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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27136/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietarie)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa risarcitoria avanzata da due soggetti che assumevano l'illecita occupazione e l'irreversibile trasformazione di aree di loro proprietà da parte del Comune, aree identificate da due mappali catastali. La Corte d'appello aveva riformato il primo grado e riconosciuto la responsabilità del Comune per occupazione acquisitiva, ritenendo provati l'uso pubblico di fatto, l'apertura della strada, la manutenzione comunale e la conseguente acquisizione al patrimonio comunale. Il Comune ha proposto ricorso principale denunciando: vizio di motivazione apparente/insufficiente nella ricostruzione dei fatti e nell'attribuzione dell'illecito all'ente; violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c. per avere la Corte d'appello tratto conclusioni in assenza di adeguato supporto probatorio; ultrapetizione per aver esteso la decisione anche a un mappale che, secondo il Comune, non sarebbe stato oggetto di specifica domanda; prescrizione del diritto risarcitorio, sostenendo che la trasformazione sarebbe avvenuta molti anni prima della domanda giudiziale. Le controparti hanno proposto ricorso incidentale lamentando, invece, la violazione dell'art. 42 Cost., della l. urbanistica n. 1150/1942 e degli artt. 2043, 2056 e 2697 c.c., perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente qualificato il vincolo urbanistico come conformativo e non espropriativo, con conseguente determinazione del danno sulla base di un valore non pienamente edificatorio e inferiore a quello che, secondo loro, sarebbe spettato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale del Comune e ha dichiarato inammissibili i ricorsi incidentali. Ha ritenuto che le censure del Comune, pur formalmente articolate come vizi motivazionali e violazioni di legge, mirassero in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre escluso la fondatezza della doglianza su ultrapetizione e ha ritenuto non specificamente censurata, con riferimento alla prescrizione, la ratio della decisione d'appello fondata sulla natura permanente dell'illecito da occupazione appropriativa. Quanto ai ricorsi incidentali, la Cassazione li ha dichiarati inammissibili perché la questione sulla natura del vincolo urbanistico non risultava adeguatamente devoluta nei gradi di merito e, comunque, le censure tendevano a sollecitare un nuovo apprezzamento di fatto della qualificazione urbanistica e della conseguente stima del bene. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza, con dichiarazione della debenza dell'ulteriore contributo unificato a carico di tutte le parti ricorrenti, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito; la motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente il controllo sull'iter logico-giuridico e non raggiunge il minimo costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Quando il vizio denunciato riguarda la nullità del procedimento per motivazione apparente, il parametro corretto è quello del n. 4 e non del n. 5.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere probatorio può essere assolto anche mediante prova logica o presuntiva; il giudice di merito può fondare il proprio convincimento su un concorso concordante di indizi.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Le censure che contestano la valutazione delle prove non possono trasformare la cassazione in un terzo grado di merito.

  • art. 42 Cost.

    Invocato dalle ricorrenti incidentali per sostenere la natura espropriativa del vincolo urbanistico, ma la Corte non ha riesaminato la questione in quanto non ritualmente devoluta e comunque attinente a un apprezzamento di fatto.

  • l. 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 1 e 7

    Richiamati per la disciplina urbanistica del vincolo, ma la Corte ha ritenuto assorbente l'assenza di specifica devoluzione della questione e la natura fattuale della qualificazione del vincolo.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato per la domanda risarcitoria da illecito appropriativo e per la quantificazione del danno.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per la liquidazione del danno in via risarcitoria secondo i criteri applicabili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico di tutte le parti ricorrenti, ove dovuto.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur formalmente esistente, non consente di ricostruire il ragionamento decisorio; in tal caso il vizio rileva come nullità processuale, non come semplice insufficienza argomentativa.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio: la selezione delle prove e la formazione del convincimento spettano al giudice di merito, purché la decisione sia sorretta da motivazione логica e giuridicamente coerente.
  • L'onere della prova può essere assolto anche mediante presunzioni semplici e prova logica, purché il quadro indiziario sia concordante e univoco.
  • La censura di ultrapetizione o di errata qualificazione giuridica di un vincolo deve essere specificamente autosufficiente e riferita a questioni già devolute nei gradi di merito.
  • Nel caso di occupazione appropriativa, il preteso illecito può essere qualificato come permanente ai fini della prescrizione, con conseguente irrilevanza della sola data iniziale dell'occupazione se non confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La qualificazione di un vincolo urbanistico come conformativo o espropriativo, quando dipende dal concreto assetto fattuale e dalle risultanze urbanistiche, tende a essere un giudizio di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietàVizi dell'immobile
RamiProcesso civileDiritti realiResponsabilità civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàPrescrizione

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