Sentenza del 20/09/2022 n. 27536 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento Ici relativo a terreni e aree fabbricabili per presunta maggior base imponibile determinata dal Comune sulla base di una delibera comunale e della stima dell'Agenzia del Territorio; la contribuente deduceva insufficiente motivazione dell'avviso e l'erroneità del valore venale attribuito, allegando perizia di parte e contestando la conformità della delibera ai parametri di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi n. 3, 4, 5 e 6 (relativi alla possibilità di disapplicare la delibera comunale in giudizio, alla natura non vincolante della delibera quale presunzione estimativa, e all'omesso esame di prove decisive sulla eccessività del valore venale) e ha respinto gli altri motivi; ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale nei punti accolti e ha rinviato la causa alla CTR Campania in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese. In particolare la Corte ha ritenuto illegittima l'affermazione che la mancata impugnazione della delibera avanti al giudice amministrativo precluda la disapplicazione incidentale in sede tributaria e ha censurato il mancato accertamento dei fatti e delle prove portate dalla contribuente sulla determinazione del valore.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 26
Richiamato nella censura originaria circa la riassegnazione del fascicolo tra sezioni; la Corte ha ritenuto che lo spostamento tra sezioni 'staccate' e sede centrale non incida sulla competenza né violi la precostituzione del giudice naturale.
Costituzione, art. 25
Richiamato rispetto al principio del giudice naturale; la Corte ha stabilito che tale principio è rispettato quando la Commissione tributaria regionale resta il giudice precostituito e le sezioni staccate costituiscono mera articolazione interna.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7
Attribuisce al giudice tributario il potere-dovere di disapplicare gli atti amministrativi presupposti; la Corte ha affermato che la mancata impugnazione amministrativa della delibera non esclude la disapplicazione incidentale in sede tributaria nei limiti della domanda.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Citrato nel capo di doglianza relativo alla motivazione e all'istruttoria; la Corte ha sottolineato l'obbligo del giudice tributario di esaminare le prove decisive poste dalla parte.
Codice di procedura civile, art. 112
Riferito alla presunta omessa pronuncia su questione principale; la Corte ricorda che non è necessaria la trattazione espressa di ogni allegazione purché la decisione contempli implicitamente il rigetto delle richieste incompatibili.
Codice di procedura civile, art. 132
Richiamato per il principio che la sentenza deve esporre in modo conciso gli elementi in fatto e in diritto; la Corte ha applicato tale principio per valutare la sufficienza della motivazione dell'accertamento.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5
Norma centrale sul criterio di determinazione del valore venale per ICI: la Corte indica che la delibera comunale fornisce un valore presuntivo ma non vincolante, lasciando al contribuente la possibilità di provare in giudizio valori inferiori.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g)
Norma richiamata come titolo normativo per l'adozione della delibera comunale che determina valori estimativi; la Corte osserva che tale delibera ha carattere presuntivo e non imperativo.
Codice di procedura civile, art. 348 ter, u.c.
Richiamato in relazione alla preclusione della 'doppia conforme': la Corte specifica che la preclusione non opera se l'istruzione probatoria è stata del tutto mancante in uno dei gradi, come nel caso di specie.
Legge n. 28 del 1999, art. 35 (integrazione D.Lgs. n. 546/1992)
Richiamata per la disciplina delle sezioni staccate delle CTR; la Corte ha interpretato le sezioni staccate come mera articolazione interna non incidente sulla competenza e sulla corretta assegnazione dei fascicoli.
Massime di principio
- La delibera comunale che indica valori delle aree ha natura presuntiva: può legittimare un avviso d'accertamento ma non è vincolante; il contribuente può fornire in giudizio prova contraria (perizia, elementi di mercato) e il giudice tributario può disapplicarla incidentalmente.
- La mancata impugnazione amministrativa della delibera non impedisce al giudice tributario di esaminarne la legittimità o la congruità ai fini dell'imposizione, purché la questione sia dedotta nell'impugnazione dell'atto impositivo e rientri nei limiti della domanda.
- Un avviso d'accertamento che richiama una delibera generale può essere sufficientemente motivato se consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestare efficacemente l'an e il quantum; l'onere probatorio spetta poi al contribuente per dimostrare valori inferiori.
- La preclusione della 'doppia conforme' non opera se in uno dei gradi è mancata l'istruzione probatoria: il giudice di appello non può fondare il rigetto su ragioni diverse da quelle addotte in primo grado senza aver svolto l'istruttoria necessaria.
- Lo spostamento fra sezioni 'staccate' e sede centrale di una Commissione tributaria regionale, se fatto per ragioni organizzative e con criteri oggettivi, non configura violazione del principio del giudice naturale e non inficia la validità degli atti processuali.
- Il giudice tributario non è tenuto a esaminare espressamente ogni singola allegazione; tuttavia deve compiere l'accertamento dei fatti e valutare le prove decisive proposte dalle parti quando esse sono rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile.
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