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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02578/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Un soggetto conveniva in giudizio il proprietario di un’imbarcazione chiedendo la condanna alla restituzione di oltre 77.000 euro, deducendo di avere anticipato, su richiesta di quest’ultimo, somme per spese di gestione del natante con promessa di rimborso. In via subordinata chiedeva la restituzione delle somme o un indennizzo per ingiustificato arricchimento, sostenendo che i pagamenti effettuati avevano comunque avvantaggiato il convenuto. A sostegno della domanda produceva fatture a sé intestate e una quietanza della Capitaneria di porto. Il convenuto negava l’esistenza degli accordi prospettati, deduceva in fatto anche una pregressa comproprietà del bene per un certo periodo, contestava la valenza probatoria della documentazione e opponeva la prescrizione, almeno parziale. Il Tribunale respingeva la domanda ritenendo non provata l’esistenza di qualunque accordo e comunque infondate le pretese anche sotto i profili dell’azione di arricchimento senza causa o del fatto illecito; la Corte d’appello confermava. In cassazione il ricorrente articolava nove motivi: violazione dell’art. 342 c.p.c. per la ritenuta inammissibilità dell’appello; erronea valutazione delle prove e dell’istanza di interrogatorio formale; asserita inversione dell’onere della prova e mancata considerazione della documentazione; erronea esclusione dell’azione ex art. 2041 c.c.; erronea esclusione della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.; questioni su accordi con i fornitori e su figure di pagamento per fatto altrui; richiamo agli artt. 1201, 1203, 2036 e 1180 c.c.; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla confessione del convenuto sui pagamenti eseguiti dal ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza d’appello conteneva una preliminare ratio decidendi di inammissibilità dell’impugnazione per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., idonea da sola a sorreggere la decisione; la parte che ricorreva non ha però riprodotto adeguatamente nel ricorso i passaggi essenziali dell’atto di appello, né ha indicato con precisione quali censure fossero state proposte in secondo grado contro la sentenza del Tribunale. Di conseguenza è mancato il rispetto degli oneri di specificità del ricorso per cassazione ex art. 366, commi 1, nn. 4 e 6, c.p.c. La Corte ha quindi dichiarato la statuizione di inammissibilità dell’appello ormai passata in giudicato e ha ritenuto precluso l’esame dei restanti motivi di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello deve contenere censure specifiche e non può limitarsi a riproporre genericamente le difese già svolte in primo grado; la mancata specificità comporta inammissibilità dell’impugnazione di merito.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente quanto agli atti e ai documenti rilevanti; chi denuncia l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello deve riprodurre almeno i passaggi salienti dell’atto di gravame.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale invocato per le censure di violazione di legge formulate contro la sentenza impugnata.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di prova testimoniale e limiti di ammissibilità della prova dei patti dedotti.

  • art. 2726 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova di pagamenti e rapporti obbligatori asseritamente intercorsi.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni e valutazione delle risultanze documentali.

  • art. 230 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente rispetto all’interrogatorio formale della controparte.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere un’asserita inversione dell’onere della prova.

  • artt. 42, comma 3, e 47, comma 2, d.lgs. n. 171 del 2005

    Richiamati dal ricorrente per sostenere che la documentazione prodotta attestasse la proprietà del natante in capo al resistente per un determinato periodo.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato quale base dell’azione di ingiustificato arricchimento, che il giudice di merito aveva escluso perché prospettata per colmare il difetto di prova della domanda contrattuale.

  • art. 2042 c.c.

    Richiamato in relazione al carattere sussidiario dell’azione di arricchimento senza causa.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale possibile fonte di responsabilità aquiliana, ma la domanda era stata ritenuta infondata nei gradi di merito.

  • art. 1272 c.c.

    Richiamato in relazione a pretesi accordi con i fornitori e al pagamento di prestazioni altrui.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che alcuni fatti dovevano ritenersi non contestati e quindi pacifici.

  • artt. 1201 e 1203 c.c.

    Richiamati dal ricorrente in tema di surrogazione nei diritti del creditore e di pagamento del terzo.

  • art. 2036 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di pagamento dell’indebito o di esecuzione di un’obbligazione altrui.

  • art. 1180 c.c.

    Richiamato in relazione all’adempimento del terzo e alla persistenza di un eventuale diritto all’indennizzo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta l’obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della motivazione nel termine previsto per la camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando la sentenza d’appello dichiara inammissibile il gravame per difetto di specificità, la relativa statuizione è autonomamente idonea a definire il giudizio e preclude l’esame delle censure di merito.
  • Chi ricorre per cassazione contro una declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità deve trascrivere o almeno riprodurre in modo essenziale i passaggi rilevanti dell’atto di appello, così da consentire alla Corte il controllo diretto sulla sussistenza del requisito di cui all’art. 342 c.p.c.
  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a richiamare principi astratti o a indicare genericamente documenti allegati: deve individuare con precisione il contenuto degli atti e il modo in cui essi sostenevano le censure di merito.
  • Se la statuizione preliminare di inammissibilità dell’appello passa in giudicato, restano preclusi i motivi di ricorso volti a contestare soltanto le argomentazioni di merito svolte ad abundantiam dalla sentenza impugnata.
  • L’azione di arricchimento senza causa non può essere utilizzata per surrogare la mancata prova del titolo contrattuale dedotto in via principale, quando la pretesa sia impostata in modo incompatibile con la sua funzione sussidiaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteTransazioneInadempimentoAccollo ed espromissione
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causaGiudicatoBuona fede e correttezza

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