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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30684/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate ha richiesto la maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione a un atto di acquisto di un compendio unico agricolo, agevolato ai sensi della disciplina sul compendio unico. L’Ufficio ha ritenuto decaduti i benefici fiscali perché, poco dopo l’acquisto, il fondo era stato concesso in affitto a una società semplice agricola della quale gli stessi acquirenti erano unici soci e legali rappresentanti. Il contribuente ha impugnato l’atto, il ricorso è stato respinto in primo grado e accolto in appello. In cassazione l’Agenzia ha dedotto violazione degli artt. 5-bis, commi 1 e 2, della l. n. 97/1994, 5-bis del d.lgs. n. 228/2001 e dell’art. 14 disp. att. c.c., sostenendo che la società di persone è soggetto distinto dai soci, dotato di autonomia patrimoniale, e che le agevolazioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente; pertanto l’affitto del fondo a un soggetto diverso dagli acquirenti avrebbe dovuto comportare la decadenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l’apprezzamento del giudice d’appello secondo cui l’affitto del fondo a una società agricola composta esclusivamente dagli stessi acquirenti non integra, di per sé, violazione dell’impegno assunto in sede di agevolazione, perché il lavoro dei soci nelle società agricole è considerato lavoro agricolo e l’art. 9 del d.lgs. n. 228/2001 consente il riconoscimento ai soci delle agevolazioni tributarie previste per le persone fisiche in possesso delle qualifiche agricole. La Corte ha così affermato che il contratto di affitto determina decadenza solo se concreta una effettiva cessazione della coltivazione o conduzione da parte dell’acquirente; non quando il bene è affidato a una società agricola i cui soli soci siano gli originari acquirenti. Spese compensate per mancata costituzione dell’intimato; richiamato inoltre che il contributo unificato aggiuntivo non si applica alle Amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 5-bis, commi 1 e 2, l. n. 97 del 1994

    prevede l’agevolazione per la formazione del compendio unico nelle zone montane e subordina il beneficio all’impegno di costituire e coltivare/condurre il compendio per almeno dieci anni; la decadenza è collegata alla violazione di tali obblighi.

  • art. 5-bis, d.lgs. n. 228 del 2001

    estende al trasferimento di terreni agricoli, a certe condizioni, la disciplina agevolativa del compendio unico; il beneficio è condizionato all’impegno decennale di coltivazione o conduzione.

  • art. 14 disp. att. c.c.

    richiamato dall’Agenzia per sostenere l’autonomia soggettiva della società rispetto ai soci.

  • art. 9 d.lgs. n. 228 del 2001

    consente che ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso delle qualifiche richieste, continuino ad applicarsi i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie previste per le persone fisiche.

  • art. 2, comma 4, d.lgs. n. 99 del 2004

    richiamato in coerenza con l’art. 9 d.lgs. n. 228/2001 per ribadire il riconoscimento delle agevolazioni ai soci di società agricole.

  • art. 1, comma 1, d.lgs. n. 99 del 2004

    il lavoro del socio nelle società qualificate imprenditori agricoli professionali o società agricole è considerato lavoro agricolo.

  • art. 11, comma 3, d.lgs. n. 228 del 2001

    norma sulla attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice, evocata ma ritenuta non निर्णante nella controversia in esame.

  • art. 2135 c.c.

    individua l’attività di imprenditore agricolo, richiamata come parametro per la qualifica del soggetto che utilizza il fondo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    l’ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, esentate dal pagamento mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In tema di agevolazioni per il compendio unico, la concessione del fondo in affitto non comporta automaticamente la decadenza dai benefici: essa rileva solo se si traduce nella concreta violazione dell’impegno dell’acquirente a coltivare o condurre il fondo per il periodo vincolato.
  • La disciplina di decadenza dalle agevolazioni fiscali va interpretata in modo rigoroso e letterale, senza applicazioni estensive oltre i casi espressamente previsti.
  • Quando il terreno è affittato a una società agricola composta esclusivamente dagli stessi originari acquirenti, non vi è di per sé rottura dell’obbligo di coltivazione/conduzione, poiché l’attività svolta dai soci nelle società agricole è qualificata come lavoro agricolo e le agevolazioni possono continuare ad applicarsi ai soci.
  • Nelle controversie sull’agevolazione del compendio unico, la distinzione tra soggetto società e soci non è decisiva in sé; occorre verificare se l’operazione abbia realmente inciso sulla finalità agricola e sulla coltivazione diretta richiesta dalla norma agevolativa.

Come è indicizzato

MaterieAgevolazioni fiscali
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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