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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27807/2025 del 18/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di mutuo stipulato con una banca, rispetto al quale la società mutuataria ha agito chiedendo: l'accertamento della gratuità del mutuo per asserita usurarietà dei tassi pattuiti, sia corrispettivi sia moratori; la restituzione di quanto versato a titolo di interessi; il risarcimento dei danni. Il tribunale aveva respinto le domande, escludendo, sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio, il superamento della soglia di usura; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione la ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione delle norme antiusura per avere la sentenza applicato, al tasso di mora, la maggiorazione del 2,1% prevista dalle istruzioni di Banca d'Italia nella determinazione del tasso soglia; 2) omesso esame di un fatto decisivo sulla medesima questione; 3) violazione delle norme sull'anatocismo e sull'ammortamento, sostenendo che il piano alla francese di un mutuo a tasso variabile determinasse capitalizzazione degli interessi; 4) violazione delle norme sulla determinatezza dell'oggetto e sulla forma dei contratti bancari, censurando la declaratoria di tardività di profili di nullità relativi a Euribor, difformità tra TAN e TAE e omessa indicazione del TAE, con richiamo al potere-dovere di rilievo officioso della nullità; 5) analoga censura sulla differenza tra TAE e TAN, sostenendo che la questione fosse rilevabile d'ufficio e che la differenza fosse giustificata dalla rateizzazione semestrale degli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto condivisibili le valutazioni della proposta di definizione: il primo motivo mirava a rimettere in discussione un accertamento di merito sul non superamento del tasso soglia; il secondo era precluso dalla doppia conforme; il terzo non spiegava in concreto perché, nel rapporto dedotto, il piano di ammortamento variabile comportasse anatocismo; il quarto era inammissibile perché composito e comunque precluso dalla doppia conforme; il quinto non censurava efficacemente la ratio della tardività della nullità, non dimostrava che i fatti necessari al rilievo officioso fossero stati introdotti tempestivamente e, in ogni caso, mirava a sovvertire un accertamento di fatto sulla giustificazione della differenza tra TAE e TAN. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese, all'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta in coerenza con la proposta di definizione del giudizio resa ai sensi della norma sul filtro in camera di consiglio.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    La preclusione da doppia conforme è stata richiamata come causa di inammissibilità del motivo che attinge a un accertamento di fatto confermato nei due gradi di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo è stato ritenuto inammissibile nei limiti operanti in presenza di doppia conforme.

  • art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, è stata applicata la condanna per lite temeraria e disposta la corresponsione di una somma equitativa e di un'ulteriore somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, primo comma, d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, conv. in l. 28 febbraio 2001, n. 24

    Richiamato dalla ricorrente in materia di usura bancaria e individuazione del tasso soglia.

  • l. 7 marzo 1996, n. 108

    Richiamata dalla ricorrente quale disciplina dell'usura applicabile ai tassi corrispettivi e moratori.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro penale della disciplina antiusura.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta capitalizzazione degli interessi e al divieto di anatocismo.

  • art. 1284, terzo comma, c.c.

    Richiamato con riferimento ai requisiti della pattuizione degli interessi e alla determinazione del tasso applicato.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato in tema di determinatezza dell'oggetto del contratto, in relazione alla contestata indeterminatezza del tasso.

  • art. 117, commi 4 e 6, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)

    Richiamato con riguardo alla forma e al contenuto dei contratti bancari e alle conseguenze della nullità per difetto di indicazione di elementi essenziali.

  • art. 6 della delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000

    Richiamato in relazione alla disciplina della capitalizzazione e del piano di ammortamento nei rapporti bancari.

Massime di principio

  • In presenza di una sentenza di appello che confermi integralmente l'accertamento del primo giudice, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del fatto, specie quando la censura investa il concreto superamento o meno della soglia di usura.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando opera la preclusione della doppia conforme e la doglianza si risolve nella contestazione dell'accertamento di merito.
  • Nel mutuo regolato da piano di ammortamento alla francese non si configura anatocismo se gli interessi di ciascuna rata sono calcolati solo sul capitale residuo; il fatto che il tasso sia variabile non muta di per sé tale conclusione, incidendo soltanto sulla misura degli interessi dovuti.
  • La deduzione di nullità contrattuali, anche ove la nullità sia rilevabile d'ufficio, presuppone che i fatti costitutivi della pretesa invalidità siano stati tempestivamente introdotti e acquisiti al contraddittorio; non è sufficiente enunciare in astratto la nullità senza la necessaria base fattuale.
  • Un motivo di ricorso che cumuli censure eterogenee e non chiarisca in concreto perché la regola invocata si applicherebbe al rapporto dedotto è inammissibile per difetto di specificità.
  • Quando la questione denunciata mira in realtà a sovvertire un accertamento di fatto sul significato economico-contrattuale di un indice o di una differenza di valori (come TAN e TAE), il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla franceseRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàAnnullabilità

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