Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07449/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasceva da un giudizio promosso da un soggetto che chiedeva il pagamento del corrispettivo per lavori eseguiti in un fabbricato. Nel corso del merito era emerso un problema di erroneo posizionamento di fondamenta e mura dell'edificio, che aveva richiesto ulteriori lavori di riposizionamento. Il committente aveva sostenuto che il costo di tali lavori dovesse gravare sul direttore dei lavori, chiamato in causa; quest'ultimo aveva a sua volta contestato la responsabilità e, in via subordinata, aveva chiesto di essere manlevato dalla propria assicurazione professionale. In cassazione il ricorrente proponeva quattro motivi avverso la sentenza d'appello, ma i controricorrenti eccepivano la tardività del ricorso perché la sentenza era stata notificata via PEC in data 25 marzo 2022. Il ricorrente contestava la validità della notifica e sosteneva inoltre che, trattandosi di cause scindibili, la notifica effettuata da una sola parte non facesse decorrere il termine breve nei confronti di tutte le altre parti.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione di tardività sollevata dai controricorrenti. Ha ritenuto valida la notificazione via PEC della sentenza, osservando che la relata era firmata digitalmente dal procuratore e che, trattandosi di sentenza depositata telematicamente, non era necessaria l'attestazione di conformità invocata dal ricorrente. Ha inoltre escluso che la controversia fosse composta da cause scindibili: la domanda di manleva verso l'assicurazione era una garanzia propria fondata su titolo contrattuale, e comunque le domande erano legate da un rapporto di dipendenza e da una questione comune sull'imputabilità dell'errore nei lavori, con conseguente inscindibilità ai fini dell'impugnazione. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine breve di 60 giorni ex art. 325 c.p.c. La Corte ha poi condannato il ricorrente alle spese in favore di ciascun controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione era soggetto al termine breve di 60 giorni decorrente dalla notificazione della sentenza, con conseguente inammissibilità se proposto oltre tale termine.

  • art. 326 c.p.c.

    Nel processo con pluralità di parti, la disciplina dell'impugnazione dipende dalla natura inscindibile o scindibile delle cause, incidendo sulla decorrenza del termine breve.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo non era applicabile perché la notificazione della sentenza era valida e idonea a far decorrere il termine breve.

  • art. 331 c.p.c.

    La domanda di garanzia propria e il rapporto tra le cause sono stati ricondotti a un vincolo di inscindibilità ai fini dell'impugnazione.

  • art. 3-bis L. 53/1994

    Per la notificazione di un documento informatico non è richiesta l'attestazione di conformità richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto valida la notifica telematica della sentenza.

  • art. 1 L. 53/1994

    Gli avvocati possono procedere direttamente alla notificazione degli atti giudiziali.

Massime di principio

  • La notificazione telematica di una sentenza depositata in formato informatico è valida se la relata è sottoscritta digitalmente e la provenienza dell'atto è attestata dal sistema PEC, senza necessità di ulteriori attestazioni di conformità quando l'atto notificato è già documento informatico.
  • Quando la causa principale e la domanda di garanzia sono trattate unitariamente e condividono un presupposto comune o una questione decisiva comune, le controversie sono inscindibili ai fini dell'impugnazione anche se non sussiste litisconsorzio necessario in senso sostanziale.
  • La garanzia propria fondata su rapporto contrattuale e la contestazione del titolo dell'obbligazione principale possono determinare un vincolo di dipendenza processuale tale da attrarre la disciplina dell'art. 331 c.p.c.
  • La notifica della sentenza eseguita validamente a cura di una parte fa decorrere il termine breve di impugnazione per tutte le parti nei giudizi inscindibili o dipendenti; il ricorso proposto oltre tale termine è inammissibile.
  • In sede di controllo sulla tempestività dell'impugnazione, la Corte valorizza la struttura concreta del rapporto processuale e la comune questione controversa, più che la mera astratta qualificazione delle domande.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.