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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27140/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un articolato episodio di frode realizzato, secondo l'impostazione accusatoria accolta nei gradi di merito, mediante l'uso di carte di identità falsificate intestate a un terzo, con le quali veniva richiesto e ottenuto un finanziamento da una società finanziaria; la somma erogata veniva poi fatta transitare su un conto e successivamente su varie carte PostePay intestate ad alcuni coimputati, che ne denunciavano poi lo smarrimento. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di falso ideologico e truffa limitatamente ad alcuni imputati non gravati da recidiva, riducendo per costoro la pena, ma ha confermato nel resto la responsabilità e le statuizioni civili. I ricorsi per cassazione deducevano: mancata o apparente motivazione sul riconoscimento fotografico dell'autore materiale della frode; insufficienza della motivazione sulla prova del dolo e del concorso degli imputati che avevano ricevuto i bonifici, contestando l'uso del criterio del 'cui prodest', il rilievo attribuito al silenzio processuale e alla mancata prospettazione di versioni alternative; vizio di motivazione in punto di recidiva per alcuni imputati, sostenendo che la Corte non avesse adeguatamente confrontato il nuovo reato con tutti i precedenti penali e avesse motivato in modo meramente apparente sull'aggravante; per due imputati, inoltre, si contestava l'affermazione di responsabilità per il concorso nel reato di possesso/fabbricazione di documenti falsi, sostenendo che non vi fosse prova di una partecipazione materiale o consapevole alla falsificazione dei documenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la motivazione unitaria delle sentenze di merito, in presenza di 'doppia conforme', e ha giudicato infondate o manifestamente infondate le doglianze sul riconoscimento fotografico, sulla prova del dolo concorsuale e sulla recidiva. In particolare, ha valorizzato la congruità della motivazione d'appello, che aveva richiamato e condiviso le valutazioni del primo giudice, ritenendo utilizzabile il riconoscimento fotografico come prova atipica e logicamente apprezzabile, nonché legittimo il ricorso al criterio del 'cui prodest' quando supportato da ulteriori elementi fattuali. Ha inoltre confermato la correttezza della valutazione della recidiva sulla base dei precedenti penali e della maggiore attitudine a delinquere desunta dal complessivo quadro criminoso. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende; ha negato le spese alla parte civile per tardività e genericità della memoria.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In presenza di 'doppia conforme' di merito, la motivazione della sentenza d'appello può essere legittimamente letta in combinazione con quella di primo grado, formando un unico corpo argomentativo, purché il giudice di appello abbia comunque dato conto delle censure difensive con ragioni proprie o con richiamo consapevole alla decisione precedente.
  • Il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza di merito, considerata nel suo complesso, consente di ricostruire un percorso logico che implicitamente esclude le tesi difensive, senza necessità di confutare analiticamente ogni singola deduzione se essa non introduca elementi realmente nuovi.
  • Il riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini e confermato in dibattimento costituisce prova atipica utilizzabile e liberamente valutabile, la cui attendibilità dipende dalla credibilità del dichiarante e dalla congruenza complessiva del percorso motivazionale, non essendo sempre necessario un autonomo esame diretto da parte del giudice di tutte le fotografie.
  • Nei reati in concorso, la prova del dolo può essere desunta anche da elementi indiziari complessivi, quali la ricezione di somme provento del reato, la tempestività dei bonifici, i legami tra i soggetti e l'assenza di una giustificazione lecita plausibile, purché tali dati siano letti unitariamente e non isolatamente.
  • Il criterio del 'cui prodest' non è di per sé sufficiente a fondare una condanna, ma può concorrere a sorreggere il giudizio di responsabilità quando sia accompagnato da ulteriori elementi fattuali dotati di significativo valore indiziante.
  • Il silenzio dell'imputato, di per sé, non può essere valorizzato come elemento di colpevolezza; il giudice può però rilevare che l'assenza di una spiegazione alternativa non scalfisce una ricostruzione accusatoria già sorretta da plurimi indizi convergenti.
  • La recidiva è legittimamente motivata quando il giudice dia conto, anche richiamando la sentenza di primo grado, dei precedenti penali rilevanti e della maggiore attitudine a delinquere desunta dal complessivo quadro criminale, senza necessità di una minuta analisi atomistica di ogni precedente se la valutazione complessiva risulta coerente.
  • Quando i reati a monte e a valle costituiscono un'operazione unitaria e funzionalmente collegata, il concorso degli altri soggetti può essere desunto dal ruolo che ciascuno assume nella filiera delittuosa, anche se non partecipa materialmente a tutte le fasi della falsificazione o della truffa.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoUso di atto falsoTruffaImpugnazioniElemento soggettivoCircostanze del reato
RamiReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiConcorso di personeContinuazioneRecidivaOnere della prova

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