Cassazione Civile, Ordinanza n. 23191/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per l’anno d’imposta 2006, fondato su processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione, per omessa/tardiva dichiarazione, reddito d’impresa, valore della produzione netta IRAP e volume d’affari IVA, ricostruendo i dati contabili sulla base della documentazione acquisita in verifica. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della società, rideterminando al ribasso il reddito imponibile in ragione del riconoscimento di quote di ammortamento, oneri finanziari/straordinari e della diversa collocazione della variazione delle rimanenze. La Commissione tributaria regionale aveva confermato tale decisione. In cassazione l’Agenzia delle Entrate ha dedotto due motivi: 1) violazione degli artt. 102 e 109 T.U.I.R. e dell’art. 16 d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR ammesso la deducibilità delle quote di ammortamento in assenza del registro dei beni ammortizzabili e quindi senza prova dei presupposti di deducibilità; 2) violazione dell’art. 109 T.U.I.R. e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR riconosciuto la deducibilità di generici oneri di gestione e oneri straordinari senza specifica prova di passività certe e precise, oltre ad aver rideterminato il reddito finale in modo non coerente con i dati contabili accertati dall’Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato che la sola indicazione in bilancio non basta a provare la deducibilità delle quote di ammortamento in mancanza del registro dei beni ammortizzabili, necessario per verificare beni, valori, entrata in funzione e coefficienti applicati. Ha inoltre rilevato che la deduzione di costi ex art. 109, comma 5, T.U.I.R. richiede elementi certi e precisi e non può essere riconosciuta in base a generici oneri non specificamente provati. Poiché la CTR aveva attribuito ulteriori costi deducibili senza adeguata prova, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 7, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
richiamato per evidenziare la tardività della dichiarazione presentata oltre il termine finale
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base dell'accertamento analitico-induttivo/ricostruttivo del reddito d'impresa
art. 102 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
le quote di ammortamento sono deducibili solo se risultano i relativi presupposti e la documentazione richiesta
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
la deduzione dei costi richiede prova dei requisiti previsti dalla norma, con riferimento a specifiche passività e non a oneri generici
art. 16 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la mancata esibizione del registro dei beni ammortizzabili impedisce la verifica dei requisiti di deducibilità delle quote di ammortamento
l'onere di provare i fatti costitutivi della deduzione fiscale incombe sulla parte che la invoca
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale di legittimità invocata per denunciare violazione di legge
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso
Massime di principio
- In materia tributaria, la deducibilità delle quote di ammortamento presuppone la disponibilità della documentazione contabile obbligatoria, in particolare del registro dei beni ammortizzabili; la mera indicazione del costo nel bilancio non è sufficiente a provarne la deduzione.
- La deduzione dei componenti negativi di reddito richiede la prova di elementi certi e precisi riferiti a specifiche passività di esercizio; non è consentito riconoscere in via generica la deducibilità di "oneri" non meglio individuati.
- Quando l'accertamento fiscale è fondato sulla ricostruzione dei ricavi e dei costi, il giudice di merito deve verificare puntualmente la prova dei singoli componenti negativi prima di rideterminare il reddito imponibile.
- L'onere di dimostrare i presupposti della deduzione fiscale incombe sul contribuente che intenda opporsi all'accertamento dell'Ufficio.
Come è indicizzato
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