Sentenza del 11/06/2025 n. 15599 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato il 24 novembre 2015 tre avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2011, 2012 e 2013, relativi a Ires, Irap, Iva e sanzioni connesse a violazioni fiscali della Jcar Srl. A.A. sosteneva di essere stato destinatario degli avvisi soltanto quale autore materiale delle violazioni e per le sanzioni, non per le imposte e gli interessi dovuti dalla società. Contestava quindi la richiesta di tali somme, manifestata nei suoi confronti per la prima volta con gli avvisi di presa in carico notificati il 24 agosto 2016. Deduceva inoltre omessa pronuncia o motivazione su tale questione, l’illegittima responsabilità personale per i debiti tributari della Srl e l’errata applicazione delle regole sull’irrogazione delle sanzioni: affermava di aver presentato deduzioni difensive l’8 gennaio 2016, che avrebbero impedito l’impugnazione immediata degli atti sanzionatori. La CTP aveva respinto i ricorsi e la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo gli avvisi di accertamento notificati anche ad A.A. e ormai definitivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi di omessa pronuncia e omessa motivazione: la CTR aveva esaminato la questione e aveva considerato A.A. destinatario dell’intera pretesa, non delle sole sanzioni. Anche il primo motivo è stato rigettato: non coglieva la ragione della decisione, basata sul fatto che gli avvisi di accertamento notificati personalmente ad A.A. comprendevano imposte e sanzioni e non erano stati tempestivamente impugnati; le contestazioni sui presupposti della pretesa non potevano quindi essere recuperate impugnando gli avvisi di presa in carico. Il quarto e il sesto motivo, relativi alla responsabilità per i debiti sociali e alle sanzioni, sono rimasti assorbiti perché riguardavano vizi degli avvisi presupposti ormai non contestabili. È stato rigettato anche il quinto motivo: secondo la ricostruzione accolta, le sanzioni erano state irrogate contestualmente agli avvisi di accertamento, non mediante un autonomo atto di contestazione cui si applicasse la procedura invocata dal ricorrente. A.A. è stato condannato a pagare all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.600 euro, oltre spese prenotate a debito; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Quanto all'avviso di presa in carico, in questa ottica si è già precisato che lo stesso non ha capacità di incisione unilaterale sui profili sostanziali, nè involge lesioni agli aspetti processuali, comportando limitazioni all'azione. Esso è pertanto estraneo alla categoria degli atti autonomamente impugnabili, per cui consentirne la ricorribilità significherebbe avvallare la "retrodatazione" dell'interesse ad agire che da attuale diverrebbe eventuale.
L’avviso di presa in carico, di regola, non è autonomamente impugnabile perché non incide da sé sulla posizione sostanziale del contribuente. Può però essere contestato quando costituisce la prima comunicazione di un precedente atto tributario lesivo di cui il contribuente non aveva avuto conoscenza.
Art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La procedura di irrogazione delle sanzioni, contemplata con riferimento a tutti i tributi dall'art. 16 D.Lgs. n. 472 del 1997, prevede la notifica al trasgressore ed agli eventuali coobbligati, dell'atto di contestazione, da parte dell'ufficio o dell'ente competente, laddove la sanzione non sia irrogata contestualmente all'avviso di accertamento, come, invece, previsto dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 472 del 1997 e come accaduto, come accertato dalla CTR, nella fattispecie in esame.
L’atto autonomo di contestazione previsto dall’art. 16 è necessario quando la sanzione non viene irrogata insieme all’avviso di accertamento. Se, come accertato nel caso concreto, la sanzione è contestuale all’accertamento, non si applica la procedura invocata dal ricorrente per sostenere che le deduzioni difensive impedissero l’impugnazione immediata.
Art. 17, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La procedura di irrogazione delle sanzioni, contemplata con riferimento a tutti i tributi dall'art. 16 D.Lgs. n. 472 del 1997, prevede la notifica al trasgressore ed agli eventuali coobbligati, dell'atto di contestazione, da parte dell'ufficio o dell'ente competente, laddove la sanzione non sia irrogata contestualmente all'avviso di accertamento, come, invece, previsto dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 472 del 1997 e come accaduto, come accertato dalla CTR, nella fattispecie in esame.
La disposizione consente l’irrogazione contestuale della sanzione nell’avviso di accertamento. Nel caso deciso, la CTR aveva accertato proprio questa modalità, perciò non occorreva un separato atto di contestazione ai sensi dell’art. 16.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per contestare il merito della pretesa tributaria o la propria responsabilità, il contribuente deve impugnare tempestivamente l’atto che gli ha già portato a conoscenza quella pretesa. La successiva impugnazione di un atto della riscossione non riapre normalmente termini ormai scaduti.
- L’avviso di presa in carico, di regola, non è autonomamente impugnabile per rimettere in discussione il merito di un accertamento già notificato. Può essere contestabile se è la prima comunicazione dalla quale emerge un precedente atto lesivo mai conosciuto dal contribuente.
- È decisivo il contenuto effettivo degli avvisi e il modo in cui individuano i destinatari e gli obbligati al pagamento. Se l’atto notifica al contribuente l’intera pretesa, non basta sostenere successivamente che vi fossero richieste soltanto sanzionatorie: occorre contestare in modo specifico la lettura dell’atto adottata dal giudice.
- Le sanzioni possono essere irrogate contestualmente all’avviso di accertamento; la procedura dell’atto autonomo di contestazione e delle relative deduzioni difensive rileva quando la sanzione non è irrogata con l’accertamento.
- L’omessa pronuncia sussiste quando il giudice omette del tutto di decidere una questione; non ricorre se la decisione la respinge implicitamente o la ritiene non esaminabile. L’omessa motivazione, in sede di cassazione, richiede una carenza radicale della motivazione, non una semplice insufficienza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 giu 2025Sentenza del 11/06/2025 n. 15559 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 giu 2025Sentenza del 11/06/2025 n. 15565 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 giu 2025Sentenza del 11/06/2025 n. 15582 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 giu 2025Sentenza del 11/06/2025 n. 15593 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 giu 2025Sentenza del 11/06/2025 n. 15595 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 giu 2025Sentenza del 11/06/2025 n. 15597 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →