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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27803/2025 del 18/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al COSAP, emesso per omessa denuncia e omesso versamento del canone/indennità di occupazione di suolo pubblico per un periodo pluriennale, in relazione a un asserito passo carrabile. I destinatari dell’atto impugnarono il provvedimento davanti al giudice di pace, ottenendone l’annullamento per difetto di prova della titolarità pubblica dell’area interessata o della servitù di pubblico passaggio. In appello, la società emittente censurò la decisione sostenendo, da un lato, che il tribunale avesse omesso di pronunciarsi sui motivi di appello e avesse erroneamente ritenuto riproposto un motivo diverso da quelli effettivamente dedotti, in violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c.; dall’altro, che l’atto fosse adeguatamente motivato e non vi fosse alcuna lesione difensiva, con conseguente irrilevanza di eventuali vizi formali alla luce degli artt. 7 e 10 dello Statuto del contribuente e dell’art. 3 L. 241/1990.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso anzitutto il vizio relativo alla procura, ritenendo sufficiente la sottoscrizione presente sull’originale del ricorso e considerando la mancanza della firma sulla copia notificata una mera irregolarità. Ha poi ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione su cui si è fondata la decisione del tribunale era comunque compresa nel thema decidendum, essendo stata devoluta con l’appello e non essendosi formato alcun giudicato implicito sui presupposti dell’atto. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: il tribunale aveva infatti valorizzato in modo chiaro l’erronea riferibilità del numero civico indicato nell’atto al soggetto ritenuto trasgressore e al passo carrabile contestato, sicché la censura, formalmente prospettata come violazione di legge, si risolveva in una critica generica alla motivazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 346 c.p.c.

    La parte appellata non aveva l’onere di riproporre specificamente motivi già contenuti nel ricorso introduttivo; il giudice ha verificato che la questione era comunque devoluta e non coperta da preclusione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice decide su una questione effettivamente devoluta con l’impugnazione, anche se con motivazione diversa da quella criticata dalla parte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge è inammissibile se non colpisce la ratio decidendi e si traduce in una critica generica alla motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L’asserita omessa pronuncia è esclusa quando la questione è stata comunque esaminata nel quadro del thema decidendum.

  • art. 7 D.L. 212/2000

    L’obbligo di motivazione degli atti impositivi va letto in connessione con buona fede e leale collaborazione; le violazioni formali sono irrilevanti se non arrecano una concreta lesione difensiva.

  • art. 10 D.L. 212/2000

    La sua portata è ricostruita alla luce dei principi di solidarietà e ragionevolezza; rilevano solo gli effetti sostanziali dell’eventuale vizio formale sull’esercizio del diritto di difesa.

  • art. 3 L. 241/1990

    Il richiamo alla motivazione dell’atto amministrativo non consente di censurare in cassazione ogni profilo formale se manca una specifica incidenza lesiva sulla posizione del destinatario.

  • art. 2 Cost.

    Il dovere di motivazione e di collaborazione amministrativa viene ricondotto ai principi di solidarietà economica e sociale.

  • art. 3 Cost.

    Le formalità sono rilevanti solo se la loro violazione è non ragionevole e concretamente lesiva per il destinatario dell’atto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per l’ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte ricorrente in presenza dei presupposti di legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di omessa pronuncia o di violazione dell’art. 112 c.p.c. è infondata quando la questione controversa risulta comunque compresa nel devolutum e il giudice di merito l’ha esaminata, ancorché con motivazione diversa da quella auspicata dalla parte.
  • La parte appellata non ha un autonomo onere di riprodurre in modo formale tutti i motivi del ricorso introduttivo se essi risultano comunque richiamati e posti a base della difesa; ciò che conta è che la questione sia effettivamente devoluta al giudice d’appello.
  • La censura di violazione di legge è inammissibile se non attacca la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una contestazione generica della motivazione o nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti.
  • L’obbligo di motivazione degli atti impositivi deve essere valutato in funzione della concreta possibilità di difesa del destinatario: i vizi formali sono irrilevanti quando non determinano una reale lesione della sfera giuridica dell’interessato.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione sull’erronea riferibilità dell’atto a un determinato soggetto o a un determinato immobile/step carrabile, il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con tale accertamento, altrimenti è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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