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DPR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 2002, n. 164

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

Normativa italiana002G0177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto recepisce l’accordo per il personale non dirigente della Polizia ad ordinamento civile per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003. Disciplina stipendi, indennità, missioni, trasferimenti, servizi esterni, ordine pubblico e fondo efficienza. Le decorrenze sono in gran parte dal 1° gennaio 2002 o dal mese successivo all’entrata in vigore.

Contratto del personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (2002-2005)

Trattamento economico del personale non dirigente della Polizia ad ordinamento civile

Il decreto recepisce l’accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e al biennio economico 2002-2003 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Le disposizioni riguardano soprattutto retribuzione, indennità e trattamento di missione/trasferimento, con decorrenze diverse tra 1° gennaio 2002 e mese successivo all’entrata in vigore.

Ambito di applicazione e durata

Il titolo si applica al personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva. La disciplina economica copre il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003, mentre la parte normativa copre il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005.

È inoltre previsto il meccanismo della vacanza contrattuale: trascorsi tre mesi dalla scadenza della parte economica, spetta un elemento provvisorio pari al 30% del tasso di inflazione programmato; dopo ulteriori tre mesi, l’importo sale al 50% e cessa con l’efficacia del nuovo decreto di recepimento.

Nuovi stipendi

Gli stipendi tabellari del personale sono incrementati dal 1° gennaio 2002 per ciascun livello retributivo, e ulteriormente dal 1° gennaio 2003. Il decreto fissa anche i valori annui lordi a regime per i livelli V, VI, VI-bis, VII, VII-bis, VIII e IX.

Gli incrementi mensili lordi sono assorbenti rispetto all’elemento provvisorio della retribuzione previsto in caso di vacanza contrattuale dal precedente accordo economico 2000-2001.

Effetti dei nuovi stipendi

Le nuove misure stipendiali incidono sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare, sull’equo indennizzo e sulle ritenute previdenziali e assistenziali, comprese quelle INPDAP o analoghe.

Per il personale cessato dal servizio con diritto a pensione durante la vigenza del decreto, i benefici economici sono corrisposti integralmente; ai fini della buonuscita contano solo gli scaglionamenti maturati alla cessazione. La corresponsione avviene provvisoriamente e salvo conguaglio.

Gli aumenti non incidono sul compenso orario per lavoro straordinario; viene soppressa, dal 1° gennaio 2002, la previgente disciplina dell’articolo 5 del D.P.R. n. 150 del 1987.

Indennità pensionabile e indennità integrativa speciale

Per il personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento civile, l’indennità mensile pensionabile viene rideterminata dal 1° gennaio 2002 e dal 1° gennaio 2003 per le diverse qualifiche indicate nel decreto.

Dal 1° gennaio 2002 al personale inquadrato nel livello retributivo settimo-bis è attribuita l’indennità integrativa speciale nella misura mensile lorda di euro 541,29.

Trattamento di missione

La disciplina della missione prevede rimborsi limitati e regole specifiche per l’uso del mezzo di trasporto, il pernottamento, le anticipazioni e i casi particolari.

  • Se il personale usa aereo o altro mezzo non autorizzato e non di proprietà dell’Amministrazione, il rimborso è limitato al costo del biglietto ferroviario.
  • Al personale autorizzato competono i rimborsi secondo la normativa vigente.
  • È rimborsato il biglietto ferroviario di prima classe e, in alternativa al pernottamento fuori sede, il vagone letto a comparto singolo.
  • Il pernottamento in albergo è rimborsato fino alla prima categoria, esclusi gli alberghi di lusso; per strutture non convenzionate vale la tariffa media degli alberghi convenzionati della stessa sede.
  • Per procedimenti davanti all’autorità giudiziaria o disciplinare, il trattamento di missione spetta solo a conclusione del procedimento e solo in caso di proscioglimento o assoluzione definitiva; le spese di viaggio possono essere rimborsate in corso di procedimento, con ripetizione in caso di condanna dolosa definitiva.
  • È prevista una maggiorazione dell’indennità oraria di missione pari a euro 6,00, poi successivamente oggetto di aggiornamenti normativi esterni.
  • Se il dipendente dichiara di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, spetta il rimborso al 100% del limite vigente, fermo il 40% della diaria di trasferta.
  • L’Amministrazione anticipa l’intero importo delle spese di viaggio e pernottamento e l’85% delle presumibili spese di vitto.
  • Su richiesta, la località di abituale dimora può essere considerata sede di partenza e rientro; se la missione coincide con la dimora abituale, spettano le spese documentate dei pasti.
  • Può essere autorizzato un rimborso forfettario di euro 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento ordinario, con anticipazione dell’85% della somma forfettaria; non è concesso se il personale fruisce di vitto o alloggio a carico dell’Amministrazione.
  • Dal 1° gennaio 2003, per il personale della Polizia ad ordinamento civile impegnato in corsi addestrativi e formativi, il limite di 240 giorni di missione continuativa nella stessa località è elevato a 365 giorni.
  • Sono rimborsabili anche le spese per trasporti urbani o taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o impossibilità di utilizzo per esigenze di servizio.
  • I visti di arrivo e partenza possono essere attestati con dichiarazione dell’interessato sul certificato di viaggio.

Le disposizioni del articolo si applicano dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del decreto, salvo la deroga sul limite dei 365 giorni che decorre dal 1° gennaio 2003.

Trattamento economico di trasferimento

Per i trasferimenti d’autorità sono previsti rimborsi e indennità connessi al trasporto dei beni e all’alloggio.

  • Se l’Amministrazione non dispone di mezzi idonei, stipula convenzioni con trasportatori privati per il trasporto di mobili e masserizie.
  • Gli oneri del trasporto sono a carico dell’Amministrazione anche per la parte eccedente i 40 quintali e fino a 80 quintali.
  • In presenza di alloggio di servizio spettante e richiesto, il personale può ottenere il rimborso del canone fino a euro 775,00 mensili, per non più di tre mesi e fino all’assegnazione dell’alloggio.
  • In alternativa, può optare per una riduzione dell’importo mensile, con estensione proporzionale del beneficio fino a sei mesi.
  • Su richiesta, il rimborso previsto dalla legge n. 86 del 2001 può essere anticipato per tre mensilità.
  • Al personale con famiglia a carico trasferito d’autorità e senza alloggio di servizio spetta un’indennità unica di euro 1.500,00 al trasferimento del nucleo familiare; per il personale senza famiglia a carico o al seguito l’importo è di euro 775,00.
  • Il personale trasferito all’estero può scegliere il trasporto dei mobili nel domicilio eletto in Italia anziché nella nuova sede estera, mantenendo gli altri diritti previsti.
  • Le regole si applicano ai trasferimenti effettuati dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto.

Servizi esterni, ordine pubblico e indennità connesse ai turni

Il compenso giornaliero per i servizi esterni di durata non inferiore a tre ore è fissato in euro 6,00, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore.

Per l’ordine pubblico:

  • l’indennità fuori sede spetta in misura unica di euro 26,00 per turno giornaliero di almeno quattro ore;
  • l’indennità in sede spetta in misura unica di euro 13,00 per turno giornaliero di almeno quattro ore;
  • le indennità spettano anche se il servizio non viene completato per infermità o lesioni traumatiche dipendenti dal servizio.

Indennità per prestazioni notturne, festive e per servizi speciali

Dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore, l’indennità per turni svolti tra le ore 22 e le ore 6 è fissata in euro 4,10 per ora. Dal 1° gennaio 2002, il compenso per il servizio reso nei giorni di particolare festività nazionale è fissato in euro 40,00.

Sono inoltre previsti:

  • un compenso giornaliero di euro 12,00 per il personale della polizia penitenziaria impiegato in servizi turnati di sorveglianza, traduzione o piantonamento di detenuti sottoposti al regime dell’art. 41-bis;
  • un compenso aggiuntivo di euro 2,50 per turno giornaliero al personale del Corpo forestale dello Stato impegnato nel controllo del territorio in zone montane sopra i 700 metri.

Indennità operative e specialistiche

Le indennità di impiego operativo per aeronavigazione, volo, pilotaggio e imbarco sono rapportate agli importi vigenti per il personale delle Forze armate, con le medesime modalità applicative e nel rispetto delle percentuali di cumulo.

Al personale destinatario di tali indennità spetta un emolumento fisso aggiuntivo di polizia, previsto in tabella allegata, che segue la qualifica o anzianità superiore al passaggio di livello.

Sono inoltre disciplinati:

  • l’individuazione dei titolari dell’indennità di comando navale mediante determinazione delle singole amministrazioni interessate, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze;
  • l’attribuzione dell’indennità richiamata anche ai direttori di macchina e ai capi motoristi della Polizia ad ordinamento civile;
  • la pensionabilità dell’indennità di imbarco secondo la legge sulle indennità operative;
  • il diritto all’indennità di aeronavigazione per il personale della Polizia di Stato con brevetto di paracadutista in servizio presso il Nucleo operativo centrale di sicurezza;
  • l’indennità mensile di imbarco per il personale della Polizia ad ordinamento civile imbarcato su unità di altura, secondo le modalità vigenti;
  • l’elevazione al 55% delle misure mensili di alcune indennità di imbarco di cui alla tabella A del D.P.R. 11 ottobre 1988.

Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali

Per ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l’efficienza dei servizi istituzionali è incrementato con le risorse indicate nel decreto e con ulteriori stanziamenti successivi richiamati nelle note di aggiornamento.

Le somme non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate all’anno successivo per le medesime esigenze.

Decorrenza ed efficacia

Molte disposizioni hanno efficacia dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Restano però alcune decorrenze specifiche dal 1° gennaio 2002 e dal 1° gennaio 2003 per stipendi, indennità e limiti di missione.

Aggiornamenti successivi citati nel testo

Il testo riporta anche aggiornamenti successivi del 2004, 2006, 2009, 2010 e 2022 su alcune misure economiche e sul fondo efficienza. Tali interventi confermano che la disciplina originaria è stata più volte modificata nel tempo.

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