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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31905/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva presentato il 4 giugno 2008 un'istanza di rimborso dell'IRAP relativa ai periodi d'imposta 2004 e 2005, indirizzandola a un ufficio territoriale diverso da quello competente. Formatosi il silenzio-rifiuto dopo novanta giorni, aveva proposto ricorso solo il 12 aprile 2018. La CTP e poi la CTR avevano respinto la domanda ritenendo tardiva l'azione: secondo i giudici di merito, l'indebito tributario era soggetto ai termini decadenziali previsti dalla disciplina di rimborso e, in ogni caso, non era invocabile la prescrizione decennale. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 38 d.P.R. n. 602/1973 e 2 d.lgs. n. 446/1997, nonché dell'art. 111 Cost., sostenendo che l'istanza tempestiva aveva impedito la decadenza e che, una volta maturato il silenzio-rifiuto, fosse applicabile il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., senza rilievo del fatto che l'istanza fosse stata presentata a ufficio territorialmente incompetente.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato. Ha ribadito che la presentazione dell'istanza di rimborso a un ufficio diverso da quello territorialmente competente è comunque idonea a impedire la decadenza, perché l'ufficio non competente deve trasmettere la domanda a quello competente e, comunque, l'istanza determina la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile dopo novanta giorni. Una volta formatosi il silenzio-rifiuto, in mancanza di una disciplina speciale diversa, inizia a decorrere il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. La domanda proposta nel 2018 è stata quindi considerata tempestiva rispetto alla prescrizione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 38, d.P.R. n. 602/1973

    La presentazione dell'istanza di rimborso entro il termine previsto impedisce la decadenza; la domanda presentata a un ufficio territorialmente incompetente è comunque idonea a produrre tale effetto e a far decorrere il silenzio-rifiuto impugnabile.

  • art. 2, d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma di riferimento insieme all'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, senza autonoma specifica elaborazione nel dispositivo motivazionale.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per sostenere l'esigenza di sollecita definizione dei rapporti e la rilevanza dell'istanza anche se presentata a ufficio incompetente.

  • art. 2946 c.c.

    Una volta formato il silenzio-rifiuto e in assenza di una disciplina speciale diversa, al diritto al rimborso si applica il termine ordinario decennale di prescrizione.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere; nel caso di rimborso tributario la decorrenza è sospesa durante il tempo di formazione del silenzio-rifiuto.

  • art. 21, d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato quale disciplina generale residuale per la presentazione dell'istanza di rimborso; la sua previsione non esclude la successiva decorrenza della prescrizione dopo il silenzio-rifiuto.

Massime di principio

  • In materia di rimborso di imposte, la presentazione tempestiva dell'istanza a un ufficio dell'Amministrazione finanziaria, ancorché territorialmente incompetente, è idonea sia a evitare la decadenza sia a determinare la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile.
  • Una volta formatosi il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso, se la disciplina speciale non prevede un diverso termine, il diritto del contribuente si soggiace alla prescrizione ordinaria decennale.
  • Il termine di prescrizione del diritto al rimborso decorre solo da quando il diritto può essere fatto valere; pertanto, durante il periodo necessario alla formazione del silenzio-rifiuto la prescrizione non matura.
  • L'eventuale incompetenza territoriale dell'ufficio destinatario dell'istanza non priva la domanda di efficacia impeditiva della decadenza, se l'ufficio appartiene comunque all'Amministrazione finanziaria e quindi è tenuto a trasmetterla all'ufficio competente.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

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