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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36017/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente impugnava l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento notificata nel 2005, emessa ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per omessi versamenti di Irpef, Irap, addizionale comunale e accessori relativi all'anno d'imposta 2000. Sosteneva di avere diritto alle agevolazioni previste per i residenti nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2002, in particolare alla sospensione di tutti gli adempimenti e versamenti tributari nel periodo di sospensione e al successivo pagamento del dovuto con abbattimento del 50% e rateizzazione, invocando l'ordinanza P.C.M. n. 3442/2005 e la normativa richiamata. Con il primo motivo in cassazione denunciava violazione dell'art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006 in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.; con il secondo motivo deduceva omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR avesse trascurato la rilevanza delle agevolazioni per i residenti nei comuni colpiti e, inoltre, la questione della decadenza dell'iscrizione a ruolo ex artt. 17 e 25 d.P.R. n. 602/1973.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'agevolazione per eventi calamitosi si applichi in relazione alla scadenza del versamento dovuto nel periodo di sospensione, e non in base all'anno di competenza del tributo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di agevolazioni tributarie connesse a eventi calamitosi, la sospensione dei termini di adempimento si riferisce agli obblighi di versamento che scadono nel periodo di sospensione, senza che rilevi l'anno di competenza del tributo iscritto a ruolo.
  • L'interpretazione della disciplina agevolativa deve essere letterale, logica e costituzionalmente orientata, coerente con la finalità di consentire ai contribuenti colpiti da eventi eccezionali di differire gli adempimenti fiscali per destinare le risorse alla ricostruzione.
  • Quando la controversia verte esclusivamente sulla corretta applicazione della norma agevolativa e non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito.
  • Se il primo motivo di ricorso è accolto e risulta dirimente, le ulteriori censure che attengono a questioni assorbite non devono essere esaminate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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