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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27813/2025 del 18/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia che ha irrogato a un ex componente del consiglio di amministrazione di una banca una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 70.000 per carenze nell’organizzazione, nella gestione dei rischi e nei controlli interni. La condotta contestata consisteva, in particolare, nell’aver votato la nomina dell’ex amministratore delegato a direttore generale della banca, nonostante le ripetute richieste dell’autorità di vigilanza di un ricambio radicale degli organi sociali e di una netta discontinuità nella governance. In primo grado di opposizione e poi in appello, il ricorrente aveva dedotto: la tardività della contestazione e la conseguente decadenza dal potere sanzionatorio ex art. 14 l. n. 689/1981; l’applicabilità retroattiva delle disposizioni più favorevoli introdotte dal d.lgs. n. 72/2015 (artt. 144-ter, 144-quater e 145, comma 11, TUB), anche in base alla natura sostanzialmente penale dell’illecito; l’insussistenza della propria responsabilità perché la delibera del cda non sarebbe stata contraria alle note e alle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia; e, comunque, la legittimità dell’atto di nomina adottato nell’esercizio della discrezionalità del consiglio. La Corte d’appello aveva respinto l’opposizione, ritenendo tempestiva la contestazione, non retroattivamente applicabili le nuove norme del TUB e sussistente la violazione dei doveri di diligenza e vigilanza in capo anche ai consiglieri non delegati.

La decisione

La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il termine di 90 giorni per la contestazione decorreva dal perfezionamento dell’accertamento, avvenuto con il visto del capo dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria, e la contestazione era stata notificata entro tale termine. Ha respinto il secondo motivo affermando che le disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 72/2015 si applicano solo ai fatti commessi dopo il 1° giugno 2016, che l’illecito non ha natura sostanzialmente penale e che non vi è spazio per l’applicazione retroattiva della lex mitior. Ha infine rigettato il terzo e il quarto motivo, rilevando che i consiglieri non esecutivi delle banche hanno doveri di particolare pregnanza di agire informati e di vigilare sull’operato degli organi esecutivi; la Banca d’Italia aveva allegato e provato segnali di allarme e richieste di discontinuità nella governance, mentre il ricorrente aveva partecipato alla nomina di un soggetto che l’autorità di vigilanza aveva indicato come incompatibile con il richiesto cambio di governance. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e agli ulteriori oneri ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 145 d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB)

    opposizione ex art. 145 del TUB

    è il rimedio esperibile avverso il provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia.

  • art. 14 l. n. 689 del 1981

    termine di 90 giorni dall’accertamento

    il termine di decadenza per la contestazione decorre dal momento in cui l’autorità sanzionatoria acquisisce piena contezza dell’illecito; per le sanzioni Banca d’Italia, l’accertamento si perfeziona con il visto del direttore/capo del dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria.

  • art. 144-ter d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB)

    le nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 72/2015 si applicano solo ai fatti commessi dopo il 1° giugno 2016.

  • art. 144-quater d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB)

    le regole di commisurazione della sanzione introdotte dal d.lgs. n. 72/2015 non hanno efficacia retroattiva per fatti anteriori.

  • art. 145, comma 11, d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB)

    la disciplina più favorevole invocata non si applica retroattivamente ai fatti precedenti il 1° giugno 2016.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 72 del 2015

    prevede l’applicazione della nuova disciplina solo ai fatti commessi dopo il 1° giugno 2016.

  • art. 1, comma 1, l. n. 689 del 1981

    il principio di legalità e irretroattività comporta l’applicazione della legge vigente al momento del fatto.

  • art. 53 TUB

    gli obblighi di organizzazione, gestione dei rischi e controlli interni gravano sul consiglio di amministrazione e sui suoi componenti, anche non esecutivi.

  • art. 2381 c.c.

    i consiglieri non esecutivi devono agire informati e monitorare l’operato degli organi delegati.

  • art. 2391 c.c.

    può rilevare come strumento di reazione del consigliere a delibere o operazioni dannose o in conflitto con i doveri di amministrazione.

  • art. 2392 c.c.

    i consiglieri rispondono se non vigilano e non si attivano rispetto a segnali di allarme percepibili con la diligenza richiesta dalla carica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia, il termine per la contestazione decorre dal perfezionamento della fase di accertamento, che si considera conclusa quando l’autorità competente appone il visto finale sugli atti istruttori, non dal mero verificarsi della violazione.
  • Lo ius superveniens introdotto dal d.lgs. n. 72/2015 in materia sanzionatoria bancaria non si applica ai fatti commessi prima del 1° giugno 2016, perché il legislatore ha espressamente delimitato nel tempo l’efficacia della nuova disciplina.
  • Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per esponenti bancari, nel testo previgente, non sono equiparabili a sanzioni sostanzialmente penali; di conseguenza non opera automaticamente la retroattività della lex mitior.
  • I consiglieri non esecutivi di una banca sono tenuti a un dovere qualificato di informazione e vigilanza sull’operato degli organi delegati: non possono limitarsi a recepire passivamente le scelte gestorie, ma devono attivarsi in presenza di segnali di allarme.
  • In presenza di indicatori di anomalia e richieste dell’autorità di vigilanza di discontinuità nella governance, la responsabilità dell’amministratore può essere affermata se questi partecipa a decisioni incompatibili con tali prescrizioni e non prova di aver tenuto la condotta attiva dovuta.
  • Quanto all’onere della prova, spetta all’autorità sanzionatoria allegare e dimostrare i segnali d’allarme e l’inerzia dei consiglieri; una volta assolto tale onere, grava sugli amministratori dimostrare di avere agito diligentemente o che esisteva una causa esterna impeditiva.
  • La discrezionalità del consiglio di amministrazione non esonera dal rispetto delle regole di diligenza e delle prescrizioni di vigilanza quando la scelta adottata si ponga in contrasto con un espresso invito dell’autorità di controllo a discontinuità nella governance.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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