Sentenza n. 5392/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, (sezione prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva annullato il diniego dell’indennità per trasferimento d’autorità e condannato l’amministrazione al pagamento dell’indennità
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare era stato trasferito d’autorità dal Centro navale di Formia alla Legione allievi di Gaeta in conseguenza della soppressione del servizio sanitario e della relativa infermeria presso la sede di Formia. Aveva chiesto l’indennità prevista dall’art. 1, comma 1, della legge n. 86 del 2001, oltre all’indennità di prima sistemazione e all’indennità una tantum per il personale non fruitore di alloggio di servizio. L’amministrazione aveva riconosciuto le ultime due indennità, negando invece quella per trasferimento d’autorità in ragione della distanza inferiore a dieci chilometri tra i comuni interessati. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo rilevante la distanza tra le sedi di servizio e non quella tra le case comunali. Il Ministero ha appellato deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 86 del 2001, erronea valutazione degli atti e inversione dell’onere della prova, sostenendo che il trasferimento rientrasse nella disciplina speciale dei trasferimenti conseguenti a soppressione di reparti. L’appellato ha inoltre eccepito il giudicato e l’integrazione postuma della motivazione e ha chiesto la condanna dell’amministrazione per lite temeraria. Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile la produzione documentale dell’appellato effettuata per la prima volta in appello, mentre ha ritenuto ammissibile la produzione dell’amministrazione, tenuta a depositare anche in appello i documenti del procedimento.
La decisione
L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata, con conseguente rigetto del ricorso di primo grado. Il Consiglio di Stato ha accertato che il trasferimento era stato disposto direttamente in conseguenza della soppressione del servizio sanitario e dell’infermeria del Centro navale di Formia e che soppressione e trasferimento avevano avuto la medesima decorrenza. La fattispecie è stata quindi ricondotta all’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 86 del 2001, che esclude l’indennità per i trasferimenti conseguenti a soppressione quando la nuova sede si trova in un comune limitrofo, anche se la distanza tra le sedi supera dieci chilometri. Formia e Gaeta sono comuni limitrofi o confinanti; pertanto l’indennità era esclusa direttamente dalla legge. Il criterio della distanza tra le sedi di servizio, in via generale corretto, recede nella specifica ipotesi dei trasferimenti per soppressione, nella quale prevale il requisito della contiguità territoriale. È stata ritenuta irrilevante la circostanza che il diniego amministrativo avesse indicato soltanto la distanza chilometrica, poiché il diritto all’indennità mancava comunque per difetto del requisito legale della non limitrofità dei comuni. Sono state respinte le eccezioni relative al giudicato e all’integrazione postuma della motivazione, rilevando che, trattandosi di una controversia su un diritto di credito devoluta alla giurisdizione esclusiva amministrativa, incombeva sul ricorrente l’onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi del diritto, compresa la sussistenza dei presupposti dell’indennità. È stata respinta anche la domanda di condanna per lite temeraria. Il militare è stato condannato alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, l. 29 marzo 2001, n. 86
Prevede l’indennità connessa al trasferimento d’autorità del personale; il riconoscimento richiede la dimostrazione dei relativi presupposti di legge.
art. 1, comma 1-bis, l. 29 marzo 2001, n. 86
Per i trasferimenti conseguenti alla soppressione di reparti, esclude l’indennità quando la sede di destinazione è ubicata in un comune limitrofo, anche se distante oltre dieci chilometri; “comune limitrofo” equivale a comune confinante e rileva il criterio geografico.
art. 21 l. 18 dicembre 1973, n. 836
Disciplina l’indennità di prima sistemazione, riconosciuta dall’amministrazione e distinta dall’indennità per trasferimento d’autorità.
art. 47, comma 5, d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164
Prevede l’indennità una tantum per il personale che non fruisce dell’alloggio di servizio, anch’essa riconosciuta dall’amministrazione.
Concorre a fondare l’obbligo dell’amministrazione di depositare gli atti e i documenti del procedimento anche in appello.
Concorre, insieme all’art. 38, comma 1, c.p.a., a fondare l’obbligo dell’amministrazione di produrre gli atti del procedimento.
Impone a chi aziona il diritto di provare i fatti costitutivi della pretesa; nel caso concreto l’onere gravava sul militare che chiedeva l’indennità.
Ribadisce l’onere delle parti di fornire gli elementi di prova posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
È richiamato quale base per il riferimento ai precedenti giurisprudenziali pertinenti.
È richiamato per la liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza.
La domanda di condanna per lite temeraria proposta dall’appellato è stata respinta in conseguenza del rigetto della sua pretesa sostanziale.
Massime di principio
- Nei trasferimenti d’autorità conseguenti alla soppressione di un reparto, l’indennità prevista dall’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 86 del 2001 è riconoscibile soltanto se la sede di destinazione dista più di dieci chilometri dalla sede di provenienza e si trova in un comune non limitrofo, cioè non confinante.
- Nella disciplina speciale dei trasferimenti conseguenti a soppressione di reparti, il requisito della contiguità territoriale dei comuni prevale sul criterio della distanza chilometrica tra le sedi di servizio; la collocazione delle sedi in comuni confinanti esclude l’indennità anche quando la distanza sia superiore a dieci chilometri.
- L’espressione “comune limitrofo” utilizzata dall’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 86 del 2001 deve essere intesa in senso geografico come comune confinante, senza riferimento alla competenza territoriale degli uffici.
- Nelle controversie relative a diritti di credito devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il ricorrente deve allegare e provare tutti gli elementi costitutivi del diritto azionato, compresi i presupposti dell’indennità richiesta.
- La produzione per la prima volta in appello di documenti da parte del privato è soggetta al divieto dei nova; tale divieto non impedisce all’amministrazione di depositare per la prima volta in appello gli atti e i documenti del procedimento che è tenuta a produrre ai sensi degli artt. 38, comma 1, e 46, comma 2, c.p.a.
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