Sentenza n. 3349/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza T.a.r. Campania, sezione staccata di Salerno, sez. II, 20 maggio 2024 n.1099, che ha accolto il ricorso n. 501/2024 R.G. proposto: per l’annullamento: del provvedimento 18 gennaio 2024, prot. n. 1759, con il quale il Responsabile del Settore tecnico del Comune di Fisciano, ha respinto l’istanza di permesso di costruire 4 luglio 2023 prot. n. 19687 presentata da Pasquale Macchiarelli per lavori di demo-ricostruzione con delocalizzazione e bonus volumetrico dell’edificio di proprietà situato a Fisciano, località Vignadonica, e distinto al relativo catasto al foglio 7, particella 112; e degli atti connessi; e per l’accertamento della formazione del silenzio assenso sulla relativa istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania – Salerno, Sez. II, n. 1099/2024, che aveva annullato il diniego di permesso di costruire relativo a un intervento di demo-ricostruzione con delocalizzazione e bonus volumetrico.
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza con cui il TAR aveva annullato il diniego di permesso di costruire adottato in relazione a un intervento di demo-ricostruzione con delocalizzazione e bonus volumetrico. Il primo motivo contestava la statuizione secondo cui l'applicazione dell'art. 4 della legge regionale Campania n. 13/2022 non avrebbe richiesto la previa adozione o approvazione del PUC, richiamando una nota interpretativa regionale. Il secondo motivo deduceva la mancata valutazione della possibile ricadenza dell'area in zona boschiva, con conseguente sottoposizione a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 42/2004, nonché della sussistenza di un vincolo idrogeologico. Il terzo motivo sosteneva che l'istanza fosse stata presentata ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 380/2001 e non ai sensi della legge regionale n. 13/2022. Il quarto motivo riguardava il rispetto dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, assumendo che il Comune avesse comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. L'appellato ha riproposto le censure non esaminate in primo grado, deducendo violazione degli artt. 3 e 4 della legge regionale Campania n. 13/2022, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, erroneità, travisamento, sviamento, arbitrarietà e illogicità, nonché violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990. Nelle more del giudizio, il Comune, in riedizione del potere, ha adottato un nuovo diniego, fondato non solo sulla mancata approvazione del PUC, ma anche sulla ricadenza dell'intervento in zona agricola e sulla conseguente inammissibilità ai sensi dell'art. 4, comma 6, lett. d), della legge regionale n. 13/2022. Il nuovo provvedimento è stato autonomamente impugnato e il relativo giudizio è stato definito in primo grado con sentenza favorevole al privato, a sua volta appellata dal Comune.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse, accogliendo l'eccezione dell'appellato. Dopo l'annullamento del primo diniego e l'ordinanza cautelare che aveva imposto il riesame dell'istanza, il Comune ha rinnovato l'istruttoria, ha comunicato i motivi ostativi e ha adottato un nuovo provvedimento di rigetto. Poiché il nuovo atto non si è limitato a riprodurre la motivazione originaria, ma ha introdotto ulteriori ragioni ostative, in particolare la ricadenza dell'intervento in zona agricola, l'appello contro il precedente diniego non conservava più un interesse attuale: la decisione sull'atto originario non avrebbe potuto definire le nuove questioni, oggetto di un autonomo giudizio. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito i motivi d'appello né le censure riproposte dall'appellato. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con pronuncia di improcedibilità quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione.
art. 4 l.r. Campania n. 13/2022
È richiamato in relazione ai presupposti di ammissibilità degli interventi di demo-ricostruzione con delocalizzazione e bonus volumetrico e all'esclusione degli interventi in zona agricola ai sensi del comma 6, lett. d).
art. 4, comma 6, lett. d), l.r. Campania n. 13/2022
È stato posto dal Comune a fondamento del nuovo diniego, assumendo l'inammissibilità dell'intervento ricadente in zona agricola.
Rileva per la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; nel riesame successivo alla sentenza il Comune ha nuovamente attivato il contraddittorio procedimentale.
art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 42/2004
È stato richiamato dal Comune per dedurre l'assoggettamento paesaggistico delle aree boscate, ma la questione non è stata esaminata per la sopravvenuta improcedibilità dell'appello.
È richiamato tra le disposizioni processuali applicate nella decisione.
Massime di principio
- L'impugnazione di un provvedimento amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione esercita nuovamente il potere e adotta un nuovo provvedimento relativo alla medesima istanza, sostituendo o superando l'atto originariamente impugnato.
- La sopravvenuta riedizione del potere determina l'improcedibilità dell'appello contro il precedente diniego quando il nuovo provvedimento introduce ulteriori motivazioni ostative, poiché l'eventuale decisione sull'atto originario non definirebbe le nuove questioni sostanziali e l'interesse alla pronuncia non rimarrebbe attuale.
- Quando il nuovo provvedimento amministrativo è fondato anche su ragioni ulteriori rispetto a quelle contenute nell'atto originariamente impugnato, le contestazioni relative al nuovo atto devono essere fatte valere nell'autonomo giudizio instaurato contro quest'ultimo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 960/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 961/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 962/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 963/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 964/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 965/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →