Cassazione Civile, Ordinanza n. 27806/2025 del 18/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine dall'acquisto, da parte di un investitore, di obbligazioni della Repubblica Argentina effettuati negli anni 1996 e 1997. In primo grado erano state respinte le domande di accertamento della nullità degli acquisti, di annullamento o risoluzione dei contratti per grave inadempimento della banca e di risarcimento dei danni per violazione degli obblighi informativi; uno degli attori era intervenuto come cessionario del credito in contestazione. La Corte d'appello ha confermato il rigetto ritenendo, tra l'altro, che le azioni fossero prescritte, poiché il termine decennale decorreva dalla data di esecuzione delle operazioni o, al più tardi, dal default argentino del 21 dicembre 2001; ha inoltre osservato che l'adesione dell'investitore all'offerta di concambio dell'emittente aveva novato i rapporti originari, facendo venir meno l'interesse alla risoluzione. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: (1) violazione degli artt. 2935 c.c. e 3 e 24 Cost. per avere fatto decorrere la prescrizione dalla stipulazione/inadempimento e non dal manifestarsi del danno; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per aver individuato il default al 21 dicembre 2001 senza prova della fonte di conoscenza; (3) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per avere ritenuto che gli acquisti oggetto di causa fossero quelli del 1996-1997, senza considerare altri titoli acquistati successivamente e contestando l'onere di specifica contestazione dei documenti bancari; (4) violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e 2909 c.c. per avere attribuito valore a documenti con sottoscrizioni asseritamente apocrife; (5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa considerazione di ulteriori argomentazioni difensive sull'inattendibilità e non riferibilità dei documenti prodotti dalla banca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto, in primo luogo, che il ricorso successivo proposto da uno dei cointeressati dovesse essere qualificato come ricorso incidentale, in forza del principio di unicità del processo di impugnazione. Nel merito dell'esame di ammissibilità, ha condiviso la proposta ex art. 380-bis c.p.c. affermando che la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla prescrizione decennale del diritto fatto valere, resisteva alle censure: la Corte territoriale aveva correttamente utilizzato la nozione di fatto notorio per collocare il default argentino al 21 dicembre 2001, data in cui il danno era divenuto percepibile, e l'eventuale contestazione della veridicità del fatto notorio sarebbe stata proponibile solo con revocazione. Gli ulteriori motivi sono stati giudicati inammissibili per difetto di autosufficienza e per mancato assolvimento degli oneri di specificità nella deduzione dei vizi di cui agli artt. 115, 116 e 112 c.p.c.: i ricorrenti non avevano indicato con precisione l'oggetto delle domande introdotte, né trascritto o localizzato adeguatamente gli atti e documenti rilevanti, limitandosi a contestare la valutazione di merito. Conseguentemente, la Corte ha condannato i ricorrenti in solido alle spese di legittimità, al pagamento di una somma in favore della controricorrente ex art. 96 c.p.c. e, ciascuno, al versamento della ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che ciò coincidesse, al più tardi, con il manifestarsi del default dell'emittente e della percepibilità del danno.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o su fatti non contestati/fatti notori in modo improprio; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
La violazione richiede che il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o disapplichi la regola del prudente apprezzamento; non è sufficiente censurare la mera valutazione delle prove.
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo in caso di totale pretermissione della decisione su un capo di domanda o di eccezione indispensabile alla soluzione della controversia.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato insieme agli altri vizi processuali, ma non ravvisato nella specie come autonomo profilo decisivo.
art. 2909 c.c.
Richiamato nel contesto della censura sull'efficacia dei documenti, senza che la Corte ravvisasse violazione decisiva.
art. 380-bis c.p.c.
La proposta di definizione del giudizio è stata condivisa dal Collegio; i ricorrenti avevano chiesto la decisione della causa dopo la proposta.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Le parti hanno depositato memoria ai sensi di tale disposizione.
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, è stata disposta la condanna per responsabilità aggravata e al pagamento di una somma equitativa.
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 3 Cost.
Invocato dai ricorrenti in relazione alla decorrenza della prescrizione, ma la censura è stata respinta.
art. 24 Cost.
Invocato dai ricorrenti a tutela del diritto di difesa e di azione, ma la censura è stata respinta.
Massime di principio
- In tema di prescrizione dell'azione risarcitoria o di inadempimento, il dies a quo va individuato nel momento in cui il diritto può essere fatto valere e il danno diviene percepibile, secondo un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
- La nozione di fatto notorio è censurabile in cassazione solo se il giudice abbia fatto ricorso a una nozione giuridicamente inesatta di notorio; l'eventuale erroneità storica del fatto notorio può semmai rilevare in revocazione, non nel ricorso per cassazione.
- Per denunciare un vizio ex artt. 115 e 116 c.p.c. non basta contestare la valutazione delle prove: occorre indicare specificamente quale prova sia stata introdotta o valutata in modo contra legem e per quale ragione.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi deduce errores in procedendo deve trascrivere o riassumere il contenuto degli atti e indicare con precisione dove e quando siano stati prodotti nel giudizio di merito.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la decisione impugnata, pur senza affrontare espressamente tutte le argomentazioni, abbia comunque rigettato o reso incompatibile la pretesa dedotta.
- Nel processo di impugnazione contro la stessa sentenza, il secondo ricorso proposto da una parte successivamente alla prima impugnazione si converte in ricorso incidentale.
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