Cassazione Civile, Ordinanza n. 03410/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte di una ASL, del saldo dovuto a una struttura privata accreditata per prestazioni di fisiokinesiterapia rese nell'anno 2004. La ASL aveva opposto il rilievo di anomalie prescrizionali emerse in sede di controllo e verifica interna, sostenendo che tali controlli legittimassero il diniego di pagamento. In appello la Corte territoriale aveva confermato la condanna al pagamento, ritenendo la giurisdizione del giudice ordinario e rilevando, nel merito, che: i controlli interni non avevano valore probatorio diretto verso l'accreditata; le prestazioni non risultavano contestate in sé; le contestazioni erano generiche; mancava la prova della consegna degli elaborati analitici di liquidazione necessari per attivare il contraddittorio stragiudiziale previsto dal contratto. Con il ricorso per cassazione la ASL ha dedotto: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la lite riguardasse l'esercizio di poteri autoritativi di controllo e verifica nell'ambito di un rapporto concessorio; 2) violazione di norme di legge statali, regionali, regolamentari e contrattuali sul sistema dei controlli e sulla procedura di contestazione, lamentando che i controlli fossero stati eseguiti correttamente e che la controparte non avesse attivato il contraddittorio stragiudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la domanda di pagamento del corrispettivo per prestazioni rese in regime di accreditamento riguarda un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non coinvolgendo il sindacato sull'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, in parte, non coglieva la reale ratio della sentenza impugnata e, in altra parte, si confrontava con accertamenti in fatto della Corte d'appello o si risolveva nella mera reiterazione di argomenti già disattesi. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese ed è stato dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
viene richiamato per la trattazione del primo motivo da parte della sezione semplice in presenza della riserva di competenza delle Sezioni Unite sulla questione di giurisdizione.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
le controversie su canoni, indennità e altri corrispettivi restano devolute al giudice ordinario solo quando abbiano contenuto meramente patrimoniale e non coinvolgano l'esercizio di poteri autoritativi della PA.
art. 8-quater d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità dei controlli sul rapporto di accreditamento, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile.
art. 87 l. 23 dicembre 2000, n. 388
richiamato dalla ricorrente nel dedurre la correttezza dei controlli e della procedura di contestazione.
art. 10 l.reg. Puglia 28 dicembre 1994, n. 36
richiamato dalla ricorrente a fondamento normativo dei controlli e delle verifiche effettuate.
D.G.R. Puglia 5 ottobre 2001, n. 1392
richiamata dalla ricorrente come fonte della disciplina dei controlli applicata al caso.
d.m. 22 luglio 1996 e successive modificazioni
richiamato dalla ricorrente insieme alle altre fonti regolative del rapporto di accreditamento.
art. 5 del contratto di convenzionamento
prevede un contraddittorio o procedimento stragiudiziale che, secondo la Corte territoriale, presuppone la redazione e comunicazione di elaborati analitici di liquidazione con specifiche contestazioni.
le produzioni documentali effettuate solo in appello sono state ritenute tardive.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
viene dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Le controversie relative al pagamento di corrispettivi dovuti a strutture accreditate dal servizio sanitario per prestazioni rese rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario quando il petitum sostanziale si limita all'accertamento dell'esatto adempimento di un'obbligazione patrimoniale.
- La giurisdizione amministrativa si radica solo se la lite investe l'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio o richiede il sindacato sulla legittimità dell'azione amministrativa; se invece la controversia ha contenuto meramente patrimoniale e si risolve nel binomio obbligo-pretesa, opera la giurisdizione ordinaria.
- In sede di legittimità, un motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, oppure si risolve nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito.
- La contestazione di addebiti o anomalie nei rapporti di accreditamento deve essere specifica e supportata da adeguata documentazione; in mancanza di prova della comunicazione degli elaborati analitici e delle contestazioni, non può dirsi validamente instaurato il contraddittorio previsto dal contratto.
- Le produzioni documentali depositate per la prima volta in appello sono inutilizzabili quando siano tardive ai sensi dell'art. 345 c.p.c., e non possono supplire alla mancanza di prova nel giudizio di primo grado.
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