Cassazione Civile, Ordinanza n. 27805/2025 del 18/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dagli acquisti di obbligazioni della Repubblica Argentina eseguiti tramite l’intermediario bancario. L’investitore ha chiesto l’accertamento della nullità delle operazioni, in subordine l’annullamento o la risoluzione dei contratti per grave inadempimento della banca e il risarcimento dei danni per violazione degli obblighi informativi. I giudici di merito hanno respinto le domande ritenendo, tra l’altro, che le sottoscrizioni sugli ordini fossero autentiche o comunque riferibili all’investitore, che gli obblighi informativi invocati non fossero applicabili ratione temporis e che, in ogni caso, azioni di annullamento, risoluzione e risarcimento fossero prescritte. In appello è stato inoltre ritenuto che il termine decennale decorresse dall’esecuzione delle operazioni o, al più tardi, dal default dell’emittente, individuato nel 21 dicembre 2001, e che l’adesione dell’investitore a un’offerta di concambio avesse comportato novazione dei rapporti originari. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2935 c.c. e 3 e 24 Cost., per aver fatto decorrere la prescrizione dalla stipulazione/inadempimento e non dalla manifestazione del danno; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte d’appello indicato senza prova il 21 dicembre 2001 come data del default, anziché il 31 dicembre 2001; 3) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per avere ritenuto che la causa riguardasse acquisti del 1996-1997 e per aver attribuito all’attore l’onere di contestare documenti della banca; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su specifiche argomentazioni d’appello circa la non corrispondenza dei documenti bancari ai titoli oggetto di causa e la non coincidenza dei prezzi pagati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse sorretta da una ratio decisiva autonoma e resistente alle censure, cioè l’avvenuta maturazione della prescrizione decennale del diritto azionato, poiché il danno derivante dal default argentino si era manifestato prima del termine calcolato a ritroso dalla diffida del 31 dicembre 2011. Ha inoltre osservato che la valutazione circa la nozione di fatto notorio e l’individuazione del dies a quo della prescrizione appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione nei termini proposti. Gli altri motivi sono stati ritenuti assorbiti o comunque inammissibili per difetto di autosufficienza e per erronea deduzione dei vizi ex artt. 115, 116 e 112 c.p.c. Poiché il ricorso è stato definito in conformità alla proposta, la Corte ha anche condannato il ricorrente ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. al pagamento di somme in favore della banca e della Cassa delle ammende, oltre alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto il danno da default dell’emittente era già percepibile prima della data indicata dal ricorrente, con conseguente decorrenza anticipata del termine
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o ricorre a fatti notori in modo errato; non basta contestare la valutazione delle prove o la scelta della data ritenuta notoria
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello consentito dalla legge o afferma di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a regola legale; non è sufficiente contestare il merito della valutazione probatoria
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto una statuizione su una domanda o eccezione; non ricorre quando la decisione, pur implicitamente, comporta il rigetto della pretesa
art. 380-bis c.p.c.
La causa è stata definita in camera di consiglio a seguito di proposta di definizione del giudizio
art. 380-bis.1 c.p.c.
Le parti hanno depositato memoria nel procedimento camerale
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, è stata applicata la condanna al pagamento di una somma equitativa e dell’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
È stato dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo/un ulteriore importo dovuto nei casi previsti
Massime di principio
- In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da inadempimento o da violazione degli obblighi dell’intermediario, il dies a quo va individuato nel momento in cui il danno si manifesta ed il diritto può essere esercitato, secondo un accertamento rimesso al giudice di merito.
- La nozione di fatto notorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo l’uso di una nozione giuridicamente errata di notorio, non la mera contestazione dell’esattezza storica del fatto assunto come noto.
- Per dedurre la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è sufficiente criticare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: occorre allegare che siano state poste a base della decisione prove non introdotte dalle parti o che sia stata violata una regola legale di valutazione della prova.
- Il ricorso per cassazione, anche quando denuncia errores in procedendo, deve essere autosufficiente: il ricorrente deve indicare con precisione i fatti processuali, gli atti e i documenti rilevanti, riassumendone o trascrivendone il contenuto essenziale.
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se vi è una totale pretermissione di una domanda, eccezione o istanza; non si configura quando la sentenza, pur senza una specifica confutazione, risolve la questione in senso incompatibile con la pretesa dedotta.
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