Cassazione Civile, Ordinanza n. 14926/2025 del 04/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Gli eredi di un soggetto destinatario di avviso di accertamento impugnano la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in una lite su ICI 2009 relativa a fabbricati e aree edificabili nel Comune di Cagliari, ha solo parzialmente accolto l’appello. La controversia riguarda un avviso con cui era stato richiesto il pagamento di ICI per omesso versamento, includendo anche il valore di un fabbricato rurale in categoria A/5 e dell’area di sedime ritenuta edificabile. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione del d.lgs. n. 504/1997, artt. 2 e 5, sostenendo che la sentenza abbia erroneamente ritenuto adeguata la motivazione dell’atto e che l’area di sedime del fabbricato rurale non potesse essere tassata separatamente come area edificabile. Con il secondo motivo deducono violazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000, contestando la motivazione dell’avviso e la mancata specificazione dei presupposti di fatto e di diritto del tributo. Con il terzo motivo contestano la condanna alle spese, assumendo che il Comune si fosse costituito tramite proprio funzionario e senza avvocato, con conseguente pretesa esclusione o limitazione della condanna alle spese in loro danno.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo perché la specifica doglianza sull’indebito computo dell’area di sedime come area edificabile non risultava dedotta nel ricorso introduttivo di primo grado, ma solo in memoria successiva, e nel processo tributario non è consentito introdurre nuovi motivi fuori dai limiti segnati dal ricorso originario. Dichiara inammissibile e comunque infondato il secondo motivo, rilevando la mancata autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stato trascritto integralmente l’avviso di accertamento, e confermando in ogni caso che la motivazione dell’atto era sufficiente perché riportava per ciascun immobile identificazione catastale, ubicazione, possesso, valore, aliquota, eventuali detrazioni e imposta calcolata. Respinge il terzo motivo, affermando che la difesa dell’ente impositore tramite proprio funzionario non esclude la condanna del contribuente soccombente alla rifusione delle spese di lite. Il ricorso è quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese e con attestazione dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 504, artt. 2 e 5
Richiamati per contestare la base imponibile e l’assoggettamento ad ICI dell’area di sedime; la Corte non entra nel merito della doglianza perché nuova e quindi inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per i vizi di violazione di legge dedotti con il ricorso per cassazione.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24
I motivi aggiunti sono ammessi solo in presenza di documenti non conosciuti dalle altre parti o per ordine della commissione; non possono servire a introdurre nuove censure estranee al ricorso originario.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32
La memoria non può contenere un nuovo motivo di illegittimità dell’avviso di accertamento, poiché l’oggetto del giudizio tributario è delimitato dai motivi del ricorso introduttivo.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente; se si censura la motivazione dell’avviso, occorre trascriverne i passi rilevanti per consentire il controllo della Corte.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
L’avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne an e quantum.
La soccombenza giustifica la condanna alle spese anche se l’ente pubblico si sia difeso in giudizio tramite un proprio funzionario.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 2
La difesa tecnica dell’ente mediante propri funzionari è consentita, ma non elimina il diritto della controparte vittoriosa o soccombente alla regolazione delle spese secondo soccombenza.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, commi 2-bis e 2-sexies
La liquidazione delle spese in favore della parte pubblica che si difenda con propri funzionari è comunque possibile; la disciplina incide, al più, sulla misura dei compensi liquidabili.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’oggetto del giudizio è delimitato dai motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo: non possono essere introdotte in memoria o in cassazione nuove censure sull’atto impositivo.
- I motivi aggiunti nel contenzioso tributario sono ammessi soltanto nei casi espressamente previsti dall’art. 24 del d.lgs. n. 546/1992 e non consentono di ampliare liberamente la causa petendi.
- Il ricorso per cassazione che censuri la motivazione di un avviso di accertamento deve essere autosufficiente e trascrivere il contenuto rilevante dell’atto, altrimenti è inammissibile.
- In materia di ICI/IMU, l’avviso è sufficientemente motivato quando contiene gli elementi essenziali della pretesa, cioè individuazione del bene, periodo, valore imponibile, aliquota e imposta calcolata, in modo da consentire al contribuente di difendersi efficacemente.
- La costituzione dell’ente impositore tramite propri funzionari non impedisce la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite.
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