M. otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture relative a prestazioni rese tra gennaio e ottobre 2005. L'azienda sanitaria proponeva opposizione sostenendo che la convenzione originaria era cessata al 31 dicembre 2002 e non era stata né prorogata né rinnovata per gli anni successivi; aggiungeva che vi erano state carenze strutturali e organizzative accertate in sopralluogo, con sospensione del pre-accreditamento e successiva revoca delle funzioni. La corte d'appello rigettava la domanda ritenendo insussistente un rinnovo tacito e irrilevanti gli atti amministrativi richiamati dalla società. In cassazione la società ricorrente deduceva: 1) violazione della disciplina sull'accreditamento e sui rapporti con il SSN, assumendo che l'accreditamento per pronto soccorso/S.U.E.M. fosse rimasto efficace fino al 2005; 2) violazione dei criteri ermeneutici, sostenendo che la convenzione dovesse interpretarsi come efficace sino al 2005 anche in base al comportamento delle parti e ai successivi provvedimenti regionali; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di arricchimento senza causa, affermando che tale domanda fosse ammissibile nell'opposizione a decreto ingiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che le censure sul primo e secondo motivo, pur formalmente prospettate come violazione di legge, mirassero in realtà a contestare l'accertamento di fatto e l'interpretazione della convenzione compiuti dalla corte territoriale, senza evidenziare alcuna anomalia motivazionale rilevante. Ha confermato il principio per cui, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nel servizio sanitario, occorre un valido titolo scritto: non sono ammissibili rinnovi taciti o accordi per facta concludentia, né la sola prosecuzione dell'attività può fondare il diritto al compenso in assenza di convenzione scritta efficace. Quanto al terzo motivo, ha ribadito i presupposti dell'azione di indebito arricchimento, evidenziando che manca l'unicità del fatto causativo quando la prestazione resa a vantaggio degli utenti finali non determina un arricchimento diretto del soggetto convenuto, e che comunque la P.A. può opporre la propria inconsapevolezza dell'eventuale utilità ricevuta. Ne è seguito il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    ricorso ex art. 633 cod. proc. civ.

    norma richiamata come base del procedimento monitorio introdotto dalla struttura sanitaria.

  • art. 2041 c.c.

    domanda subordinata ex art. 2041 cod. civ.

    l'azione di arricchimento senza causa è ammessa solo in via sussidiaria e richiede la prova dell'unicità del fatto causativo e dell'effettivo arricchimento del convenuto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione

    utilizzato per censurare asserite violazioni di legge nei motivi relativi all'accreditamento e all'interpretazione della convenzione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    nullità della sentenza impugnata per mancata pronuncia

    la doglianza processuale è scrutinabile solo se la violazione ha inciso sul diritto di difesa o sull'esito di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    la Corte ribadisce che il vizio riguarda l'omesso esame di fatti storici decisivi, non la mera contestazione dell'apprezzamento delle prove o dell'interpretazione del contratto.

  • artt. 1362, comma 1 e 2, e 1363 c.c.

    richiamati come criteri ermeneutici del contratto; la Corte afferma che l'interpretazione della corte territoriale non li ha violati.

  • artt. 8 quater e 8 sexies d.lgs. 502/1992

    l'accesso alla remunerazione nel SSN richiede un provvedimento di accreditamento e specifici rapporti contrattuali che disciplinino prestazioni e corrispettivi.

  • art. 6, comma 6, l. 724/1994

    norma integrativa della disciplina dell'accreditamento e dei rapporti contrattuali con le strutture sanitarie.

  • art. 22, comma 6, l. Regione Veneto 22/2002

    norma regionale invocata dal ricorrente a sostegno dell'accreditamento e della continuità del servizio.

  • artt. 16 e 17 r.d. 2440/1923

    i contratti con la P.A. devono rivestire forma scritta a pena di nullità; ciò esclude rinnovi taciti o per comportamento concludente.

  • art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992

    richiamato per ribadire la necessità di appositi accordi contrattuali scritti che regolino volume delle prestazioni, requisiti del servizio e corrispettivi.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel servizio sanitario, l'obbligo della pubblica amministrazione di corrispondere compensi a una struttura privata presuppone un valido titolo amministrativo-contrattuale e, ove richiesto, un accordo scritto che disciplini prestazioni, tetti e corrispettivi; non basta la mera protrazione di fatto dell'attività.
  • Per i contratti della P.A. soggetti a forma scritta ad substantiam, la rinnovazione o proroga non può desumersi per facta concludentia, neppure se l'attività sia stata effettivamente resa o sostenuta da provvedimenti amministrativi successivi, quando difetti un formale accordo scritto.
  • In cassazione, la censura che contesta l'accertamento del contenuto di una convenzione o la valutazione delle risultanze probatorie non è ammissibile come violazione di legge se mira solo a sostituire una diversa ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito.
  • Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la critica al modo in cui il giudice ha interpretato il contratto o valutato le prove.
  • L'azione di arricchimento senza causa è sussidiaria e richiede che impoverimento e arricchimento siano collegati da un unico fatto causativo; è esclusa quando il vantaggio del convenuto sia solo indiretto o riflesso rispetto alla prestazione resa a un diverso destinatario.
  • Nell'azione di indebito arricchimento contro una pubblica amministrazione, l'attore deve provare l'effettivo arricchimento; la P.A. può opporre che l'eventuale utilità non sia stata consapevolmente accettata o sia stata imposta, nei limiti del principio dell'arricchimento imposto.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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