Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17958/2024 del 28/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utilizzatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato nel 2007, contenente una clausola di indicizzazione dei canoni al rischio di cambio euro/franco svizzero e una clausola penale per il caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore. In primo grado era stata ritenuta la violazione delle norme del TUF e la conseguente responsabilità precontrattuale della concedente per carenze informative; la Corte d'appello, invece, aveva valorizzato la clausola di rischio cambio come patto autonomo e aleatorio, ritenendola non meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. e limitando gli effetti alla nullità parziale della clausola, con restituzione di quanto pagato in forza di essa e riduzione del credito da penale. I ricorrenti principali hanno censurato: nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione; violazione di giudicato per aver ritenuto precluso dal decreto ingiuntivo non opposto il sindacato sulla nullità dell'intero contratto; erroneità della qualificazione della clausola come patto autonomo e della sua nullità solo parziale; errata conferma della riduzione della clausola penale anziché declaratoria di nullità; mancata valutazione comparativa degli inadempimenti e delle conseguenze sul contratto; omessa pronuncia sulla validità delle fideiussioni e sulla segnalazione alla centrale rischi. La società concedente, con ricorso incidentale, ha contestato a sua volta la qualificazione della clausola di rischio cambio come contratto atipico autonomo soggetto a vaglio di meritevolezza e la conseguente duplicazione degli effetti economici sulla penale e sul credito residuo.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, ha accolto per quanto di ragione il ricorso incidentale della concedente, ritenendo fondato il motivo sulla non correttezza del giudizio di immeritevolezza formulato dalla Corte d'appello, perché il controllo ex art. 1322, comma 2, c.c. va condotto avendo riguardo allo scopo concreto perseguito dalle parti e non alla mera convenienza o aleatorietà della clausola. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, affinché riesamini in concreto la meritevolezza degli interessi perseguiti con la pattuizione di rischio cambio, alla luce dell'interpretazione contrattuale e della causa concreta. Sono stati assorbiti i primi sei motivi del ricorso principale; il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    le impugnazioni contro la stessa sentenza devono essere riunite; la prima notificata resta ricorso principale e le successive assumono natura incidentale

  • art. 1322 c.c.

    il giudizio di meritevolezza va compiuto in concreto, guardando allo scopo perseguito dalle parti e alla causa concreta, non alla mera convenienza, chiarezza o aleatorietà del patto

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro di validità della motivazione, ma i motivi correlati sono stati in gran parte assorbiti o dichiarati inammissibili

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia su domande ed eccezioni

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti principali nel primo motivo

  • art. 2909 c.c.

    invocato per contestare l'efficacia preclusiva del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto

  • art. 324 c.p.c.

    invocato insieme all'art. 2909 c.c. sul giudicato formale

  • artt. 1362 c.c. e seguenti

    la clausola va letta secondo i criteri ermeneutici contrattuali prima di formulare il giudizio di meritevolezza

  • artt. 1342 c.c., 1343 c.c., 1419 c.c.

    richiamati per sostenere la nullità della clausola e l'eventuale estensione all'intero contratto

  • artt. 1453 c.c., 1227 c.c., 1384 c.c., 1526 c.c.

    richiamati in relazione alla risoluzione per inadempimento, al concorso colposo e alla riduzione della penale

  • art. 1382 c.c.

    richiamato dalla società concedente sulla clausola penale

  • art. 2033 c.c.

    richiamato in relazione alle restituzioni conseguenti alla declaratoria di nullità o all'assetto economico del rapporto

  • art. 366 c.p.c.

    il motivo è inammissibile se non indica specificamente dove e come la questione sia stata dedotta nei precedenti gradi

  • d.lgs. 231/2002

    richiamato per gli interessi legali di mora sulla somma dovuta

  • d.lgs. 58/1998

    richiamato nel precedente grado di merito, ma nel caso la clausola di rischio cambio non è qualificata come strumento finanziario derivato implicito

  • art. 1284 c.c.

    richiamato nel contesto della riduzione degli interessi/penale operata dal giudice di merito

Massime di principio

  • Il controllo di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c. deve avere per oggetto lo scopo pratico concretamente perseguito dalle parti, cioè la causa concreta del regolamento negoziale, e non la sua semplice convenienza economica, chiarezza redazionale o maggiore o minore aleatorietà.
  • Una clausola di indicizzazione dei canoni di leasing al rischio cambio non è automaticamente un patto immeritevole né, di per sé, uno strumento finanziario derivato implicito: occorre verificare in concreto la funzione economico-sociale della pattuizione e il suo inserimento nel complessivo assetto contrattuale.
  • Prima di qualificare una clausola come nulla o immeritevole, il giudice deve interpretarla secondo i criteri degli artt. 1362 c.c. e seguenti, evitando valutazioni astratte o sganciate dal testo contrattuale.
  • La nullità di una clausola accessoria non comporta necessariamente la nullità dell'intero contratto: l'effetto espansivo al contratto complessivo richiede una verifica specifica sull'incidenza della clausola sulla causa del negozio e sulla sua essenzialità.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura di omessa pronuncia su una questione è inammissibile se non è specificato con precisione in quale atto del giudizio di merito la questione sia stata dedotta, in ossequio all'art. 366, n. 6, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.