Cassazione Civile, Ordinanza n. 07461/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di pagamento relativi a canoni enfiteutici emessi da una società concessionaria/incaricata della riscossione per conto del Comune. In primo grado il giudice di pace aveva annullato tali avvisi, qualificando la domanda come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., sul presupposto che gli opponenti avessero dedotto l’assenza del titolo esecutivo richiesto per procedere alla riscossione. Il tribunale, investito dell’appello proposto dalla curatela del fallimento della società subentrata nella riscossione e costituito il Comune, ha dichiarato l’appello inammissibile ritenendo che la qualificazione della domanda data dal primo giudice non fosse stata specificamente censurata e fosse quindi coperta da giudicato; inoltre, nel testo applicabile ratione temporis, l’art. 616 c.p.c. non consentiva l’appello. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi connessi, denunciando omessa decisione, falsa applicazione degli artt. 615 e 618 c.p.c. e dell’art. 949, comma 1, c.c., ultrapetizione/extrapetizione e motivazione apparente. Sosteneva che la domanda di primo grado non fosse un’opposizione all’esecuzione, ma una contestazione del diritto del riscossore e del Comune a procedere in executivis, e che il tribunale avesse indebitamente sostituito d’ufficio un’azione diversa da quella proposta. Contestava anche la qualificazione dell’atto come avviso di accertamento/ingiunzione e la conseguente ricostruzione del rimedio impugnatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso non aggrediva la ratio decidendi centrale della sentenza impugnata, cioè l’avvenuto passaggio in giudicato della qualificazione della domanda operata dal giudice di pace per mancata specifica impugnazione; ha inoltre ribadito che la qualificazione dell’azione spetta al giudice di merito e che il vizio di ultrapetizione non ricorre quando il giudice si limita a interpretare e qualificare la domanda nei limiti del chiesto e pronunciato. Ha infine escluso la motivazione apparente, ritenendo che la sentenza d’appello contenesse argomentazioni comprensibili e riferite al caso concreto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che le censure non colpivano la ragione decisiva della decisione del tribunale, fondata sul giudicato formatosi sulla qualificazione della domanda come opposizione all’esecuzione e sulla conseguente inappellabilità ex art. 616 c.p.c. nel testo applicabile. Le ulteriori doglianze su ultrapetizione, natura dell’atto e motivazione apparente sono state ritenute inconferenti o comunque infondate, perché il giudice di merito può interpretare la domanda tenendo conto del suo contenuto sostanziale e la sentenza impugnata possedeva una motivazione non meramente apparente. Non è stata disposta statuizione sulle spese per la mancata costituzione delle controparti. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato per la qualificazione della domanda come opposizione all’esecuzione, in quanto i ricorrenti avevano lamentato la mancanza del titolo esecutivo per procedere alla riscossione.
Nel testo ratione temporis vigente non consentiva l’appello avverso la decisione resa sull’opposizione all’esecuzione.
Evocato nel motivo di ricorso, ma senza incidere sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.
Richiamato dal ricorrente in modo collegato alle censure sull’oggetto della domanda e sulla tutela invocata.
Invocato per denunciare ultrapetizione/extrapetizione; la Corte esclude che vi sia stata pronuncia oltre i limiti della domanda.
Richiamato come norma che prevedeva il titolo esecutivo ritenuto mancante dagli opponenti.
R.D. n. 639/1910
Evocato dal ricorrente per qualificare l’atto come avviso di ingiunzione fiscale.
Richiamato con riferimento ai limiti e alla tipicità dei motivi di ricorso per cassazione.
Usato per affermare l’inammissibilità del ricorso quando le censure non si confrontano con l’orientamento consolidato e con la ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 12 preleggi
Richiamato per l’interpretazione della riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.
Richiamato insieme alla legge di conversione per la nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
Citato nel ragionamento sui filtri di inammissibilità del ricorso in cassazione e sulla funzione acceleratoria del sistema.
Richiamato incidentalmente in tema di ricorso incidentale tardivo e effetti della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- L’impugnazione deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata: se la censura non attinge il fondamento decisivo della decisione, il ricorso è inidoneo a ottenere la cassazione.
- La qualificazione della domanda giudiziale spetta al giudice di merito, che deve accertarne il contenuto sostanziale sulla base degli atti e delle allegazioni complessive; le espressioni usate dalle parti non sono vincolanti.
- Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisce un bene della vita diverso o pronuncia su questioni estranee al thema decidendum; non sussiste se il giudice si limita a qualificare correttamente la domanda nei limiti del chiesto e pronunciato.
- La motivazione è apparente solo quando, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio; non è sufficiente denunciare una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisa nel merito.
- Nel sistema del giudizio di cassazione, il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non consente il riesame del merito sotto la veste del vizio motivazionale.
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