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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06728/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’amministrazione finanziaria aveva richiesto una maggiore imposta di registro, calcolata sul valore dei finanziamenti erogati da alcuni soci a una società, finanziamenti poi espressamente enunciati in un successivo atto di cessione di quote societarie. Il contribuente aveva impugnato l’atto impositivo; il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo perché notificato in modo difforme dalle modalità telematiche previste dalla normativa processuale tributaria, mentre il giudice d’appello aveva accolto il gravame ritenendo sanato il vizio e, nel merito, escludendo l’assoggettamento dei finanziamenti all’imposta proporzionale di registro. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 16-bis, comma 3, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la notifica del ricorso introduttivo, avvenuta mediante copia per immagine di documento cartaceo sottoscritto a mano, dovesse considerarsi non ammissibile; 2) violazione dell’art. 22 d.P.R. 131/1986, per avere la sentenza d’appello negato la ricorrenza dell’identità soggettiva tra atto enunciante e atto enunciato, interpretando in senso civilistico il requisito delle "medesime parti"; 3) violazione degli artt. 40 d.P.R. 131/1986, 9 Tariffa parte I allegata al d.P.R. 131/1986 e 10 d.P.R. 633/1972, per avere escluso l’imposta proporzionale senza verificare se i finanziamenti fossero effettivamente operazioni rientranti nel campo IVA, anche in relazione alla natura dei soggetti finanziatori e alla onerosità dell’operazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la notifica del ricorso introduttivo effettuata in violazione delle modalità telematiche non integra inesistenza dell’atto, ma nullità sanabile per raggiungimento dello scopo quando la controparte si costituisca; ha quindi confermato la correttezza della sanatoria del vizio processuale. Ha invece accolto il secondo motivo, chiarendo che ai fini dell’art. 22 d.P.R. 131/1986 il requisito dell’identità delle parti va inteso in senso sostanziale e tributario, non rigidamente civilistico, e che il giudice di merito aveva erroneamente escluso tale identità senza verificare la presenza, nell’atto di cessione, dei soggetti autori dell’atto enunciato. Ha accolto anche il terzo motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva dato per scontato l’assoggettabilità dei finanziamenti al campo IVA senza accertare la natura dei finanziatori, l’attività svolta e l’eventuale onerosità dei finanziamenti stessi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata come parametro del sindacato di legittimità per violazione di legge sui tre motivi di ricorso.

  • art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    La violazione delle modalità telematiche non determina inesistenza dell’atto processuale, ma nullità sanabile se l’atto raggiunge il suo scopo, specie con la costituzione della controparte.

  • art. 16, comma 1, lett. a), n. 4, d.l. n. 119 del 2018

    Intervento normativo richiamato quale modifica dell’art. 16-bis del processo tributario telematico.

  • art. 156, comma terzo, c.p.c.

    Il vizio di notifica è sanato quando l’atto ha raggiunto il proprio scopo, in presenza della costituzione della parte destinataria.

  • art. 22, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986

    Ai fini dell’imposta di registro sulle disposizioni enunciate, il requisito dell’identità delle parti va inteso in senso sostanziale e tributario, non meramente civilistico; rileva il coinvolgimento dei soggetti negli atti enunciante ed enunciato.

  • art. 40 d.P.R. n. 131 del 1986

    Richiamato per il principio di alternatività IVA/registro, da applicare solo previa verifica dell’effettiva riconducibilità dell’operazione al campo IVA.

  • art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    Norma richiamata per l’assoggettamento a imposta di registro in misura proporzionale delle disposizioni considerate.

  • art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972

    Le operazioni di finanziamento possono rientrare tra le operazioni esenti IVA, ma ciò presuppone che siano effettivamente operazioni imponibili nel campo IVA; non basta affermarne in astratto la natura finanziaria.

  • art. 3, comma 2, n. 3, d.P.R. n. 633 del 1972

    I prestiti in denaro rientrano tra le prestazioni di servizi; solo se qualificabili come operazioni di finanziamento possono essere attratti nel campo IVA.

  • art. 1 e art. 4 d.P.R. n. 633 del 1972

    Per l’assoggettamento a IVA occorre verificare la natura del soggetto che effettua l’operazione e l’attività esercitata, al fine di stabilire se il finanziamento rientri nel campo applicativo dell’imposta.

  • art. 2, par. 1, lett. c), direttiva 2006/112/CE

    Una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso solo se sussiste uno scambio di reciproche prestazioni e un nesso diretto tra servizio reso e corrispettivo ricevuto.

Massime di principio

  • La violazione delle modalità telematiche di notificazione nel processo tributario non comporta, di regola, inesistenza dell’atto processuale, ma nullità sanabile per raggiungimento dello scopo quando il destinatario si costituisca in giudizio.
  • Il vizio di rito può essere fatto valere solo se si alleghi e si dimostri un concreto pregiudizio al diritto di difesa; l’astratta irregolarità processuale, da sola, non basta.
  • Ai fini dell’art. 22 d.P.R. 131/1986, l’identità tra atto enunciante e atto enunciato deve essere letta in senso sostanziale e tributario: non conta solo la qualità di parte in senso civilistico, ma il coinvolgimento dei soggetti negli atti fiscalmente rilevanti.
  • Il requisito soggettivo dell’enunciazione serve a evitare che un soggetto sia colpito da imposizione per fatti a lui estranei; la norma ha funzione anche antielusiva.
  • Il principio di alternatività IVA/registro opera solo dopo un effettivo accertamento della riconducibilità dell’operazione al campo IVA, verificando soggetti, attività svolta e caratteristiche economiche dell’operazione.
  • Un finanziamento non può essere automaticamente considerato operazione IVA solo perché denominato tale: occorre verificare la presenza di un rapporto oneroso con nesso diretto tra prestazione e corrispettivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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