Cassazione Civile, Ordinanza n. 20405/2024 del 23/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla liquidazione, da parte del giudice penale, del compenso spettante a una società per la custodia di un container sequestrato nell'ambito di un procedimento penale. La società aveva chiesto una liquidazione molto più elevata, calcolata sulla base della tariffa giornaliera da essa applicata nel terminal e sostenendo che tale tariffario fosse stato già considerato in altri giudizi come uso locale; in subordine, prospettava l'applicazione dei criteri degli artt. 2225 o 2233 c.c. perché mancava una tariffa specifica per i container. Il tribunale civile, in sede di opposizione, aveva invece ritenuto non provata l'esistenza di usi locali e aveva liquidato il compenso applicando analogicamente la tariffa prevista dal D.M. n. 265/2006 per gli autocarri in area recintata e scoperta. Con il ricorso per cassazione la società denunciava: 1) violazione degli artt. 58 e 59 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 5 D.M. n. 265/2006, assumendo che, per i beni diversi da veicoli e natanti, la liquidazione dovesse avvenire secondo gli usi locali e, in difetto, secondo gli artt. 2225 o 2233 c.c., non per analogia con la tariffa degli autocarri; 2) violazione dell'art. 23 Cost., perché il compenso riconosciuto sarebbe stato inferiore ai costi vivi sostenuti per la custodia e dunque lesivo del principio di riserva di legge sulle prestazioni patrimoniali imposte.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, confermando l'orientamento secondo cui, per la custodia di container sequestrati in procedimento penale, in assenza di prova di usi locali, è legittima l'applicazione analogica della tariffa prevista dal D.M. n. 265/2006 per gli autocarri in area recintata e scoperta, attesa la similitudine fisica e funzionale tra le categorie di beni quanto a ingombro e oneri di conservazione. La Corte ha inoltre escluso che, in tale materia, possa farsi ricorso residuale agli artt. 2225 o 2233 c.c., perché tali norme riguardano prestazioni professionali intellettuali e non attività di custodia materiale. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 23 Cost., la Corte ha osservato che non era richiesta una verifica in fatto dei costi concretamente sostenuti e che il compenso era stato parametrato a tariffe ministeriali, non a una prestazione autoritativamente imposta. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità è stata adottata, mentre è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato solo come base del rito introduttivo dell'opposizione proposta dalla società
art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.
indica il vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi
art. 58 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la liquidazione dell'indennità di custodia si fonda sulle tariffe tabellari approvate e, in via residuale, sugli usi locali per le categorie di beni non coperte dalle tariffe specifiche
art. 59 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
prevede l'approvazione delle tabelle tariffarie con decreto ministeriale
art. 276 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la disciplina transitoria è stata considerata superata dal D.M. n. 265/2006
art. 5 D.M. 2 settembre 2006, n. 265
per le altre categorie di beni, diverse da veicoli a motore e natanti, la determinazione dell'indennità avviene in via residuale secondo gli usi locali
art. 1 lettera c) D.M. 2 settembre 2006, n. 265
tariffa utilizzata in via analogica per gli autocarri in area recintata e scoperta, ritenuta parametro idoneo per i container
invocato dalla ricorrente in via residuale, ma escluso dalla Corte come criterio di liquidazione di una mera custodia materiale
invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non applicabile perché norma riferita alle professioni intellettuali e non alla custodia materiale
art. 23 Cost.
non è stato ritenuto violato, poiché il compenso non integra una prestazione patrimoniale imposta in assenza di legge e perché è stato parametrato a tariffe ministeriali
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il solo obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Per la liquidazione dell'indennità di custodia di beni sequestrati in procedimento penale, quando non esista una tariffa specifica applicabile alla categoria del bene, il giudice deve fare riferimento agli usi locali se provati; in difetto di prova degli usi, può ricorrere all'applicazione analogica della tariffa prevista per beni fisicamente e funzionalmente assimilabili.
- La valutazione dell'analogia tra beni ai fini della tariffa di custodia può fondarsi sulla similitudine dell'ingombro e degli oneri di conservazione, non essendo decisiva la diversa natura giuridica del bene custodito.
- I criteri degli artt. 2225 e 2233 c.c. non costituiscono parametro residuale generale per ogni compenso dovuto al custode, perché attengono alle prestazioni professionali/intellettuali e non alla mera attività di custodia materiale.
- La dedotta violazione dell'art. 23 Cost. non può essere affermata solo perché il compenso liquidato risulti inferiore ai costi sostenuti dal custode, se la domanda riguarda un'indennità calcolata secondo tariffe approvate e non il rimborso analitico delle spese vive.
- In sede di legittimità, la contestazione della prova degli usi locali o dei costi effettivi non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del fatto, preclusa alla Corte di cassazione.
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