Sentenza del 11/06/2025 n. 15597 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva notificato ad A.A. due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2006 e 2007, chiedendogli di rispondere delle maggiori imposte e delle sanzioni contestate alla T. C. Srl, ritenuta coinvolta nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti. A.A. aveva impugnato gli avvisi sostenendo la propria estraneità alla pretesa tributaria personale. La CTP di Milano aveva respinto il ricorso, riconoscendolo amministratore di fatto e ritenendolo responsabile anche delle sanzioni; la CTR aveva accolto il suo appello, escludendo un automatico subentro dell’amministratore nei debiti fiscali della società estinta e rilevando che l’accertamento non contestava una responsabilità personale fondata su una specifica norma. In Cassazione, l’Agenzia ha dedotto la violazione degli artt. 11 del D.Lgs. 472/1997 e 7 del D.L. 269/2003: a suo avviso, l’amministratore di fatto poteva rispondere personalmente delle sanzioni se la società fosse stata una mera struttura fittizia costituita nel suo interesse. A.A. ha eccepito preliminarmente la tardività e l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Cassazione ha rigettato l’eccezione di tardività: la sospensione di nove mesi prevista dall’art. 6, comma 11, del D.L. 119/2018 opera automaticamente per le liti definibili e senza distinzione tra contribuente e Amministrazione, indipendentemente dalla presentazione della domanda di definizione. Ha inoltre respinto le eccezioni di inammissibilità per difetto di specificità e le deduzioni relative all’IRAP, estranee alle statuizioni impugnate, che riguardavano soltanto le sanzioni. Ha però dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia perché il motivo non censurava la ragione effettiva della decisione della CTR: l’assenza di un subentro automatico dell’amministratore nell’obbligazione fiscale della società estinta e la mancanza, nell’atto, di una contestazione di responsabilità personale. La possibile responsabilità della persona fisica quando la società sia una mera fictio non era stata affrontata dalla CTR e avrebbe richiesto accertamenti di fatto; l’Agenzia non ha dimostrato di aver sollevato la questione nel giudizio di merito. La decisione della CTR resta quindi ferma. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità: 200 euro per esborsi e 4.500 euro per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CAP. Non si applica l’ulteriore contributo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Art. 6, comma 11, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Pertanto, se la lite rientra tra quelle definibili, è automaticamente sospeso il termine per impugnare, in via principale o incidentale, le pronunce e quello per riassumere la causa a seguito di rinvio, purché spiranti nel periodo individuato dal legislatore.
Per le controversie definibili, la sospensione processuale dei termini opera per legge, senza necessità che il contribuente abbia già presentato domanda di definizione e senza distinzione tra le parti del giudizio.
Art. 7 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Sul punto va rammentato che le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del D.L. n. 269 del 2003 (convertito con modifiche nella legge n. 326 del 2003) sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto.
In via ordinaria, le sanzioni tributarie riferite a una società dotata di personalità giuridica gravano sulla società, anche se gestita da un amministratore di fatto. La responsabilità sanzionatoria personale può tornare a gravare sulla persona fisica solo se riscontri probatori, anche presuntivi, escludono la vitalità della società e ne mostrano la natura di schermo.
Art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito.
Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione il contenuto rilevante degli atti richiamati e dove essi si trovano nel fascicolo, ma non deve trascrivere integralmente ogni atto o documento.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La disposizione è invocata dall’Agenzia come base del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge. La censura deve però confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente prospettare una diversa questione giuridica non esaminata dal giudice di merito.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- L’amministratore di fatto non diventa automaticamente debitore delle imposte o delle sanzioni dovute dalla società, né subentra per il solo fatto che la società sia stata cancellata o estinta.
- Per attribuire personalmente all’amministratore le sanzioni tributarie normalmente riferibili a una società di capitali occorre provare che la società fosse una mera fictio o uno schermo privo di effettiva vitalità, creato nell’interesse della persona fisica. La gestione di fatto, l’emissione di fatture false o la presenza di un amministratore formale privo di poteri non dimostrano da sole tale condizione.
- L’atto impositivo deve indicare il titolo specifico della responsabilità personale e i relativi presupposti: non è sufficiente fondarlo su un presunto automatico trasferimento all’amministratore dell’obbligazione fiscale della società.
- In Cassazione il motivo deve attaccare la ragione concreta su cui si fonda la decisione impugnata. Una questione nuova che richiede accertamenti fattuali non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità; chi la propone deve indicare dove l’aveva dedotta nel giudizio di merito.
- La sospensione dei termini prevista dalla disciplina della definizione agevolata opera automaticamente quando la lite è astrattamente definibile e il termine scade nel periodo previsto dalla legge, senza dipendere dalla presentazione della domanda e senza favorire una sola delle parti.
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