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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17169/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un abbonato alla tribuna di uno stadio aveva acquistato per la stagione 2016/2017 un abbonamento comprensivo di tessera del tifoso, pagato anticipatamente per l'intera stagione, confidando anche in un risparmio economico rispetto all'acquisto dei singoli biglietti. Dopo l'inizio della stagione, la società calcistica aveva ridotto in modo significativo il prezzo delle singole gare, generando una differenza economica sfavorevole per gli abbonati rispetto agli spettatori occasionali. In primo grado era stato riconosciuto un inadempimento ex art. 1375 c.c. e un ristoro parziale; in appello, invece, la domanda risarcitoria era stata respinta sul rilievo che il contratto di abbonamento aveva una funzione diversa dal garantire un risparmio di spesa, essendo centrato su altri vantaggi (posto riservato, certezza di accesso, riparo dagli aumenti). Il ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e contraddittoria, lamentando che il tribunale non avesse adeguatamente spiegato la pretesa irrilevanza della violazione degli artt. 1375 e 1440 c.c.; 2) omesso esame di fatti decisivi, in particolare delle pregresse condizioni economiche delle stagioni precedenti e delle comunicazioni della società che avrebbero ingenerato un legittimo affidamento nel vantaggio economico dell'abbonamento; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 1375, 1384, 1440 e 1458 c.c. e degli artt. 2 e 3 Cost., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto correggere lo squilibrio del sinallagma e riconoscere una tutela risarcitoria per il comportamento doloso della società. Con memoria il ricorrente ha anche chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, invocando la disciplina consumeristica e delle pratiche commerciali scorrette.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti e tre i motivi non colpissero realmente la ratio decidendi della sentenza d'appello: il tribunale aveva escluso che il risparmio di spesa fosse elemento essenziale o costitutivo del sinallagma dell'abbonamento, valorizzando invece altri vantaggi del contratto; le doglianze del ricorrente, invece, miravano soprattutto a una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, non consentita in cassazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che l'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. se il fatto storico è stato comunque considerato, e che le circostanze invocate erano comunque non decisive una volta esclusa la pretesa obbligazione di garantire un vantaggio economico stabile. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che l'intervento correttivo del giudice sul contratto è eccezionale e non può tradursi in una modifica della convenienza economica dell'affare; in ogni caso, una tutela di tipo invalidante non era stata neppure chiesta, essendo stata domandata soltanto una tutela risarcitoria. È stata inoltre respinta la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE perché tardiva e comunque irrilevante, non essendo stata dedotta nei gradi di merito la qualifica di consumatore ai fini dell'interpretazione delle direttive invocate. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la società intimata non aveva svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro della correttezza nell'esecuzione del contratto; la Corte esclude che dalla buona fede possa ricavarsi, nel caso concreto, un obbligo della società di mantenere invariato o vantaggioso il prezzo dei singoli biglietti rispetto all'abbonamento.

  • art. 1440 c.c.

    invocato per sostenere un comportamento doloso della società e una tutela risarcitoria; la Corte rileva che la censura, così formulata, si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito e non scalfisce la ratio della sentenza d'appello.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione alla denuncia di motivazione apparente della sentenza impugnata.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per contestare la sufficienza della motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.

    invocato come motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.

  • art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ribadisce che l'omesso esame di elementi istruttori non coincide con l'omesso esame del fatto storico.

  • art. 1384 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere un potere correttivo del giudice sul sinallagma; la Corte esclude che tale logica possa essere estesa alla convenienza economica dell'affare.

  • art. 1458 c.c.

    richiamato insieme agli altri articoli per sostenere la tesi dell'alterazione del sinallagma e della tutela conseguente.

  • art. 2 Cost.

    invocato dal ricorrente a fondamento di una tutela dei rapporti contrattuali in chiave di solidarietà e protezione dell'affidamento.

  • art. 3 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'istanza di riequilibrio della posizione degli abbonati rispetto agli acquirenti dei singoli biglietti.

  • art. 267 TFUE

    richiamato per chiedere un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia; la Corte lo esclude per difetto di rilevanza e per novità della questione.

  • artt. 6 e 7 direttiva 93/13/CEE

    invocati nella richiesta di rinvio pregiudiziale come norme ostative all'interpretazione seguita dai giudici di merito; la Corte non vi dà seguito per irrilevanza della questione.

  • artt. 5 e 7 direttiva 2005/29/CE

    invocati nella richiesta di rinvio pregiudiziale in tema di pratiche commerciali e fase promozionale precontrattuale; la Corte non affronta il merito per difetto di rilevanza e novità.

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per ricordare che la memoria in cassazione non può introdurre nuove questioni o ampliare i motivi originari.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    indicato come base per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamata in relazione all'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 34, comma 2, cod. cons.

    "la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile"

    richiamato dalla Corte per affermare che il controllo sul contenuto economico del contratto non può spingersi fino a sindacare la convenienza economica dell'affare.

Massime di principio

  • Nel contratto di abbonamento per eventi sportivi, la funzione economico-sociale non coincide necessariamente con il conseguimento di un risparmio rispetto all'acquisto dei singoli biglietti: il sinallagma può essere integrato anche da altri vantaggi, come la certezza del posto e la garanzia di accesso agli eventi.
  • La riduzione successiva del prezzo dei singoli biglietti non integra, di per sé, inadempimento o inesatto adempimento del contratto di abbonamento, se il contratto non prevede un obbligo del venditore di assicurare un determinato vantaggio economico sull'intera stagione.
  • In cassazione non è consentito proporre una mera rivalutazione del compendio probatorio sotto la veste del vizio di omesso esame di un fatto decisivo: il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
  • La censura per motivazione apparente o per violazione di norme sull'interpretazione contrattuale è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • L'intervento correttivo del giudice sul contratto è eccezionale e non può essere utilizzato per riscrivere la convenienza economica dell'affare; una diversa tutela presuppone la deduzione di specifici profili di invalidità o di risoluzione, non una sola pretesa risarcitoria.
  • Le questioni nuove introdotte con la memoria in cassazione non sono ammissibili se ampliano il thema decidendum oltre i motivi originari; analogamente, un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è improcedibile se la questione non è rilevante per la decisione e non è stata adeguatamente prospettata nei giudizi di merito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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