Cassazione Civile, Ordinanza n. 17958/2024 del 28/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utilizzatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato nel 2007, contenente una clausola di indicizzazione dei canoni al rischio di cambio euro/franco svizzero e una clausola penale per il caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore. In primo grado era stata ritenuta la violazione delle norme del TUF e la conseguente responsabilità precontrattuale della concedente per carenze informative; la Corte d'appello, invece, aveva valorizzato la clausola di rischio cambio come patto autonomo e aleatorio, ritenendola non meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. e limitando gli effetti alla nullità parziale della clausola, con restituzione di quanto pagato in forza di essa e riduzione del credito da penale. I ricorrenti principali hanno censurato: nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione; violazione di giudicato per aver ritenuto precluso dal decreto ingiuntivo non opposto il sindacato sulla nullità dell'intero contratto; erroneità della qualificazione della clausola come patto autonomo e della sua nullità solo parziale; errata conferma della riduzione della clausola penale anziché declaratoria di nullità; mancata valutazione comparativa degli inadempimenti e delle conseguenze sul contratto; omessa pronuncia sulla validità delle fideiussioni e sulla segnalazione alla centrale rischi. La società concedente, con ricorso incidentale, ha contestato a sua volta la qualificazione della clausola di rischio cambio come contratto atipico autonomo soggetto a vaglio di meritevolezza e la conseguente duplicazione degli effetti economici sulla penale e sul credito residuo.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, ha accolto per quanto di ragione il ricorso incidentale della concedente, ritenendo fondato il motivo sulla non correttezza del giudizio di immeritevolezza formulato dalla Corte d'appello, perché il controllo ex art. 1322, comma 2, c.c. va condotto avendo riguardo allo scopo concreto perseguito dalle parti e non alla mera convenienza o aleatorietà della clausola. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, affinché riesamini in concreto la meritevolezza degli interessi perseguiti con la pattuizione di rischio cambio, alla luce dell'interpretazione contrattuale e della causa concreta. Sono stati assorbiti i primi sei motivi del ricorso principale; il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
le impugnazioni contro la stessa sentenza devono essere riunite; la prima notificata resta ricorso principale e le successive assumono natura incidentale
il giudizio di meritevolezza va compiuto in concreto, guardando allo scopo perseguito dalle parti e alla causa concreta, non alla mera convenienza, chiarezza o aleatorietà del patto
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro di validità della motivazione, ma i motivi correlati sono stati in gran parte assorbiti o dichiarati inammissibili
richiamato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia
richiamato per omessa pronuncia su domande ed eccezioni
richiamato dai ricorrenti principali nel primo motivo
invocato per contestare l'efficacia preclusiva del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto
invocato insieme all'art. 2909 c.c. sul giudicato formale
la clausola va letta secondo i criteri ermeneutici contrattuali prima di formulare il giudizio di meritevolezza
artt. 1342 c.c., 1343 c.c., 1419 c.c.
richiamati per sostenere la nullità della clausola e l'eventuale estensione all'intero contratto
artt. 1453 c.c., 1227 c.c., 1384 c.c., 1526 c.c.
richiamati in relazione alla risoluzione per inadempimento, al concorso colposo e alla riduzione della penale
richiamato dalla società concedente sulla clausola penale
richiamato in relazione alle restituzioni conseguenti alla declaratoria di nullità o all'assetto economico del rapporto
il motivo è inammissibile se non indica specificamente dove e come la questione sia stata dedotta nei precedenti gradi
richiamato per gli interessi legali di mora sulla somma dovuta
richiamato nel precedente grado di merito, ma nel caso la clausola di rischio cambio non è qualificata come strumento finanziario derivato implicito
richiamato nel contesto della riduzione degli interessi/penale operata dal giudice di merito
Massime di principio
- Il controllo di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c. deve avere per oggetto lo scopo pratico concretamente perseguito dalle parti, cioè la causa concreta del regolamento negoziale, e non la sua semplice convenienza economica, chiarezza redazionale o maggiore o minore aleatorietà.
- Una clausola di indicizzazione dei canoni di leasing al rischio cambio non è automaticamente un patto immeritevole né, di per sé, uno strumento finanziario derivato implicito: occorre verificare in concreto la funzione economico-sociale della pattuizione e il suo inserimento nel complessivo assetto contrattuale.
- Prima di qualificare una clausola come nulla o immeritevole, il giudice deve interpretarla secondo i criteri degli artt. 1362 c.c. e seguenti, evitando valutazioni astratte o sganciate dal testo contrattuale.
- La nullità di una clausola accessoria non comporta necessariamente la nullità dell'intero contratto: l'effetto espansivo al contratto complessivo richiede una verifica specifica sull'incidenza della clausola sulla causa del negozio e sulla sua essenzialità.
- Nel ricorso per cassazione, la censura di omessa pronuncia su una questione è inammissibile se non è specificato con precisione in quale atto del giudizio di merito la questione sia stata dedotta, in ossequio all'art. 366, n. 6, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17850/2024 del 28/06/2024
- ordinanza_civile · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17862/2024 del 28/06/2024
- ordinanza_civile · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17863/2024 del 28/06/2024
- ordinanza_civile · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17864/2024 del 28/06/2024
- ordinanza_civile · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17869/2024 del 28/06/2024
- ordinanza_civile · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17871/2024 del 28/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →