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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06258/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del Comune, della sentenza della commissione tributaria regionale che aveva escluso la natura edificabile di un terreno di proprietà della società contribuente ai fini dell’ICI. Il giudice di merito aveva ritenuto che, poiché secondo la normativa urbanistica regionale la potestà edificatoria non derivava dal solo piano strutturale comunale ma dal successivo piano operativo comunale, l’inclusione del fondo nel piano strutturale non bastasse a renderlo tassabile come area edificabile ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 504/1992. Il Comune ricorre per cassazione deducendo violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 36 del d.l. n. 223/2006, oltre a profili di contrasto con i principi costituzionali sulla ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni e Comuni, sostenendo che la qualificazione edificatoria va desunta dallo strumento urbanistico generale, indipendentemente dalla mancanza di strumenti attuativi o dal fatto che la legge regionale attribuisca al piano operativo la concreta potestà edificatoria. La contribuente resiste con controricorso.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso del Comune. Ribadisce il principio secondo cui, ai fini della base imponibile ICI, l’edificabilità di un’area va desunta dalla qualificazione attribuita dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, a prescindere dall’approvazione regionale e dalla presenza di strumenti attuativi. Tale regola vale anche nel sistema urbanistico dell’Emilia-Romagna: il fatto che il piano strutturale comunale non attribuisca di per sé la concreta potestà edificatoria e che questa sia rimessa al piano operativo non esclude la rilevanza fiscale dell’area come edificabile, poiché ai fini tributari conta la più ampia potenzialità edificatoria e l’incidenza della previsione urbanistica sul valore venale del suolo. La sentenza impugnata viene quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, che dovrà esaminare le ulteriori doglianze della contribuente sul valore assunto a base dell’imposta.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma richiamata come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge

  • art. 2 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    la nozione di area edificabile ai fini ICI deve essere ricavata dalla qualificazione urbanistica assegnata dallo strumento generale

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    la base imponibile per le aree edificabili va determinata secondo il valore venale in comune commercio

  • art. 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    interpreta autenticamente l’art. 2 del d.lgs. n. 504/1992, nel senso che rileva la qualificazione urbanistica del piano regolatore generale adottato dal Comune

  • art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. 30 settembre 2005, n. 203

    richiamato come fonte dell’interpretazione autentica sulla nozione di area edificabile

  • art. 59, comma 1, lett. f), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    richiamato in tema di eventuale riconoscimento comunale del rimborso per annualità pregresse in caso di variazioni urbanistiche

  • artt. 23, 118 e 119 Cost.

    evocati dal ricorrente a sostegno della censura sulla ripartizione di competenze tra Stato, Regioni e Comuni

  • art. 28 L.R. Emilia-Romagna n. 20/2000

    richiamato nel contesto della disciplina urbanistica regionale, ma ritenuto non decisivo rispetto alla qualificazione fiscale dell’area

Massime di principio

  • Ai fini dell’ICI/IMU e in generale della determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili, la nozione fiscale di edificabilità è autonoma rispetto alla concreta immediata edificabilità urbanistica: basta la qualificazione del suolo come edificabile da parte dello strumento urbanistico generale.
  • La mancanza di strumenti urbanistici attuativi o di un piano operativo non esclude la tassazione come area edificabile quando la previsione generale abbia già attribuito al terreno una potenzialità edificatoria idonea a incidere sul valore venale di mercato.
  • Le discipline urbanistiche regionali che riservino al piano attuativo la concreta facoltà di edificare non impediscono, sul piano tributario, di considerare edificabile il suolo già incluso nello strumento generale di pianificazione.
  • La base imponibile delle aree edificabili va commisurata al valore venale, tenendo conto della maggiore o minore attualità della potenzialità edificatoria e degli oneri di urbanizzazione, senza equiparare automaticamente il terreno programmato a quello già immediatamente edificabile.
  • Il giudice tributario non può negare la natura edificabile del fondo solo perché manca l’atto attuativo, se lo strumento urbanistico generale ne ha già previsto l’edificabilità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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