Cassazione Civile, Ordinanza n. 09372/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di agenzia nel settore finanziario. Una banca aveva agito contro il proprio promotore finanziario per ottenere, da un lato, il risarcimento di oltre 415.000 euro pagati in forza di una transazione conclusa con gli eredi di una cliente anziana che aveva effettuato operazioni di investimento seguita dal promotore, dall’altro la restituzione dell’indennità sostitutiva del preavviso corrisposta in base alla sentenza di primo grado e il ristoro di ulteriori danni. Il promotore, a sua volta, aveva domandato l’indennità sostitutiva del preavviso assumendo di avere receduto per giusta causa, oltre a provvigioni, indennità e altri importi. Il tribunale aveva respinto le domande della banca e accolto solo in parte quelle riconvenzionali del promotore. La corte d’appello, invece, aveva riconosciuto l’illegittimità del recesso dell’agente, condannandolo a pagare l’indennità sostitutiva del preavviso e respingendo la sua domanda di analogo importo per giusta causa; aveva inoltre rigettato la domanda risarcitoria della banca per difetto di allegazioni e prova dei presupposti del regresso verso il promotore, e aveva confermato il rigetto delle altre domande economiche dell’agente per carenza di prova. Nel ricorso principale il promotore deduceva: violazione di legge e vizio motivazionale sulla mancata riconoscibilità della giusta causa di recesso, sostenendo che la banca non avesse contestato tempestivamente i fatti e che il suo ruolo nella vicenda della cliente fosse stato male apprezzato; omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere considerato tutte le ragioni poste a base del recesso; violazione delle norme sulle pretese economiche dell’agente, asseritamente documentate e non contestate; nullità/invalidità della clausola penale contrattuale e omissione di considerazione della declaratoria di inammissibilità parziale del ricorso in riassunzione della banca. Nel ricorso incidentale la banca sosteneva, invece, che la documentazione prodotta fosse sufficiente a fondare la responsabilità del promotore e il regresso, che la responsabilità per l’attività di collocamento fuori sede dovesse ricadere sul promotore in via piena o almeno concorrente, e che vi fosse omessa pronuncia sulle domande di responsabilità contrattuale e di surroga verso il promotore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi del promotore, osservando che la corte d’appello aveva motivato in modo sufficiente e non illogico l’esclusione della giusta causa di recesso e che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre confermato l’inammissibilità dei motivi della banca, poiché essi non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul mancato assolvimento dell’onere di allegazione e prova dei presupposti del regresso verso il promotore, e perché alcune doglianze difettavano dei requisiti di specificità e di autosufficienza del ricorso per cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza. È stato inoltre dichiarato il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998
La banca, per agire in regresso verso il promotore finanziario, doveva allegare e provare i presupposti della responsabilità del promotore rispetto al danno corrisposto agli eredi della cliente; la responsabilità della banca come intermediaria non esclude automaticamente quella del promotore, ma il regresso richiede prova specifica dei fatti imputabili a quest'ultimo.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla giusta causa di recesso, ma la Corte non vi ha ravvisato una violazione decisiva, essendo la critica incentrata su una rivalutazione dei fatti.
Richiamato dal ricorrente in tema di preavviso e recesso nel rapporto di agenzia; la Corte ha ritenuto non decisiva la censura, perché la questione dipendeva dall'accertamento fattuale sulla mancanza di giusta causa.
Richiamato sia in relazione alle pretese economiche dell'agente sia alla disciplina del rapporto di agenzia; la Corte ha escluso che i crediti invocati fossero provati nei loro presupposti giustificativi.
Richiamato dal ricorrente in tema di recesso e preavviso; la decisione conferma la condanna dell'agente all'indennità sostitutiva del preavviso per recesso illegittimo.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la giusta causa di recesso; la Corte ha escluso che i fatti allegati integrassero tale presupposto.
Richiamato in relazione alle pretese economiche dell'agente; la Corte ha ritenuto non decisiva la doglianza e ha comunque confermato il difetto di prova dei presupposti delle somme richieste.
Richiamato con riferimento alla clausola penale contrattuale; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e comunque non decisiva, perché la clausola era usata come argomento aggiuntivo e non come unica base della decisione.
Invocato dalla banca per sostenere la responsabilità del promotore o la correlazione con la responsabilità della preponente; la Corte non ha accolto la censura, poiché mancava la prova dei presupposti del regresso.
Richiamato dalla banca per imputare al promotore la responsabilità dei fatti dannosi; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato quale base del regresso o della responsabilità solidale; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, la banca avesse allegato e provato una responsabilità concorrente dell'agente idonea a fondare il regresso.
Richiamato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di specificità e di adeguata trascrizione degli atti rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato per censurare violazioni di legge; la Corte ha rilevato che, in più punti, le censure mascheravano una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato per dedurre nullità della sentenza o del procedimento; la Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze prive di specifica indicazione e autosufficienza.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha chiarito che è ammissibile solo la denuncia di omesso esame di uno specifico fatto storico decisivo, non la critica alla valutazione complessiva delle prove.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
La Corte ha applicato il principio di autosufficienza, dichiarando inammissibili i motivi che non trascrivevano o non localizzavano con precisione gli atti e i documenti rilevanti.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla non contestazione dei crediti; la Corte ha ribadito che la non contestazione opera sulle allegazioni di fatto, non su circostanze che implicano attività di giudizio.
Menzi-onato per la trattazione camerale e il deposito di memorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, le censure che mirano a una diversa lettura delle prove o a una rivalutazione del fatto sono inammissibili: il controllo della Cassazione riguarda la correttezza giuridica della decisione e l’eventuale omissione di un fatto storico decisivo, non il riesame del merito.
- Per fondare un’azione di regresso verso un soggetto ritenuto corresponsabile del danno, la parte che agisce deve allegare e provare in modo specifico i fatti imputabili al chiamato e il nesso tra tali fatti e la somma transatta o pagata; non basta evocare genericamente una responsabilità astratta o il ruolo professionale svolto.
- La mancata contestazione non esonera la parte dall’onere di provare i presupposti giuridici delle proprie pretese quando si tratta di crediti la cui esistenza dipende da valutazioni e qualificazioni giuridiche, e non da meri fatti storici incontestati.
- Nel rapporto di agenzia, la giusta causa di recesso deve essere valutata alla luce degli specifici fatti allegati e provati; il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella ponderazione degli elementi fattuali che escludono o integrano tale causa.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si deduce omessa pronuncia o si fondano le censure su atti e documenti del giudizio di merito, è necessario trascrivere le parti essenziali degli atti, indicare dove siano reperibili e chiarire in quale fase processuale siano stati introdotti.
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