Cassazione Civile, Sentenza n. 21534/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva rigettato l'appello di Rondine relativo ad un avviso di accertamento ICI per l'anno 2007. Le censure principali riguardavano: 1) la presunta incompetenza della Giunta comunale ad adottare la deliberazione sulle aliquote ICI (vizi di legittimità dell'atto amministrativo) e il conseguente potere del giudice tributario di disapplicare detto atto; 2) la legittimità della maggiorazione dell'aliquota ICI per "immobili non locati" (riferimento al d.lgs. n. 504/1992, art. 6, c. 2, e alla L. n. 431/1998, art. 2, c. 4) e la violazione/omessa considerazione delle obiezioni mosse; 3) l'erronea applicazione del Regolamento comunale (art. 14 Regolamento ICI) laddove definiva "alloggio non locato" in termini che, secondo la ricorrente, non potevano ricomprendere immobili detenuti da una società di gestione del patrimonio; 4) vizi motivazionali e nullità per mancata valutazione dell'incertezza normativa e della graduazione della sanzione applicata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: 1) il giudice tributario ha il potere-dovere di disapplicare atti amministrativi presupposto dell'imposizione anche se non impugnati davanti al giudice amministrativo, salvo che la legittimità dell'atto sia stata già definitivamente accertata dal giudice amministrativo; 2) la deliberazione di Giunta n. 1243 del 20 dicembre 2006 è valida per la determinazione dell'aliquota 2007 alla luce della successione normativa e delle riassegnazioni di competenza fra Organi comunali; 3) la maggiorazione dell'aliquota per immobili non locati è legittima alla stregua della L. n. 431/1998, art. 2, c. 4, che persegue la finalità di reimmettere nel mercato unità abitative sfitte e che colpisce gli immobili "non locati" per i quali non risultino contratti registrati da almeno due anni; 4) la modifica regolamentare che ha sostituito la locuzione "tenuta a disposizione per l'utilizzo diretto del possessore" con "non utilizzata" amplia la nozione e rende applicabile la maggiorazione anche agli immobili detenuti da società di gestione; 5) non sussisteva una incertezza normativa oggettiva tale da escludere l'applicabilità delle sanzioni imposte; 6) la motivazione della sentenza di merito, pur sintetica, non è affetta da nullità e ha esaminato le questioni rilevanti. La Corte ha condannato Rondine S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio (provvisionali quantificate in Euro 2.300,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, più 15% rimborso spese generali e accessori) e ad eventuale ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504 del 1992 (I.C.I.)
art. 6, c. 1: "L'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo."
La determinazione dell'aliquota per il periodo in contestazione (anno 2007) è stata legittimamente adottata dalla Giunta comunale con la deliberazione del 20 dicembre 2006, alla luce della successione normativa sulle competenze comunali.
art. 2, c. 4 (citata nella sentenza in relazione alla maggiorazione/beneficio per immobili non locati/concessi in locazione)
La norma consente ai Comuni di prevedere maggiorazioni dell'aliquota per immobili non locati (in particolare per quelli senza contratti registrati da almeno due anni) con finalità di favorire la reimmissione sul mercato delle unità abitative; non è condizionata dall'unica fattispecie degli accordi già conclusi fra le organizzazioni.
Regolamento I.C.I. del Comune di Genova
art. 14 (formulazioni citate: "tenuta a disposizione per l'utilizzo diretto del possessore" e successivamente "non utilizzata")
La riformulazione regolamentare ha esteso la nozione di "alloggio non locato" dalla percezione di uso diretto del possessore alla più ampia nozione di "non utilizzata", rendendo applicabile la maggiorazione anche agli immobili detenuti da società di gestione.
d.lgs. n. 546 del 1992 (procedura tributaria)
artt. 2, 5, 7 e art. 36 c. 2, n. 4 (citati nei motivi)
Conferma il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare atti amministrativi che costituiscono presupposto dell'imposizione, anche d'ufficio, salvo che la legittimità dell'atto sia stata già affermata con giudicato dal giudice amministrativo.
d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico enti locali)
art. 42 e art. 48 (richiamati in tema di riparto di competenze fra Consiglio e Giunta)
Illustrano la disciplina delle competenze comunali e la collocazione della determinazione delle aliquote tra le funzioni non riservate al Consiglio ma rientranti tra le funzioni della Giunta nei periodi normativamente rilevanti.
I. n. 296 del 2006
art. 1, c. 156 e c. 1364 (richiamate in ordine alla riformulazione dell'art.6 d.lgs. 504/1992 e alle decorrenze)
Spiegano il momento in cui è intervenuta la riassegnazione della competenza al Consiglio comunale e quindi la legittimità della deliberazione di Giunta adottata prima dell'entrata in vigore della modifica.
I. n. 142 del 1990 e I. n. 662 del 1996
art. 32 (I. 142/1990), art. 3 c. 53 (I. 662/1996) richiamati nel quadro storico-normativo
Richiamate per ricostruire la cronologia delle modifiche competenziali fra Consiglio e Giunta nella materia tributaria, utile a valutare la legittimità della delibera comunale impugnata.
art. 13, c. 1 quater (richiamato in tema di contributo unificato)
Prevede la possibilità di aggiuntivo versamento del contributo unificato in caso di soccombenza parziale o di altri profili processuali indicati nella sentenza.
art. 112 (in tema di motivazione), art. 156 (richiamato nei motivi)
Principi sulla motivazione delle decisioni e sui profili di nullità motivazionale invocati dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto la motivazione, seppur sintetica, sufficiente.
Massime di principio
- Il giudice tributario ha il potere-di disapplicare atti amministrativi che costituiscono presupposto dell'imposizione anche se non impugnati davanti al giudice amministrativo, salvo che la legittimità dell'atto sia già stata definitivamente accertata dal giudice amministrativo con giudicato.
- La competenza a determinare le aliquote comunali può essere variata dalle riforme normative: è necessario verificare la normativa vigente alla data dell'adozione dell'atto per valutare la legittimità della delibera (attenzione alle decorrenze delle modifiche legislative).
- La maggiorazione dell'aliquota ICI prevista dalla L. n. 431/1998 per immobili "non locati" è legittima se collegata a esigenze di politica abitativa (favorire la reimmissione sul mercato di alloggi sfitti) e può riguardare immobili per i quali non risultano contratti registrati da almeno due anni; la misura può applicarsi anche agli immobili appartenenti a società di gestione se la normativa/regolamento così la definisce.
- La formulazione del regolamento comunale è determinante: una modifica lessicale (per es. da "tenuta a disposizione per l'utilizzo diretto del possessore" a "non utilizzata") può ampliarne la portata e far ricomprendere nella fattispecie anche situazioni oggettive riferibili a persone giuridiche.
- Per escludere la responsabilità sanzionatoria per "incertezza normativa oggettiva" non basta una interpretazione alternativa della norma: occorre che sussistano evidenti contrasti giurisprudenziali o una pluralità di norme il cui coordinamento sia concettualmente difficoltoso tale da creare inevitabile incertezza anche per il giudice.
- Le doglianze sulla motivazione del giudice d'appello richiedono la sussistenza di una motivazione apparente o inesistente; una motivazione sintetica ma che affronti i punti principali della controversia è in genere sufficiente a escludere la nullità.
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