Cassazione Civile, Ordinanza n. 01798/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha respinto l'originario ricorso del contribuente. Ha inoltre regolato le spese ponendole a carico del contribuente per il giudizio di legittimità, mentre ha compensato le spese dei giudizi di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia riguarda il diniego tacito di rimborso parziale dei tributi versati negli anni 1990, 1991 e 1992, richiesto in base alla disciplina agevolativa per i soggetti colpiti dal sisma del 13-16 dicembre 1990. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che l'agevolazione spettasse anche al lavoratore dipendente che prestasse attività in uno dei Comuni interessati, valorizzando in senso costituzionalmente orientato il dato del luogo di lavoro, oltre alla residenza. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2698 c.c., dell'art. 9, comma 17, della L. n. 289 del 2002, dell'art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, del D.P.C.M. 15 gennaio 1991, dell'art. 14 disp. prel. c.c. e dell'art. 134 Cost., per avere il giudice di merito erroneamente esteso il beneficio ai lavoratori dipendenti. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, osservando che la disciplina distingue nettamente tra attività imprenditoriale/professionale e lavoro dipendente, che le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e che la residenza in uno dei Comuni dell'elenco costituisce fatto costitutivo del diritto al rimborso, con conseguente onere probatorio a carico del contribuente.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso; il testo non chiarisce una specifica interpretazione autonoma della norma, ma la censura attiene al riparto dell'onere probatorio sul fatto costitutivo del diritto al rimborso.
art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002
È la base normativa dell'agevolazione fiscale per i soggetti colpiti dal sisma del 1990; la Corte ne afferma l'interpretazione restrittiva.
art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014
Richiamato quale disposizione collegata alla disciplina dei rimborsi agevolativi; non emergono ulteriori precisazioni nel testo.
art. 3 ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990
La norma distingue tra attività imprenditoriali/professionali e lavoro dipendente e, secondo la Corte, non consente di estendere il beneficio ai dipendenti solo perché lavorano in un Comune interessato.
D.P.C.M. 15 gennaio 1991
L'elenco dei Comuni rilevanti è considerato decisivo ai fini dell'individuazione dei beneficiari; la residenza in uno di tali Comuni è fatto costitutivo del diritto al rimborso.
Richiamato a sostegno dell'interpretazione restrittiva delle norme agevolative.
art. 134 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso; il testo non sviluppa un'interpretazione autonoma della disposizione.
art. 53 Cost.
La Corte richiama il principio di capacità contributiva per affermare che le norme fiscali agevolative non sono suscettibili di interpretazione ampia.
art. 33, comma 5, Cost.
Evocato dalla Corte per distinguere il fondamento costituzionale dell'attività imprenditoriale/professionale rispetto al lavoro dipendente.
art. 41, comma 1, Cost.
Evocato per inquadrare l'attività imprenditoriale/professionale.
artt. 35 Cost. ss.
Indicati come riferimento costituzionale del lavoro dipendente.
Richiamato come esempio di definizione unitaria di professionista, comprensiva di imprenditore e professionista intellettuale.
Richiamati quale disciplina del lavoro/professione intellettuale.
Richiamato quale norma definitoria dell'imprenditore.
Indicata come riferimento del lavoro dipendente.
Richiamato quale norma definitoria del prestatore di lavoro subordinato.
Corte cost. n. 219 del 2013
Richiamata a sostegno del principio per cui situazioni diseguali devono essere trattate in modo diseguale.
Cass. n. 28055 del 2021
Richiamata per il principio di stretta interpretazione delle norme agevolative fiscali.
Cass. n. 17010 del 2021
Richiamata per il principio di stretta interpretazione delle norme agevolative fiscali.
Cass. n. 12852 del 2021
Richiamata per il principio di stretta interpretazione delle norme agevolative fiscali.
Cass., SU, n. 10013 del 2021
Richiamata per il principio di stretta interpretazione delle norme agevolative fiscali.
Cass. n. 25816 del 2022
Richiamata per affermare che la residenza nel Comune dell'elenco è fatto costitutivo del diritto al rimborso e va provata dal contribuente.
Cass. n. 718 del 2022
Richiamata per affermare che la residenza nel Comune dell'elenco è fatto costitutivo del diritto al rimborso e va provata dal contribuente.
Cass. n. 28102 del 2021
Richiamata per la regolazione delle spese dei giudizi di merito.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica o con letture ampliative incompatibili con il principio di capacità contributiva.
- Quando la disciplina agevolativa individua i beneficiari in base a requisiti oggettivi e territoriali, la residenza nel Comune incluso nell'elenco normativo può costituire fatto costitutivo del diritto al rimborso e deve essere provata dal contribuente.
- La distinzione tra attività imprenditoriale/professionale e lavoro dipendente è giuridicamente rilevante: non è consentito assimilare automaticamente le due situazioni ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale.
- L'interpretazione costituzionalmente orientata non può spingersi fino a sovvertire il testo della disciplina agevolativa o ad ampliare la platea dei beneficiari oltre i limiti espressamente previsti.
- L'onere di provare i presupposti costitutivi del diritto al rimborso grava sul soggetto che lo invoca.
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