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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13339/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento notificata nel 2013 per Tarsu relativa all'annualità 2009, emessa dal comune nei confronti di una società che aveva impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario. Il ricorso introduttivo era stato rigettato e la decisione confermata in appello. In cassazione la contribuente ha dedotto nove motivi: (1) e (2) omessa pronuncia e violazione dell'art. 65 del d.lgs. n. 507 del 1993 per l'illegittimità della tariffa dopo l'annullamento amministrativo delle delibere tariffarie; (3) e (4) omessa pronuncia e mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1, comma 163, l. n. 269 del 2006; (5) nullità della sentenza per motivazione meramente per relationem; (6) violazione degli artt. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006 e 72 del d.lgs. n. 507 del 1993 per avere il Comune preteso una superficie tassabile maggiore rispetto a quella dichiarata e rispetto ai precedenti atti; (7) violazione dell'art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993 in relazione al contratto di affitto d'azienda e alle visure dei terreni; (8) e (9) omessa pronuncia sulla stagionalità dell'attività e violazione degli artt. 66, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 507 del 1993 e 38 del regolamento comunale Tarsu per il mancato riconoscimento della riduzione tariffaria. La Corte, tuttavia, ha rilevato che un precedente giudizio di legittimità aveva già cassato con rinvio la sentenza relativa all'avviso di accertamento presupposto, e che il giudice di rinvio aveva poi rideterminato la tariffa per gli anni 2008 e 2009 con sentenza passata in giudicato. Da ciò ha tratto la conclusione che l'ingiunzione di pagamento, atto consequenziale e accessorio rispetto all'atto impositivo presupposto, era ormai caducata; conseguentemente la contribuente non aveva più interesse alla definizione del presente ricorso, inclusi i motivi riguardanti vizi propri dell'ingiunzione e quelli riferiti all'atto presupposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che, per effetto della precedente cassazione con rinvio e della successiva sentenza passata in giudicato del giudice di rinvio, la tariffa Tarsu per le annualità 2008 e 2009 era stata rideterminata e l'ingiunzione di pagamento oggetto del giudizio risultava caducata. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla pretesa azionata e ha disposto la compensazione integrale delle spese, escludendo altresì l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché l'esito processuale è dipeso da una causa sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come norma che consente di denunciare in cassazione violazioni di legge e nullità processuali, ma i motivi sono stati poi superati dalla sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 65 d.lgs. n. 507 del 1993

    invocato dalla ricorrente in relazione alla tariffa Tarsu annullata dal giudice amministrativo; la Corte osserva che, in presenza dell'annullamento della tariffa, il giudice tributario deve individuare la disciplina tariffaria applicabile e non limitarsi all'annullamento dell'atto.

  • art. 1, comma 163, legge n. 269 del 2006

    richiamato quale fondamento dell'eccezione di decadenza dedotta dalla contribuente.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per affermare che i vizi dell'avviso di accertamento, atto presupposto, non possono essere fatti valere autonomamente in sede di impugnazione dell'atto consequenziale, qui l'ingiunzione di pagamento.

  • art. 336 c.p.c.

    utilizzato in via analogica per spiegare l'effetto espansivo esterno dell'annullamento dell'atto presupposto sugli atti consequenziali di riscossione.

  • art. 69, comma primo, ultimo periodo, d.lgs. n. 507 del 1993

    richiamato per affermare che, una volta annullato il regime tariffario, continua ad applicarsi la tariffa precedentemente vigente.

  • art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006

    evocato dalla ricorrente per contestare la pretesa impositiva in relazione alla superficie tassabile.

  • art. 72 d.lgs. n. 507 del 1993

    evocato dalla ricorrente come norma sulle modalità di determinazione della pretesa Tarsu in relazione alla superficie tassabile.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993

    richiamato dalla ricorrente in tema di presupposti e misura della tassa in rapporto alla disponibilità dei terreni e all'affitto d'azienda.

  • art. 66, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 507 del 1993

    richiamato dalla ricorrente per la riduzione tariffaria connessa alla stagionalità dell'attività.

  • art. 38 regolamento comunale Tarsu

    richiamato dalla ricorrente quale base regolamentare per la riduzione della tariffa in ragione della stagionalità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude la sua applicazione perché la pronuncia di inammissibilità dipende da una sopravvenuta carenza di interesse e non da rigetto o inammissibilità originaria del ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    richiamato come fonte dell'introduzione del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Quando il giudizio ha ad oggetto un atto di riscossione consequenziale rispetto a un atto impositivo presupposto, l'annullamento del presupposto determina la caducazione dell'atto consequenziale per invalidità derivata ad efficacia caducante.
  • Il giudice tributario, se la tariffa o il regime tariffario sono annullati dal giudice amministrativo, non può limitarsi a eliminare l'atto di riscossione, ma deve prendere atto dell'effetto vincolante della decisione e applicare la disciplina tariffaria che continua a governare il rapporto, ove esistente.
  • I motivi di ricorso che investono vizi dell'atto presupposto non sono utilmente deducibili contro l'atto consequenziale quando il loro esame sia ormai privo di attualità per effetto della sopravvenuta caducazione della pretesa.
  • La sopravvenuta definizione del giudizio sul presupposto, con formazione del giudicato, può determinare cessazione della materia del contendere e conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
  • L'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica quando l'inammissibilità del ricorso in cassazione derivi da una causa sopravvenuta e non dall'inammissibilità originaria dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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