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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05129/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore sanzionato)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a una cartella di pagamento riferita a una sanzione per violazione del codice della strada. Il destinatario della cartella sosteneva, in primo luogo, l'inesistenza o nullità della notifica dell'atto presupposto, perché dalla cartella non risultava con chiarezza quale fosse l'atto precedente e perché non era allegata documentazione utile a identificarlo; solo successivamente era emerso che l'atto presupposto era un'ordinanza-ingiunzione prefettizia. In primo grado l'opposizione era stata rigettata; in appello l'opponente aveva dedotto anche l'esistenza di un giudicato esterno di annullamento dell'ordinanza-ingiunzione, ma il Tribunale aveva ritenuto tardiva tale eccezione, affermando che dovesse essere sollevata nel primo grado. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: (1) violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 12 disp. prel. c.c., per avere la sentenza impugnata considerato tardiva l'eccezione di giudicato esterno, nonostante il giudicato fosse documentato e, secondo il ricorrente, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado; (2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul secondo motivo di appello, con cui era stata reiterata l'eccezione di decadenza ex comma 154 dell'art. 1 l. n. 244/2007 e contestata la qualificazione dell'azione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti del rilievo processuale decisivo: ha affermato che, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, quando si deduce la mancata notifica del verbale/atto presupposto, il contraddittorio deve essere integrato anche nei confronti dell'esattore che ha emesso la cartella, in quanto litisconsorte necessario. Poiché tale soggetto non era stato parte nei gradi di merito, la sentenza impugnata è stata cassata ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. con rinvio al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato, per la rinnovazione del giudizio con integrazione del contraddittorio e decisione del merito. La Corte ha inoltre precisato che l'opponente potrà riproporre dinanzi al giudice di rinvio l'eccezione di giudicato, non soggetta a preclusioni quanto alla sua allegazione in sede di merito. Le spese dell'intero giudizio sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato come norma violata in relazione all'efficacia del giudicato esterno; la Corte, tuttavia, decide la causa su un profilo preliminare di litisconsorzio necessario, senza soffermarsi nel merito sulla sua applicazione concreta.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato dal ricorrente insieme all'art. 2909 c.c. per sostenere l'ammissibilità e rilevabilità del giudicato esterno.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per l'omessa pronuncia sul secondo motivo di appello.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    utilizzato come base della cassazione con rinvio al primo giudice per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario.

  • art. 1, comma 154, l. 24 dicembre 2007, n. 244

    richiamato dal ricorrente quale fonte della dedotta decadenza, ma non esaminato nel merito per l'assorbente rilievo processuale.

  • art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non oggetto di autonoma decisione nel merito.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    citato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica valutazione decisoria nel testo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per sanzione amministrativa stradale, se il destinatario contesta la mancata notifica dell'atto presupposto, il soggetto che ha emesso la cartella e gestisce il rapporto esattoriale è litisconsorte necessario insieme all'ente impositore.
  • La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo e determina la cassazione della sentenza con rinvio al primo giudice.
  • Quando la cassazione dispone il rinvio per vizio attinente al contraddittorio, il giudice di rinvio deve riesaminare la domanda nel contraddittorio integrato e provvedere anche sulle spese dell'intero giudizio.
  • L'eccezione di giudicato esterno, se pertinente al merito della controversia, non è soggetta a preclusioni quanto alla sua allegazione in sede di merito e può essere riproposta davanti al giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveLitisconsorzio necessarioImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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