Cassazione Civile, Ordinanza n. 00556/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società ricorrente aveva ricevuto dalla banca un incarico di revisione legale dei conti, poi revocato anticipatamente. La banca ha motivato la revoca richiamando l'imposizione, da parte del gruppo bancario cooperativo di appartenenza, di un revisore unico individuato nel soggetto indicato dal gruppo. La revisora ha impugnato la revoca deducendone la mancanza di giusta causa e chiedendo il risarcimento dei danni. Il tribunale ha ritenuto che, per valutare la giusta causa della revoca, fosse necessario accertare la legittimità del meccanismo di conferimento del revisore unico e, quindi, la possibile violazione della disciplina antitrust nazionale ed ევრounitaria; per questo ha dichiarato la competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano. Con il regolamento di competenza la ricorrente ha censurato: la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per erronea interpretazione della domanda, sostenendo che il petitum principale fosse solo risarcitorio e non investisse la nullità o illegittimità del rapporto con il nuovo revisore; la violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e dell'art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 168/2003, per avere il tribunale attribuito forza attrattiva a una domanda proposta solo in via subordinata; la violazione dell'art. 34 c.p.c. per avere trattato come questione pregiudiziale non meramente incidentale il profilo antitrust, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto essere conosciuto incidentalmente dal giudice ordinario competente in materia societaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'istanza di regolamento di competenza, confermando la decisione del tribunale che aveva dichiarato la competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano. La Corte ha ritenuto infondate tutte le censure: la domanda risarcitoria per revoca senza giusta causa presuppone necessariamente la verifica della legittimità del conferimento del revisore unico e quindi l'esame della eventuale violazione della normativa antitrust; tale profilo rientra nella competenza delle sezioni specializzate per le imprese, anche quando la questione antitrust non sia proposta come domanda autonoma di nullità, ma emerga come presupposto della pretesa risarcitoria. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato come parametro della dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta infondata
richiamato con riferimento all'interesse ad agire e alla pretesa erronea attrazione della domanda subordinata
invocato per lamentare ultrapetizione o erronea interpretazione della domanda; la Corte esclude la violazione
richiamato per sostenere che la questione antitrust dovesse essere esaminata solo incidentalmente dal giudice competente sulla domanda principale
richiamato quale norma relativa alla revoca del mandato e alla giusta causa, utilizzata per contestare la legittimità della revoca dell'incarico
richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova della giusta causa della revoca
art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 168/2003
ritenuto correttamente applicabile per individuare la competenza della sezione specializzata in materia di impresa
art. 101 TFUE
la Corte conferma che la verifica della giusta causa impone anche il giudizio sulla possibile violazione antitrust unionale
art. 2 della l. n. 287 del 1990
richiamato come norma antitrust nazionale rilevante ai fini della competenza delle sezioni specializzate
art. 33, comma 2, della l. n. 287 del 1990
richiamato come base della competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese per le controversie antitrust
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 39/2010
menzionato dalla ricorrente in memoria come argomento di merito, ma ritenuto non decisivo ai fini della competenza
richiamato nel procedimento camerale per il regolamento di competenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Quando la domanda risarcitoria per revoca anticipata o illegittima di un incarico presuppone, per la verifica della giusta causa, l'accertamento della legittimità dell'assetto negoziale a monte o a valle, il giudice deve esaminare anche il profilo antitrust che costituisce il fondamento fattuale della revoca.
- La competenza della sezione specializzata in materia di impresa si radica anche se la violazione antitrust non è proposta come domanda autonoma di nullità, purché la sua valutazione sia necessaria per decidere sulla pretesa principale.
- La deduzione che una questione antitrust sia solo incidentale non esclude la competenza specializzata quando tale questione è logicamente e giuridicamente pregiudiziale rispetto alla domanda risarcitoria.
- Nel giudizio sul regolamento di competenza, la qualificazione della domanda si effettua in base al suo effettivo contenuto sostanziale e ai presupposti che ne condizionano l'accoglimento, non alla sola formulazione testuale della parte.
- Se la parte che chiede il risarcimento deduce la mancanza di giusta causa di revoca, grava su chi ha disposto la revoca allegare e provare il fatto giustificativo; tuttavia, la verifica di tale giustificazione può richiedere l'esame della legittimità dell'assetto contrattuale o organizzativo sottostante.
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