Cassazione Civile, Ordinanza n. 27821/2025 del 18/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società e di due persone fisiche per Ires, Iva e Irap relative all’anno 2011, a seguito di verifica della Guardia di Finanza. L’Ufficio ha contestato l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società per giustificare lavori che, secondo l’Amministrazione, non sarebbero stati realmente eseguiti o lo sarebbero stati solo in parte, con recupero a tassazione di costi per euro 568.030,00 e della corrispondente IVA. I ricorsi dei contribuenti, accolti in primo grado, sono stati poi respinti in appello. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte di merito avrebbe mal valutato la consulenza tecnica svolta in sede penale e il decreto di archiviazione; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, lamentando che l’onere della prova fosse stato ritenuto assolto dall’Ufficio nonostante le risultanze penali e tecniche di segno contrario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla motivazione, osservando che la sentenza di merito esponeva in modo chiaro e comprensibile il percorso logico-giuridico seguito, dunque ben oltre il minimo costituzionale. Ha inoltre dichiarato inammissibile, nella sostanza, la censura di omesso esame/travisamento perché mirava a una rivalutazione del merito e del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha giudicato infondato o al limite dell’inammissibile: la CGT aveva correttamente ravvisato elementi oggettivi univoci di falsità delle fatture e l’assenza di prova contraria da parte dei contribuenti; inoltre aveva effettivamente considerato la consulenza penale e gli accertamenti dell’ispettorato agricolo, traendone conferma, almeno in parte, dell’ipotesi dell’Ufficio. La Corte ha escluso qualsiasi travisamento della prova, evidenziando che la sentenza di merito aveva semplicemente valutato il contenuto delle prove acquisite. Sono state anche poste a carico dei ricorrenti le spese e le somme ulteriori previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La censura per difetto di motivazione è stata respinta perché la decisione impugnata conteneva una motivazione chiara e sufficiente; il motivo è stato anche ricondotto, in parte, a una richiesta di riesame del merito non consentita.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova: nel caso concreto l’Amministrazione ha assolto il proprio onere mediante elementi oggettivi di falsità delle fatture, mentre i contribuenti non hanno offerto prova contraria.
Norma invocata dai ricorrenti sul tema della prova nel processo tributario; la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione operata dal giudice di merito.
Richiamato quanto alla proposta di definizione accelerata e alla decisione collegiale successiva; la Corte applica i principi sulla responsabilità aggravata nei casi di ricorso manifestamente infondato.
La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento di somme ulteriori, ritenendo la proposizione e la coltivazione del ricorso in linea con un’ipotesi normativa di abuso del processo.
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Richiamato nel passaggio sulla indipendenza tra ricorso per revocazione e ricorso per cassazione quando non pendano entrambi davanti alla Corte di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, l’Amministrazione assolve l’onere probatorio in tema di fatture per operazioni inesistenti quando produce elementi oggettivi e univoci di falsità; a quel punto incombe sul contribuente fornire prova contraria specifica e non meramente assertiva.
- La consulenza o perizia svolta in sede penale, anche se sfociata in un decreto di archiviazione, non vincola il giudice tributario e va valutata nel complessivo quadro probatorio; può anche costituire, se del caso, elemento che conferma l’ipotesi fiscale contestata.
- Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo se la sentenza è priva del minimo costituzionale; non è invece ammissibile trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove.
- Il travisamento della prova ricorre solo quando il giudice attribuisce al mezzo probatorio un contenuto oggettivamente diverso da quello reale; non ricorre quando il giudice si limita a valutare diversamente le risultanze istruttorie.
- In presenza di ricorso manifestamente infondato definito nel quadro della procedura accelerata, la Corte può applicare la disciplina sulla responsabilità aggravata e porre a carico della parte soccombente le somme ulteriori previste dall’art. 96 c.p.c.
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