Cassazione Civile, Ordinanza n. 27808/2025 del 18/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta dagli eredi di un correntista per ottenere la ripetizione di somme versate su più rapporti di conto corrente intrattenuti dal de cuius con un istituto di credito. In primo e secondo grado era stata accertata la nullità di clausole relative agli interessi passivi ultralegali, alla commissione di massimo scoperto, alla capitalizzazione trimestrale e alle modalità di esercizio dello ius variandi, con conseguente condanna della banca alla restituzione di euro 398.525,80 oltre interessi, salvo il limitato accoglimento dell'eccezione di prescrizione per uno dei conti. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 132 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe confermato la ricostruzione del saldo finale di uno dei conti pur in assenza di estratti conto intermedi, valorizzando un ricalcolo effettuato dal CTU solo sui periodi documentati e quindi in violazione dell'onere della prova; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost., deducendo che, dichiarata prescritta la ripetizione per i conti anticipi, le competenze maturate su tali conti, poi addebitate sul conto principale, avrebbero dovuto essere imputate alle singole date di maturazione e non sommate solo alla chiusura finale del rapporto, come invece fatto dal consulente tecnico e recepito dalla corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non integrasse una vera violazione dell'art. 2697 c.c., perché la banca non denunciava un errato riparto dell'onere probatorio, ma contestava soltanto la valutazione delle prove e l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; ha altresì escluso la violazione dell'art. 115 c.p.c., poiché non era allegato l'uso di prove non introdotte dalle parti. Quanto alla censura motivazionale, la Corte ha osservato che non ricorreva alcuna delle sole anomalie motivazionali censurabili in cassazione. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché mirava a rimettere in discussione l'accertamento tecnico del CTU, già motivatamente recepito dalla corte d'appello, dunque estraneo ai motivi di ricorso consentiti in sede di legittimità. Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., la ricorrente è stata condannata alle spese, a euro 7.800,00 oltre accessori, nonché al pagamento di euro 7.800,00 in favore della parte controricorrente e di euro 2.500,00 alla Cassa delle ammende, con richiamo anche all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La violazione della norma si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando contesta erroneamente l'apprezzamento dell'esito probatorio.
È denunciabile solo se la decisione è fondata su prove non introdotte dalle parti e acquisite d'ufficio fuori dei poteri del giudice; non basta contestare il diverso peso attribuito alle prove dedotte.
La censura sulla motivazione è ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale riconducibili al minimo costituzionale della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve esistere nei termini costituzionalmente richiesti; non è sufficiente lamentarne la mera insufficienza.
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del fatto o della consulenza tecnica recepita dal giudice di merito.
Il giudizio è stato definito in conformità alla proposta del relatore, non specificamente contestata dalla parte istante.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, è stata applicata la condanna aggravata della parte istante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice alteri il riparto dell'onere della prova; se la doglianza investe la mera valutazione del materiale istruttorio, il vizio è di fatto e non di diritto.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se la decisione si fonda su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i poteri del giudice; non è ammissibile censurare in cassazione il diverso apprezzamento delle prove ritualmente acquisite.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è limitato alle ipotesi di motivazione mancante, apparente, perplessa, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; è esclusa la critica alla mera insufficienza argomentativa.
- Le contestazioni rivolte alla ricostruzione contabile operata dal consulente tecnico e recepita dal giudice di merito non sono, di regola, scrutinabili in sede di legittimità quando mirano soltanto a ottenere un nuovo esame del fatto.
- La violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. non può essere prospettata per ottenere una revisione del ragionamento decisorio del merito, ma solo per dedurre l'inesistenza costituzionale della motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27803/2025 del 18/10/2025
- ordinanza_civile · 18 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27805/2025 del 18/10/2025
- ordinanza_civile · 18 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27806/2025 del 18/10/2025
- ordinanza_civile · 18 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27807/2025 del 18/10/2025
- ordinanza_civile · 18 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27813/2025 del 18/10/2025
- ordinanza_civile · 18 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27814/2025 del 18/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →