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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23332/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Una risparmiatrice aveva aperto presso una filiale bancaria un dossier titoli e un conto corrente, effettuando versamenti per complessivi euro 240.587,06. In seguito aveva appreso che le somme non erano state investite in titoli, ma erano state ritirate da una promotrice finanziaria già sospesa dall’albo. Chiese quindi la condanna della banca e di altri convenuti al risarcimento del danno pari alla somma sottratta. Il tribunale condannò in solido la promotrice e un direttore di filiale, rigettando la domanda verso gli altri. La corte d’appello confermò il rigetto dell’appello principale della banca e respinse anche l’appello incidentale. In cassazione la banca dedusse, con cinque motivi, soprattutto: insussistenza della responsabilità vicaria ex art. 31 d.lgs. 58/1998 e art. 2049 c.c. per mancanza di nesso di occasionalità necessaria e per pretesa collusione della danneggiata; errata valutazione della prova testimoniale della madre della risparmiatrice; omesso esame di fatti decisivi; erronea declaratoria di novità e tardività della domanda di riduzione del quantum per un pagamento eseguito da un terzo, con mancato esame della richiesta di rimessione in termini rispetto alla produzione della relativa sentenza penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo, ritenendo che le censure mirassero sostanzialmente a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha invece accolto il quarto e il quinto motivo: ha ritenuto che la corte territoriale avesse erroneamente considerato tardiva la produzione della sentenza penale che attestava un pagamento di euro 95.000,00 da parte di un terzo, senza valutare la richiesta di rimessione in termini ex art. 184-bis c.p.c. (poi trasfuso nell’art. 153, comma 2, c.p.c.), applicabile anche al rito societario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58/1998

    è richiamato quale base della responsabilità dell’intermediario per i danni arrecati dal promotore finanziario nello svolgimento delle incombenze affidate, in presenza di un rapporto di preposizione e del nesso di occasionalità necessaria

  • art. 2049 c.c.

    la responsabilità dell’ente è ricondotta alla logica della responsabilità per fatto del preposto, applicata al caso del promotore finanziario apparente

  • art. 652 c.p.p.

    la sentenza penale assolutoria del direttore non spiega efficacia nel giudizio civile, per l’autonomia tra giudizio penale e civile

  • art. 2697 c.c.

    è evocato nei motivi sulla prova, ma la Corte rileva che le censure attengono in realtà alla rivalutazione del materiale probatorio

  • art. 115 c.p.c.

    la censura sulla valutazione della testimonianza è inammissibile perché il controllo di attendibilità e concludenza delle prove spetta al giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove, ma senza superare il limite del sindacato di legittimità

  • art. 10 d.lgs. n. 5/2003

    è evocato in relazione alla disciplina del rito societario e alla dedotta tardività della produzione documentale

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per la questione della novità della domanda di riduzione del quantum e della produzione documentale in appello

  • art. 184-bis c.p.c.

    è indicato come norma ratione temporis applicabile, espressione del principio per cui la parte che dimostri una decadenza per causa non imputabile può chiedere di essere rimessa in termini

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    richiamato come disciplina generale, applicabile anche al rito societario, della rimessione in termini per causa non imputabile

  • art. 24 Cost.

    è evocato a fondamento costituzionale del diritto di azione e di prova, che sorregge la rimessione in termini

Massime di principio

  • In materia di intermediazione finanziaria, la società preponente risponde dei danni arrecati a terzi dal promotore quando sussista un nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze affidate e il fatto illecito, senza che sia necessario accertare un proprio dolo o colpa.
  • Il nesso di occasionalità necessaria ricorre anche quando il comportamento del promotore abbia esorbitato dai limiti dell’incarico, purché sia stato reso possibile dall’inserimento del soggetto nell’organizzazione dell’intermediario e abbia creato un’apparenza idonea a ingenerare un affidamento incolpevole nel terzo.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione dell’attendibilità, sufficienza e concludenza delle prove testimoniali, poiché la ricognizione del materiale istruttorio e il relativo peso probatorio appartengono al giudice di merito.
  • Se una parte deduce di non aver potuto produrre tempestivamente un documento decisivo per causa a essa non imputabile, il giudice deve esaminare la richiesta di rimessione in termini; non può limitarsi a dichiarare la produzione tardiva senza verificare se la decadenza sia realmente imputabile alla parte.
  • La sentenza penale può essere utilizzata nel giudizio civile come fonte di prova del fatto storico documentato, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, quando non sia invocata per l’efficacia vincolante dell’accertamento penale.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaGiudicato

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